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Decisione di esecuzione (UE) 2015/1356 della Commissione del 4 agosto 2015 che modifica la decisione 2007/453/CE concernente la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di Repubblica ceca, Francia, Cipro, Liechtenstein e Svizzera [notificata con il numero C(2015) 5379] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili1, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma,

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che gli Stati membri, i paesi terzi o le loro regioni («paesi o regioni») vanno classificati in base alla loro qualifica sanitaria con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una delle tre categorie seguenti: rischio trascurabile di BSE, rischio controllato di BSE e rischio indeterminato di BSE.

L'allegato della decisione 2007/453/CE2 della Commissione elenca i paesi o le regioni sulla base della loro qualifica sanitaria con riguardo alla BSE.

L'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) svolge un ruolo di primo piano nella classificazione in categorie di paesi o regioni sulla base del loro rischio di BSE. L'elenco di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE tiene conto della risoluzione n. 18 relativa al riconoscimento del livello di rischio dei paesi membri riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina, adottata dall'OIE nel maggio 20143.

Nel maggio 2015 l'OIE ha adottato la risoluzione n. 21 relativa al riconoscimento del livello di rischio dei paesi membri riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina4. Oltre agli Stati membri e ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio che già figurano nell'elenco di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE, tale risoluzione ha riconosciuto Repubblica ceca, Francia, Cipro, Liechtenstein e Svizzera come paesi con un rischio di BSE trascurabile.

Occorre quindi modificare l'elenco di paesi di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE al fine di adeguarlo alla risoluzione n. 21, adottata dall'OIE nel maggio 2015.

La decisione 2007/453/CE va pertanto modificata di conseguenza.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L'allegato della decisione 2007/453/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2015 Per la Commissione Vytenis Andriukaitis Membro della Commissione