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Decisione (UE) 2024/1514 della Commissione del 7 agosto 2015 che istituisce comitati scientifici nel settore della sanità pubblica, della sicurezza dei consumatori e dell'ambiente

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

La decisione 2008/721/CE della Commissione1 ha istituito una struttura consultiva sulla valutazione scientifica dei rischi nei settori della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente, composta dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), dal comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA), dal comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI) e dal pool di consulenti.

L'esperienza dimostra la necessità di apportare modifiche e miglioramenti all'attuale struttura e alle procedure di lavoro dei comitati scientifici. In particolare, al fine di conseguire efficienza e coerenza ed evitare la duplicazione degli sforzi, il CSRSA e il CSRSERI dovrebbero essere accorpati.

I comitati scientifici dovrebbero essere autorizzati a invitare esperti esterni aventi le conoscenze e le competenze scientifiche pertinenti affinché contribuiscano ai loro lavori. Di conseguenza, l'attuale pool di consulenti scientifici sulla valutazione dei rischi non sarebbe più necessario.

L'esperienza dimostra inoltre che, al fine di garantire la continuità della composizione dei comitati, i membri dovrebbero essere sostituiti da persone figuranti su un elenco di riserva compilato a tal fine.

Nel 2015 sarà eseguita una seconda valutazione intermedia sul funzionamento dei comitati scientifici e i risultati sono attesi per l'inizio del 2016. Per darvi seguito, può essere intrapresa un'eventuale ulteriore riorganizzazione dei comitati scientifici.

Il lavoro dei comitati contribuisce efficacemente a migliorare la salute pubblica e a proteggere i cittadini e l'ambiente. A tal fine si esaminano i più recenti dati scientifici disponibili per fornire alla Commissione una valutazione dei rischi solida e tempestiva, basata su dati concreti, e pareri scientifici per lo sviluppo e il monitoraggio delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di salute pubblica, sicurezza dei consumatori e rischi ambientali. Le attività svolte dai comitati sono essenziali affinché la Commissione consegua i pertinenti obiettivi politici dell'Unione. È pertanto opportuno fornire ai comitati scientifici un sostegno finanziario adeguato sotto forma di un'indennità speciale per i loro membri e gli esperti esterni, oltre al rimborso delle spese. Il finanziamento delle attività dei comitati scientifici dovrebbe essere fornito dalla pertinente linea di bilancio dedicata al sostegno di iniziative nei settori della sanità pubblica, della sicurezza dei consumatori e dell'ambiente, a seconda dei casi.

I lavori dei comitati scientifici dovrebbero basarsi sui principi di un elevato livello di competenza, indipendenza e trasparenza ed essere organizzati nel rispetto delle migliori prassi e dei principi di valutazione dei rischi, indipendente dalla gestione del rischio e dal processo decisionale.

I membri dei comitati dovrebbero essere esperti altamente qualificati, specializzati e indipendenti, che operano nell'interesse pubblico. Essi dovrebbero essere selezionati sulla base di criteri oggettivi e mediante un invito pubblico a manifestare interesse e dovrebbero essere nominati a titolo personale. Le competenze dei membri dovrebbero coprire adeguatamente i settori di competenza dei comitati, rispecchiando la diversità dei problemi e degli approcci scientifici. Per quanto possibile, dovrebbe essere rispettato l'equilibrio in termini di origine geografica e genere.

L'organizzazione dei comitati scientifici dovrebbe essere flessibile per consentire loro di fornire consulenza alla Commissione su questioni che rientrano nei settori di competenza stabiliti, nonché su rischi sanitari e questioni sanitarie emergenti e di recente identificazione che esulano dalle competenze di altri organismi dell'Unione, e di fornire consulenza rapida ove necessario.

Sono stati istituiti vari organismi dell'Unione responsabili, tra l'altro, della valutazione dei rischi in vari settori. È necessario garantire la coerenza della valutazione dei rischi effettuata da tali organismi dell'Unione e promuovere il coordinamento tra i comitati scientifici e detti altri organismi. I comitati scientifici devono accrescere la loro efficacia anche attraverso appropriati scambi di informazioni e di competenze nonché tramite la collaborazione con altre organizzazioni e altri organismi scientifici a livello nazionale e internazionale.

Pur salvaguardando una piena indipendenza, è importante garantire l'apertura e la trasparenza dei lavori dei comitati scientifici attraverso l'istituzione di appropriate procedure di dialogo con le parti interessate. L'apertura e la trasparenza perseguite nell'attuazione della presente decisione dovrebbero essere garantite nel pieno rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa dell'Unione in materia di accesso del pubblico ai documenti, compresa la protezione dei dati personali e la riservatezza commerciale.

La raccolta, il trattamento e la pubblicazione dei dati personali dovrebbero avvenire in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio2.

Pertanto, per motivi di chiarezza e razionalità, è opportuno abrogare la decisione 2008/721/CE e sostituirla con una nuova decisione,

DECIDE:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Comitati scientifici

Sono istituiti i seguenti comitati scientifici:

  1. a) il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (di seguito «CSSC»); e

  2. b) il comitato scientifico dei rischi sanitari, ambientali ed emergenti (di seguito «CSRSAE»).

Art. 2 Missione

(1) La missione dei comitati scientifici consiste nel fornire alla Commissione pareri scientifici e valutazioni dei rischi nei settori della sanità pubblica, della sicurezza dei consumatori e dei rischi ambientali, compresa, se del caso, l'individuazione dei bisogni di ricerca al fine di colmare lacune critiche in termini di informazioni e la valutazione delle future azioni di ricerca proposte e dei risultati della ricerca.

(2) I settori di competenza dei comitati scientifici sono definiti nell'allegato I.

(3) I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le competenze conferite dagli atti dell'Unione ad altri organismi dell'Unione che effettuano valutazioni dei rischi, in particolare l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'Agenzia europea per i medicinali, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Art. 3 Consulenza scientifica

(1) I comitati scientifici forniscono alla Commissione pareri scientifici sulla valutazione dei rischi nei casi previsti dal diritto dell'Unione.

(2) I comitati scientifici forniscono inoltre ai servizi della Commissione, su richiesta, pareri scientifici su questioni di particolare rilevanza per la salute pubblica, la sicurezza dei consumatori e i rischi ambientali.

(3) I servizi della Commissione possono invitare i comitati scientifici a individuare i bisogni di ricerca al fine di colmare lacune critiche in termini di informazioni, di valutare le future ricerche proposte e i risultati della ricerca in relazione ai settori di loro competenza.

(4) In caso di rischi urgenti i servizi della Commissione possono anche chiedere ai comitati scientifici di fornire pareri rapidi sullo stato delle conoscenze scientifiche in merito a rischi specifici.

(5) I servizi della Commissione possono invitare i comitati scientifici a partecipare a reti tematiche o eventi insieme ad altri organismi dell'Unione o altre organizzazioni scientifiche, allo scopo di monitorare lo sviluppo delle conoscenze scientifiche nei settori di competenza definiti nell'allegato I e contribuirvi.

(6) I comitati scientifici, mediante l'adozione e la trasmissione ai servizi della Commissione di promemoria o prese di posizione, attirano l'attenzione di questi ultimi e della Commissione su problemi specifici o emergenti che rientrano nei loro settori di competenza e che, a loro avviso, possono comportare un rischio reale o potenziale per la sicurezza dei consumatori, per la sanità pubblica o per l'ambiente. I servizi della Commissione possono decidere di pubblicare tali promemoria e prese di posizione e definiscono i provvedimenti da adottare, fra cui, all'occorrenza, una richiesta di parere scientifico in materia.

(7) I comitati, previa consultazione del segretariato di cui all'articolo 14, adottano la loro metodologia per effettuare e fornire valutazioni dei rischi e la tengono aggiornata per tener conto di tutti i fattori scientifici pertinenti. Essi provvedono a che la metodologia rifletta le pratiche correnti di valutazione dei rischi.

Capo 2. Composizione dei comitati scientifici

Art. 4 Nomina dei membri dei comitati scientifici

(1) Il CSSC e il CSRSAE sono composti ciascuno da non più di 19 membri. Il direttore/la direttrice generale della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare stabilisce il numero dei membri di ciascun comitato in funzione delle esigenze.

(2) I membri dei comitati scientifici sono nominati dal direttore/dalla direttrice generale della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare sulla base di comprovate competenze scientifiche e dell'esperienza dimostrate dai candidati per la gamma di discipline definita, tenendo conto della necessità di garantire:

  1. (a) una rappresentanza equilibrata delle competenze in uno o più settori di competenza del comitato in questione, al fine di coprire collettivamente il più ampio ventaglio possibile di discipline pertinenti affinché il comitato possa svolgere la sua missione e di rispecchiare la diversità dei problemi e degli approcci scientifici;

  2. (b) indipendenza e assenza di conflitti di interessi;

  3. (c) una rappresentanza equilibrata in termini di origine geografica;

  4. (d) una rappresentanza equilibrata in termini di genere.

(3) I membri dei comitati scientifici sono nominati sulla base di un elenco di candidati idonei stilato a seguito della pubblicazione sul sito web della Commissione di un invito a manifestare interesse; sarà fornito anche un link dal registro dei gruppi di esperti della Commissione e da altre entità simili («registro dei gruppi di esperti») verso il suddetto sito.

(4) I candidati idonei che sono stati inseriti nell'elenco di cui al paragrafo 3, ma che non sono stati nominati, sono inseriti in un elenco di riserva. L'elenco di riserva può essere utilizzato per reperire candidati idonei a sostituire i membri il cui mandato è cessato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, o a causa di decesso.

(5) L'elenco dei membri dei comitati scientifici è pubblicato nel registro dei gruppi di esperti e reso disponibile anche sul pertinente sito web della Commissione.

Art. 5 Mandato

(1) I membri dei comitati scientifici sono nominati per un periodo di cinque anni. Essi restano in carica fino alla loro sostituzione o fino al rinnovo del loro mandato.

(2) Se un membro non soddisfa più la condizione di cui agli articoli da 16 a 18 della presente decisione o all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, desidera dimettersi o non è più in grado di contribuire efficacemente alle delibere del comitato, i servizi della Commissione possono porre fine al suo mandato.

(3) In caso di cessazione del mandato di un membro a norma del paragrafo 2 o a causa di decesso, il direttore generale della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare nomina un sostituto per il resto del mandato quinquennale.

Capo 3. Funzionamento dei comitati scientifici

Art. 6 Elezione dei presidenti e dei vicepresidenti

(1) All'inizio di ciascun mandato, ogni comitato scientifico elegge tra i propri membri un presidente e due vicepresidenti. L'elezione avviene a maggioranza semplice del numero totale di membri del comitato.

(2) Il mandato del presidente e del vicepresidente ha una durata di cinque anni ed è rinnovabile. L'eventuale sostituzione del presidente o del vicepresidente durante il mandato quinquennale copre la durata restante di tale mandato.

(3) La procedura di elezione del presidente e dei vicepresidenti dei comitati scientifici è specificata nel regolamento interno di cui all'articolo 12.

Art. 7 Norme di voto

(1) Ciascun comitato scientifico delibera a maggioranza del numero totale dei suoi membri.

(2) I membri di un comitato che si sono dimessi o il cui mandato è cessato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, o a causa di decesso, non sono presi in considerazione ai fini del calcolo della maggioranza di cui al paragrafo 1.

Art. 8 Formulazione di pareri scientifici

(1) I servizi della Commissione possono chiedere ad un comitato scientifico l'adozione di un parere scientifico entro un determinato termine.

(2) I servizi della Commissione possono chiedere l'adozione di un parere congiunto su questioni che devono essere esaminate da entrambi i comitati.

(3) I servizi della Commissione possono organizzare consultazioni, audizioni o collaborazioni con altri organismi scientifici che ritengono necessari per la formulazione dei pareri dei comitati.

Art. 9 Esperti esterni

(1) I servizi della Commissione possono invitare esperti esterni, nonché esperti di altri organismi dell'Unione con conoscenze e competenze scientifiche specifiche e pertinenti, a contribuire ai lavori dei comitati scientifici, compresi i gruppi di lavoro di cui all'articolo 10.

(2) La selezione degli esperti esterni è conforme al regolamento interno di cui all'articolo 12.

Art. 10 Gruppi di lavoro

(1) D'intesa con i servizi della Commissione, i comitati scientifici possono istituire gruppi di lavoro specifici il cui compito consiste nella preparazione e nella redazione dei pareri scientifici dei comitati. Tali gruppi di lavoro sono istituiti soprattutto qualora occorra ricorrere a esperti esterni su un argomento particolare.

(2) I gruppi di lavoro sono composti da membri del comitato pertinente e possono comprendere anche esperti esterni. I gruppi di lavoro sono presieduti da un membro del comitato scientifico. Il presidente del gruppo di lavoro è incaricato di convocare il gruppo di lavoro e di riferire al comitato e può nominare un relatore tra i partecipanti al gruppo di lavoro. Per questioni particolarmente complesse di natura multidisciplinare può essere nominato più di un relatore.

(3) Qualora una questione interessi più di un comitato scientifico, viene istituito un gruppo di lavoro congiunto comprendente membri di entrambi i comitati nonché, all'occorrenza, esperti esterni.

Art. 11 Partecipazione di tirocinanti

D'intesa con i servizi della Commissione e conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 12, i comitati scientifici possono far partecipare alle proprie riunioni tirocinanti allo scopo di contribuire allo sviluppo di capacità nel settore della valutazione dei rischi.