Decisione (UE) 2015/1893 del Consiglio del 5 ottobre 2015 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
Il 15 novembre 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 31/2008, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar1 («accordo»). L'attuale protocollo dell'accordo è giunto a scadenza il 31 dicembre 2014.
L'Unione europea ha negoziato con la Repubblica del Madagascar un nuovo protocollo dell'accordo («protocollo»), che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nella zona di pesca soggetta alla giurisdizione della Repubblica del Madagascar.
Il protocollo è stato firmato in conformità della decisione 2014/929/UE del Consiglio2 e si applica provvisoriamente a decorrere dal 1o gennaio 2015.
L'accordo istituisce, all'articolo 9, una commissione mista incaricata di controllarne l'applicazione. Inoltre, conformemente al protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvarle seguendo una procedura semplificata.
È opportuno approvare il protocollo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea è approvato a nome dell'Unione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 16 del protocollo.
Art. 3
Nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni enunciate nell'allegato, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche apportate al protocollo in sede di commissione mista.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2015 Per il Consiglio Il presidente N. Schmit