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Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio del 31 luglio 2015 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

Il 26 febbraio 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 1970 (2011), nella quale esprime grave preoccupazione per la situazione in Libia e con la quale introduce misure restrittive nei confronti della Libia. Il Consiglio di sicurezza ha da allora adottato altre risoluzioni sulla Libia che hanno prorogato o modificato le misure restrittive dell'ONU nei confronti della Libia, comprese in particolare l'UNSCR 2174 (2014) e l'UNSCR 2213 (2015) in relazione all'impegno assunto dal Consiglio di sicurezza a favore della sovranità, dell'indipendenza, dell'integrità territoriale e dell'unità nazionale della Libia.

Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia1, tenuto conto dell'UNSCR 1970 (2011), con la quale impone misure restrittive supplementari data la gravità della situazione in Libia.

Il 26 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/8182, che modifica la decisione 2011/137/PESC prendendo in considerazione il fatto che la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia e il positivo completamento della transizione politica in Libia continuano a essere minacciati, tra l'altro, dall'inasprimento delle attuali divisioni a opera di persone ed entità di cui è stato accertato il coinvolgimento nelle politiche repressive del vecchio regime di Muammar Gheddafi in Libia, o altrimenti associate in passato a tale regime, e in conseguenza del fatto che la maggior parte di tali persone o entità non sia stata chiamata a rispondere delle sue azioni. Tale decisione ha preso anche in considerazione il fatto che costituiscono una minaccia le persone ed entità che possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il vecchio regime di Muammar Gheddafi in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica.

In conformità della decisione 2011/137/PESC, il Consiglio ha proceduto ad un riesame integrale degli elenchi delle persone ed entità di cui agli allegati II e IV della decisione stessa.

È opportuno modificare i motivi dell'inserimento in elenco relativi a una serie di persone ed entità elencate negli allegati II e IV della decisione 2011/137/PESC.

Per motivi di chiarezza, le misure restrittive istituite dalla decisione 2011/137/PESC modificate e attuate da una serie di decisioni successive dovrebbero essere consolidate in un nuovo strumento giuridico.

È opportuno pertanto abrogare la decisione 2011/137/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Capo I. Restrizioni alle esportazioni e alle importazioni

Art. 1

1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla Libia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo — compresi armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio — nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio.

2. È vietato:

  1. a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, formazione o altre forme di assistenza, compresa la fornitura di mercenari armati, in relazione ad attività militari o alla fornitura, alla manutenzione e all'uso dei prodotti di cui al paragrafo 1 a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Libia, o destinati ad essere ivi utilizzati;

  2. b) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza finanziaria in relazione alle attività militari o alla fornitura, alla manutenzione e all'uso dei prodotti di cui al paragrafo 1 a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Libia, o destinati ad essere ivi utilizzati;

  3. c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b).

Art. 2

1. L'articolo 1 non si applica:

  1. a) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, come pure alla fornitura della relativa assistenza tecnica o formazione;

  2. b) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e personale associato, per uso esclusivamente individuale;

  3. c) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, destinato unicamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo al governo libico, come pure alla fornitura delle relative assistenza tecnica, formazione o assistenza finanziaria.

2. L'articolo 1 non si applica:

  1. a) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso, come pure alla fornitura delle relative assistenza tecnica, formazione o assistenza finanziaria, compresa la fornitura di personale;

  2. b) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso, destinato unicamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo al governo libico, come pure alla fornitura delle relative assistenza tecnica, formazione o assistenza finanziaria;

autorizzati preventivamente dal comitato istituito a norma del punto 24 dell'UNSCR 1970 (2011) («comitato»).

3. L'articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armi leggere e di piccolo calibro e materiale connesso, temporaneamente esportati in Libia ad uso esclusivo del personale dell'ONU, dei rappresentanti dei media e degli operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e del personale associato, notificati preventivamente al comitato e qualora il comitato non abbia espresso un parere negativo entro 5 giorni lavorativi da tale notifica.

4. L'articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, come pure alla fornitura delle relative assistenza tecnica, formazione o assistenza finanziaria.

5. L’articolo 1 non si applica all’assistenza tecnica o alla formazione fornita dagli Stati membri alle forze di sicurezza libiche al solo scopo di promuovere il processo di riunificazione delle istituzioni militari e di sicurezza libiche, o all’ingresso temporaneo in Libia di armi o altro materiale militare destinati esclusivamente all’uso da parte dei fornitori non libici di tale assistenza tecnica e formazione, alla fornitura di tale assistenza o al loro utilizzo a fini di protezione, previa notifica al comitato.

6. L’articolo 1 non si applica agli aeromobili o alle navi militari introdotti temporaneamente nel territorio della Libia da uno Stato membro al solo scopo di consegnare prodotti o facilitare attività altrimenti esentate o non coperte dall’embargo sulle armi, compresa l’assistenza umanitaria, o alle armi e al materiale connesso aventi fini difensivi che rimangano in qualsiasi momento a bordo della nave o dell’aeromobile mentre si trovano temporaneamente in Libia, né al personale non libico sbarcato temporaneamente da tali navi o aeromobili.

Art. 3

È vietato l'approvvigionamento in Libia, da parte dei cittadini degli Stati membri, mediante le loro navi o i loro aeromobili di bandiera, dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, siano essi originari o meno del territorio della Libia.

Capo II. Settore dei trasporti

Art. 4

1. Gli Stati membri, in accordo con le rispettive autorità e legislazioni nazionali e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare il diritto del mare e i pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, ispezionano nel proprio territorio, inclusi i loro porti e aeroporti, le navi e gli aeromobili diretti in Libia o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico di tali navi e aeromobili contenga prodotti di cui a norma dell'articolo 1 sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione.

2. Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono (ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento) i prodotti di cui a norma dell'articolo 1 sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione.

3. Gli Stati membri cooperano, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, alle ispezioni e alle operazioni di smaltimento effettuate a norma dei paragrafi 1 e 2.

4. Gli aeromobili e le navi che trasportano carichi diretti in Libia o provenienti da tale paese sono soggetti all'obbligo di fornire, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni supplementari per tutti i beni in entrata o in uscita da uno Stato membro.

Art. 5

Gli Stati membri negano a qualsiasi aeromobile il permesso di decollare, atterrare o sorvolare il rispettivo territorio, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che l'aeromobile contenga prodotti di cui sono vietati a norma della presente decisione la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione, compresa la fornitura di mercenari armati, eccetto in caso di atterraggio di emergenza.

Art. 5 bis

1. Conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relative alla Libia, in particolare l'UNSCR 1970 (2011) , alle navi battenti bandiera di un paese terzo dirette in Libia o provenienti da tale paese è vietato trasportare armamenti e materiale connesso, compresi i beni e le tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione, da o verso la Libia, direttamente o indirettamente, in alto mare al largo delle coste libiche, in violazione dell'embargo sulle armi, istituito dall’UNSCR 1970 (2011).

2.

3.

Art. 6

1. Gli Stati membri possono, conformemente ai punti da 5 a 9 dell'UNSCR 2146 (2014), al punto 2 dell'UNSCR 2362 (2017) e al punto 2 dell'UNSCR 2441 (2018), ispezionare in alto mare le navi designate avvalendosi di tutte le misure commisurate alle circostanze specifiche, nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani, a seconda dei casi, effettuare tali ispezioni e ordinare alle navi di adottare i provvedimenti opportuni ai fini della restituzione del petrolio, inclusi il petrolio greggio e i prodotti petroliferi raffinati, alla Libia, con il consenso del governo libico e in coordinamento con il medesimo.

2. Prima di procedere a un'ispezione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri dovrebbero ottenere il previo consenso dello Stato di bandiera della nave.

3. Gli Stati membri che procedono a un'ispezione di cui al paragrafo 1 presentano senza indugio al comitato una relazione sull'ispezione contenente informazioni particolareggiate pertinenti, incluse le iniziative intraprese per ottenere il consenso dello Stato di bandiera della nave.

4. Gli Stati membri che procedono a ispezioni di cui al paragrafo 1 assicurano che tale ispezione sia effettuata da navi da guerra e da navi di proprietà o gestite da uno Stato e impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali.

5. Il paragrafo 1 lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi o le responsabilità derivanti agli Stati membri dal diritto internazionale, inclusi i diritti o gli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, compreso il principio generale della giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera sulle proprie navi in alto mare, per quanto riguarda le navi non designate e in qualsiasi situazione diversa da quella di cui a tale paragrafo.

6. L'allegato V della presente decisione riporta le navi di cui al paragrafo 1 designate dal comitato conformemente al punto 11 dell'UNSCR 2146 (2014).

Art. 7

1. Uno Stato membro che è lo Stato di bandiera di una nave designata ordina, se la designazione del comitato ha così specificato, alla nave di non caricare, trasportare o scaricare petrolio, inclusi il petrolio greggio e i prodotti petroliferi raffinati, illecitamente esportato dalla Libia, in assenza di istruzioni del punto di contatto del governo libico, di cui al punto 3 dell'UNSCR 2146 (2014).

2. Gli Stati membri, se la designazione del comitato ha così specificato, negano l'ingresso nei loro porti alle navi designate, a meno che tale ingresso sia necessario a fini di ispezione, in caso di emergenza o in caso di ritorno in Libia.

3. È vietata la prestazione alle navi designate, se la designazione del comitato ha così specificato, da parte dei cittadini degli Stati membri o a partire dai territori degli Stati membri, di servizi di bunkeraggio, quali la fornitura di carburante o di provviste, o di altri servizi di assistenza.

4. Il paragrafo 3 non si applica se l'autorità competente dello Stato membro interessato stabilisce che la prestazione di tali servizi è necessaria per scopi umanitari o per il ritorno della nave in Libia. Lo Stato membro interessato informa il comitato di una siffatta autorizzazione.

5. È vietata la transazione finanziaria eseguita da cittadini degli Stati membri o da entità sotto la loro giurisdizione o a partire dai territori degli Stati membri relativa al petrolio, inclusi il petrolio greggio e i prodotti petroliferi raffinati, illecitamente esportato dalla Libia a bordo delle navi designate, se la designazione del comitato ha così specificato.

6. L'allegato V riporta le navi di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 5 del presente articolo designate dal comitato conformemente al punto 11 dell'UNSCR 2146 (2014).

Capo III. Restrizioni all'ammissione

Art. 8

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel rispettivo territorio alle persone designate e sottoposte a restrizioni di viaggio dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell’UNSCR 1970 (2011), al punto 23 dell’UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell’UNSCR 2174 (2014), al punto 11 dell’UNSCR 2213 (2015), al punto 11 dell’UNSCR 2362 (2017), al punto 11 dell’UNSCR 2441 (2018), al punto 18 dell’UNSCR 2769 (2025) o al punto 19 dell’UNSCR 2819 (2026), elencate nell’allegato I.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel rispettivo territorio alle persone:

  1. a) che sono coinvolte o complici nell'ordinare, controllare o dirigere in altro modo la commissione di gravi violazioni dei diritti umani contro persone in Libia, anche in quanto coinvolte o complici nella pianificazione, nel controllo, nel comando o nella condotta di attacchi, in violazione del diritto internazionale, compresi i bombardamenti aerei, su civili e infrastrutture, ovvero alle persone che agiscono per loro, o per loro conto o sotto la loro direzione;

  2. b) di cui è stato accertato il coinvolgimento nelle politiche repressive del vecchio regime di Muammar Gheddafi in Libia, o altrimenti associate in passato a tale regime, e che continuano a costituire un rischio per la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, o per il positivo completamento della sua transizione politica;

  3. c) che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica, anche:

    1. i) tramite la pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani in Libia;

    2. ii) tramite attacchi contro qualsiasi aeroporto, stazione o porto marittimo in Libia o contro un ente statale o un’installazione libici o contro qualsiasi missione estera in Libia;

    3. iii) tramite la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia;

    4. iv) tramite minacce o coercizioni nei confronti delle istituzioni finanziarie statali e della Libyan National Oil Company, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici;

    5. v) tramite violazioni o aiuto nell’elusione delle disposizioni relative all’embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui all’UNSCR 1970 (2011) e all’articolo 1 della presente decisione;

    6. vi) ostacolando o pregiudicando le elezioni previste nella tabella di marcia adottata dal forum di dialogo politico libico;

    7. vii) tramite l’azione per conto o a nome o sotto la direzione di persone o entità inserite nell’elenco;

  4. d) che possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il vecchio regime di Muammar Gheddafi in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica;

elencate nell'allegato II della presente decisione.

3. I paragrafi 1 e 2 non comportano l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.

4. Il paragrafo 1 non si applica se il comitato stabilisce che:

  1. a) il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi; o

  2. b) una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Libia e di stabilità nella regione.

5. Il paragrafo 1 non si applica se:

  1. a) l'ingresso o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario; o

  2. b) è uno Stato membro a decidere caso per caso se tale ingresso o transito è necessario per promuovere la pace e la stabilità in Libia e a informarne successivamente il comitato entro 48 ore dalla decisione in questione.

6. Il paragrafo 2 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

  1. a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;

  2. b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall'ONU o sotto gli auspici di tale organizzazione;

  3. c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

  4. d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

7. Si considera che le disposizioni del paragrafo 6 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

8. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 6 o 7.

9. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 2 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse o ospitate dall'Unione o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto in Libia.

10. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 9 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

11. Qualora uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 6, 7 e 9, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato I o II, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

Capo IV. Congelamento di fondi e risorse economiche

Art. 9

1. Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone ed entità designate e assoggettate al congelamento dei beni dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell’UNSCR 1970 (2011), ai punti 19 e 23 dell’UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell’UNSCR 2174 (2014), al punto 11 dell’UNSCR 2213 (2015), al punto 11 dell’UNSCR 2362 (2017), al punto 11 dell’UNSCR 2441 (2018), al punto 18 dell’UNSCR 2769 (2025) o al punto 19 dell’UNSCR 2819 (2026), elencate nell’allegato III.

2. Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone ed entità:

  1. a) che sono coinvolte o complici nell'ordinare, controllare o dirigere in altro modo la commissione di gravi violazioni dei diritti umani contro persone in Libia, anche in quanto coinvolte o complici nella pianificazione, nel controllo, nel comando o nella condotta di attacchi, in violazione del diritto internazionale, compresi i bombardamenti aerei, su civili e infrastrutture, o dalle autorità libiche, o dalle persone ed entità che hanno violato o hanno contribuito a violare le disposizioni dell'UNSCR 1970 (2011) o della presente decisione, o dalle persone o entità che agiscono per loro, per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da entità da esse possedute o controllate o dalle persone ed entità elencate nell'allegato III della presente decisione;

  2. b) di cui è stato accertato il coinvolgimento nelle politiche repressive del vecchio regime di Muammar Gheddafi in Libia, o altrimenti associate in passato a tale regime, e che continuano a costituire un rischio per la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, o per il positivo completamento della sua transizione politica;

  3. c) che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica, anche:

    1. i) tramite la pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani in Libia;

    2. ii) tramite attacchi contro qualsiasi aeroporto, stazione o porto marittimo in Libia o contro un ente statale o un’installazione libici o contro qualsiasi missione estera in Libia;

    3. iii) tramite la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia;

    4. iv) tramite minacce o coercizioni nei confronti delle istituzioni finanziarie statali e della Libyan National Oil Company, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici;

    5. v) tramite violazioni o aiuto nell’elusione delle disposizioni relative all’embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui all’UNSCR 1970 (2011) e all’articolo 1 della presente decisione;

    6. vi) ostacolando o pregiudicando le elezioni previste nella tabella di marcia adottata dal forum di dialogo politico libico;

    7. vii) tramite l’azione per conto o a nome o sotto la direzione di persone o entità inserite nell’elenco;

  4. d) che possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il vecchio regime di Muammar Gheddafi in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica;

elencate nell'allegato IV.

3. Rimangono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, dalle entità elencate nell'allegato VI che sono congelati dal 16 settembre 2011.

4. Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche o delle entità di cui ai paragrafi 1 e 2, o a loro beneficio, fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo, direttamente o indirettamente.

5. Per quanto riguarda le autorità portuali, il divieto di mettere fondi, attività finanziarie o risorse economiche a disposizione delle persone o entità di cui al paragrafo 2 non preclude l'esecuzione, fino al 15 luglio 2011, dei contratti conclusi anteriormente al 7 giugno 2011, a esclusione dei contratti relativi a petrolio, gas e prodotti raffinati.

6. Sono ammesse deroghe per i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche che sono:

  1. a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti per generi alimentari, canoni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

  2. b) destinati esclusivamente al pagamento per onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali in conformità delle legislazioni nazionali; o

  3. c) destinati esclusivamente al pagamento per diritti o spese, in conformità delle legislazioni nazionali, connessi alla normale custodia o gestione di fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche congelati,

purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato, se del caso, l'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo e il comitato non abbia espresso parere negativo entro 5 giorni lavorativi da tale notifica.

7. Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche che sono:

  1. a) necessari per coprire spese straordinarie, previa notifica al comitato da parte dello Stato membro interessato, ove opportuno, e approvazione del comitato stesso; o

  2. b) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data di adozione dell'UNSCR 1970 (2011) e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1 o 2 del presente articolo, previa notifica al comitato da parte dello Stato membro interessato, ove opportuno.

8. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 14, riguardo alle persone ed entità elencate nell'allegato IV, sono altresì ammesse esenzioni per i fondi e le risorse economiche che sono necessari per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, inclusi forniture mediche, alimenti, la fornitura di energia elettrica, operatori umanitari e relativa assistenza, o l'evacuazione di cittadini stranieri dalla Libia.

9. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 14, riguardo alle entità di cui al paragrafo 3, sono altresì ammesse esenzioni per i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche purché:

  1. a) lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato l'intenzione di autorizzare l'accesso ai fondi, alle altre attività finanziarie o alle risorse economiche per uno o più degli scopi seguenti e il comitato non abbia espresso parere negativo entro 5 giorni lavorativi da tale notifica:

    1. i) esigenze umanitarie;

    2. ii) combustibile, energia elettrica e acqua a uso esclusivamente civile;

    3. iii) ripresa della produzione e vendita di idrocarburi da parte della Libia;

    4. iv) creazione, funzionamento o rafforzamento delle istituzioni del governo civile e dell'infrastruttura pubblica civile; o

    5. v) agevolazione della ripresa delle operazioni del settore bancario, anche per sostenere o facilitare il commercio internazionale con la Libia;

  2. b) lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato che tali fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche non devono essere messi a disposizione o a beneficio delle persone di cui ai paragrafi 1, 2 e 3;

  3. c) lo Stato membro interessato abbia consultato preventivamente le autorità libiche sull'uso di tali fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche; e

  4. d) lo Stato membro interessato abbia scambiato con le autorità libiche la notifica trasmessa a norma del presente paragrafo e le autorità libiche non si siano opposte entro 5 giorni lavorativi allo sblocco di tali fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche.

10. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che la persona o entità designata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 o 2 e purché lo Stato membro pertinente abbia notificato al comitato, se del caso, l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare lo scongelamento dei fondi, delle attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo a tal fine, 10 giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.

11. Il paragrafo 3 non osta a che un'entità ivi indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale entità in elenco ai sensi della presente decisione, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e purché lo Stato membro pertinente abbia notificato al comitato l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare lo scongelamento dei fondi o delle attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo a tal fine, 10 giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.

12.

Per quanto riguarda le persone ed entità elencate nell'allegato IV e in deroga al paragrafo 2, le competenti autorità di uno Stato membro possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:

  1. a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 2 nell'elenco figurante nell'allegato IV, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

  2. b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

  3. c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo figurante nell'allegato III, IV o VI; nonché

  4. d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

13. Il paragrafo 4 non si applica al versamento su conti congelati di:

  1. a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

  2. b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati a misure restrittive; o

  3. c) pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato, in relazione a persone ed entità elencate nell'allegato IV;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti ai paragrafi 1 o 2.

14. I paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

  1. a) dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  2. b) da organizzazioni internazionali;

  3. c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

  4. d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

  5. e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

  6. f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per quanto riguarda il paragrafo 1, e il paragrafo 4 nella misura in cui si riferisce alle persone ed entità di cui al paragrafo 1, e dal Consiglio per quanto riguarda il paragrafo 2, e il paragrafo 4 nella misura in cui si riferisce alle persone e alle entità di cui al paragrafo 2.

15. Previa notifica al comitato da parte dello Stato membro interessato e a condizione che il comitato abbia approvato l’utilizzo delle riserve di liquidità congelate di cui al punto 14 dell’UNSCR 2769 (2025), che comprende la consultazione con il governo della Libia, e al punto 14 dell’UNSCR 2819 (2026) e in conformità con tali punti, le autorità competenti di tale Stato membro autorizzano l’uso delle riserve di liquidità congelate appartenenti all’entità di cui alla voce 1 dell’allegato VI, esclusivamente per investimenti in:

  1. a) depositi a termine a basso rischio presso un istituto finanziario idoneo, selezionato dall’entità di cui alla voce 1 dell’allegato VI e situato nello Stato membro in cui i fondi sono congelati, nel caso delle riserve di liquidità congelate di cui alla «raccomandazione 7.1» di cui all’UNSCR 2769 (2025); o

  2. b) titoli a reddito fisso, nel caso delle riserve di liquidità congelate di cui alla «raccomandazione 7.2» di cui all’UNSCR 2769(2025),

conformemente all’approvazione del comitato.

16.

I depositi a termine a basso rischio di cui al paragrafo 15, lettera a), e i relativi interessi maturati restano congelati. I titoli a reddito fisso di cui al paragrafo 15, lettera b), e i relativi interessi maturati restano congelati.

Ogni reinvestimento deve essere soggetto alla procedura di cui al paragrafo 15.

17. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 15 entro due settimane dalla concessione dell’autorizzazione.

18. Previa notifica al comitato da parte dello Stato membro interessato e a condizione che il comitato abbia approvato il trasferimento dei fondi, delle altre attività finanziarie o risorse economiche congelati, e in conformità del punto 15 dell’UNSCR 2819 (2026), le autorità competenti di tale Stato membro autorizzano il trasferimento di taluni fondi, delle altre attività finanziarie o risorse economiche congelati appartenenti all’entità di cui alla voce 1 dell’allegato VI, all’interno della stessa giurisdizione, tra la banca depositaria, o l’ente finanziario che agisce in qualità di depositario globale (o eventuali subdepositari che agiscono per loro conto), a un’altra banca depositaria o istituto finanziario (o eventuali subdepositari che agiscono per loro conto), al fine di trasferire il ruolo di depositario globale a tale banca depositaria o istituto finanziario, a condizione che:

  1. a) nel corso e a conclusione del trasferimento, le attività siano trattate come congelate e soggette alle misure imposte dalla presente decisione;

  2. b) il trasferimento sia eseguito in modo da mantenere la forma e il valore dei fondi, delle altre attività finanziarie o delle risorse economiche trasferiti.

19. La notifica di cui al paragrafo 18 al comitato da parte dello Stato membro interessato comprende l’importo e la natura dei fondi, delle altre attività finanziarie o risorse economiche congelati da trasferire e l’identità dell’attuale banca depositaria e di quella proposta o dell’attuale istituto finanziario che agisce in qualità di depositario e di quello proposto.

20. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 18 entro due settimane dalla concessione.

Capo V. Altre misure restrittive

Art. 10

1. Gli Stati membri impongono ai propri cittadini, alle persone soggette alla loro giurisdizione e alle imprese costituite nei loro territori o soggette alla loro giurisdizione di esercitare vigilanza nelle relazioni commerciali con entità costituite in Libia o soggette alla giurisdizione della Libia e con qualsiasi persona ed entità che agisce per loro conto o sotto la loro direzione e con entità da esse possedute o controllate, al fine di impedire relazioni commerciali che potrebbero contribuire alla violenza e all'uso della forza nei confronti dei civili.

2. La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Libia, effettuati da cittadini degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aerei battenti bandiera degli stessi, di taluni imbarcazioni e motori che potrebbero essere utilizzati per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro, siano essi originari o meno del suo territorio.

3. Le autorità competenti degli Stati membri non concedono alcuna autorizzazione per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 2 se hanno fondati motivi di ritenere che sarebbero utilizzati per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.

4.

Il paragrafo 2 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione effettuati dalle autorità degli Stati membri al governo libico.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo.