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Decisione (UE) 2015/1913 del Consiglio del 18 settembre 2015 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

Ai sensi dell'articolo 23 della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196; «convenzione»), la convenzione è aperta alla firma dell'Unione europea.

Il 1o aprile 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati in merito al protocollo addizionale della convenzione («protocollo addizionale»).

Il 19 maggio 2015 il comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato il protocollo addizionale. La Commissione ha presentato al Consiglio dell'Unione europea una proposta di decisione del Consiglio che autorizza la firma del protocollo addizionale a nome dell'Unione europea.

Ai sensi dell'articolo 10 del protocollo addizionale, il protocollo addizionale è aperto alla firma dei firmatari della convenzione.

La decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio1 ha stabilito norme comuni dell'Unione per la lotta al terrorismo. La convenzione potrebbe incidere su tali norme comuni o modificarne la portata.

È opportuno pertanto che la convenzione sia firmata a nome dell'Unione europea riguardo alle materie di competenza dell'Unione, nella misura in cui la convenzione può incidere su tali norme comuni o modificarne la portata. Gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui la convenzione non incide sulle normi comuni o ne modifica la portata.

L'Irlanda è vincolata dalla decisione quadro 2002/475/GAI e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La firma a nome dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196), riguardo alle materie di competenza dell'Unione, è autorizzata, con riserva della sua conclusione2.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare la convenzione a nome dell'Unione europea.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione. Essa si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2015 Per il Consiglio Il presidente C. Dieschbourg