Decisione di esecuzione (PESC) 2015/1335 del Consiglio del 31 luglio 2015 che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che istituisce misure restrittive nei confronti della Bielorussia1, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC, che istituisce misure restrittive nei confronti della Bielorussia.
Il Consiglio ritiene che ventiquattro persone debbano essere cancellate dall'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato della decisione 2012/642/PESC.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2012/642/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'allegato della decisione 2012/642/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2015 Per il Consiglio Il presidente J. Asselborn