Decisione di esecuzione (UE) 2015/1290 della Commissione del 23 luglio 2015 che autorizza l'immissione sul mercato di olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 4961] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari1, in particolare l'articolo 7,
Il 25 giugno 2013 la società Technology Crops International ha chiesto alle competenti autorità del Regno Unito di poter immettere nel mercato l'olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis quale nuovo ingrediente alimentare.
Il 6 gennaio 2014 l'ente del Regno Unito competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione si giunge alla conclusione che l'olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis soddisfa i criteri per i nuovi ingredienti alimentari stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
Il 21 gennaio 2014 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.
Entro il termine di 60 giorni fissato all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate obiezioni motivate.
L'11 giugno 2014 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) chiedendo una valutazione dell'olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97.
Nel parere scientifico sulla sicurezza dell'olio raffinato di Buglossoides quale nuovo ingrediente alimentare del 5 febbraio 20152, l'EFSA ha concluso che l'olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis è sicuro per gli usi e i livelli di uso proposti.
La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 formula prescrizioni per gli integratori alimentari. Il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio4 definisce prescrizioni per l'aggiunta di vitamine, minerali e talune altre sostanze agli alimenti. La direttiva 1999/21/CE della Commissione5 stabilisce prescrizioni per gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. La direttiva 96/8/CE della Commissione6 fissa prescrizioni per quanto riguarda gli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso. Fatte salve le prescrizioni di dette normative è pertanto opportuno autorizzare l'uso dell'olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis di cui all'allegato I può essere immesso sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli usi definiti e ai livelli massimi specificati nell'allegato II, fatto salvo quanto disposto dalla direttiva 2002/46/CE, dal regolamento (CE) n. 1925/2006, dalla direttiva 1999/21/CE e dalla direttiva 96/8/CE.
Art. 2
La designazione dell'olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis autorizzata dalla presente decisione sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio raffinato di Buglossoides».
Art. 3
La Technology Crops International, 7996 North Point Blvd Winston Salem, NC 27106, USA è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2015 Per la Commissione Vytenis Andriukaitis Membro della Commissione