Decisione di esecuzione (UE) 2015/1876 del Consiglio dell'8 ottobre 2015 che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive1, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo,
Il comitato scientifico allargato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), riunito in sessione straordinaria, ha redatto, a norma dell'articolo 6 della decisione 2005/387/GAI, una relazione di valutazione dei rischi connessi alla nuova sostanza psicoattiva 5-(2-amminopropil)indolo, che è stata trasmessa alla Commissione e al Consiglio il 16 aprile 2013.
La sostanza 5-(2-amminopropil)indolo è un derivato sintetico dell'indolo, sostituito sulla porzione fenilica dell'anello indolico. Risulta essere una sostanza stimolante che può anche avere effetti allucinogeni. Il 5-(2-amminopropil)indolo è stato rilevato per lo più in forma di polvere ma anche in forma di compressa e capsula. È disponibile alla vendita su Internet e nei negozi specializzati («head shop») ed è commercializzato come «sostanza chimica utilizzata per la ricerca». È stato anche rilevato in campioni di un prodotto venduto come «legal high» (sostanza psicoattiva legale) denominato «Benzo Fury», e in compresse somiglianti all'ecstasy.
Le informazioni e i dati esistenti indicano che l'acuta tossicità del 5-(2-amminopropil)indolo può provocare effetti nocivi nell'uomo, come tachicardia e ipertermia, e può anche causare midriasi, agitazione e tremore. Il 5-(2-amminopropil)indolo può interagire con altre sostanze, fra cui medicinali e stimolanti che agiscono sul sistema monoaminergico. Gli specifici effetti fisici del 5-(2-amminopropil)indolo nell'uomo sono difficili da stabilire, poiché non sono stati pubblicati studi che ne valutino la tossicità acuta e cronica, gli effetti psicologici e comportamentali o il potenziale di dipendenza, e anche a causa della limitata disponibilità di informazioni e dati.
Da aprile ad agosto del 2012 in quattro Stati membri sono stati registrati complessivamente 24 decessi, in relazione ai quali l'autopsia ha rilevato tracce di 5-(2-amminopropil)indolo, solo o combinato con altre sostanze. Anche se non è possibile stabilire con certezza il ruolo del 5-(2-amminopropil)indolo in tutti questi decessi, in alcuni casi tuttavia la sostanza è stata specificamente indicata nelle cause del decesso. Se questa nuova sostanza psicoattiva fosse disponibile e assunta su più ampia scala, le ripercussioni in termini di salute delle persone e di sanità pubblica potrebbero essere considerevoli. Non esistono informazioni disponibili sui rischi sociali legati al 5-(2-amminopropil)indolo.
Nove paese europei hanno segnalato all'OEDT e all'Ufficio europeo di polizia (Europol) di aver rilevato la presenza di 5-(2-amminopropil)indolo. Non sono disponibili dati sulla prevalenza d'uso del 5-(2-amminopropil)indolo, ma le limitate informazioni esistenti indicano che il suo consumo può avvenire in ambienti analoghi a quelli di altri stimolanti, come a casa, nei bar e nei locali notturni o nei festival di musica.
Nessun elemento indica che il 5-(2-amminopropil)indolo sia prodotto nell'Unione e non vi sono prove che portino a presupporre il coinvolgimento della criminalità organizzata nella produzione, distribuzione o fornitura di questa nuova sostanza psicoattiva.
La nuova sostanza psicoattiva 5-(2-amminopropil)indolo non ha proprietà o usi terapeutici noti, provati o riconosciuti, e non è oggetto di un'autorizzazione alla commercializzazione nell'Unione. A parte l'uso come standard analitico di riferimento e nella ricerca scientifica, nessun altro elemento indica che venga usata ad altri fini.
La sostanza 5-(2-amminopropil)indolo non è stata e non è attualmente oggetto di alcuna valutazione nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, come definito nella decisione 2005/387/GAI. Due Stati membri sottopongono questa nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo nell'ambito delle rispettive legislazioni, conformemente agli obblighi che loro incombono in virtù della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. Per controllare il 5-(2-amminopropil)indolo, cinque Stati europei applicano la legislazione nazionale relativa alle nuove sostanze psicoattive, alle merci pericolose o alle medicine.
La relazione di valutazione dei rischi indica che esistono poche prove scientifiche sul 5-(2-amminopropil)indolo e sottolinea che sarebbero necessarie ulteriori ricerche per determinare i rischi sanitari e sociali rappresentati dalla sostanza. Tuttavia, gli elementi e le informazioni disponibili forniscono motivi sufficienti per sottoporre il 5-(2-amminopropil)indolo a misure di controllo in tutta l'Unione. In considerazione dei rischi sanitari che comporta, come documentato dalla presenza rilevata in vari decessi, del fatto che può essere assunto inconsapevolmente e della mancanza di proprietà o usi terapeutici, il 5-(2-amminopropil)indolo dovrebbe essere sottoposto a misure di controllo in tutta l'Unione.
Dato che sei Stati membri già controllano il 5-(2-amminopropil)indolo attraverso vari tipi di disposizioni legislative, sottoporre tale sostanza a misure di controllo in tutta l'Unione potrebbe evitare ostacoli nell'applicazione della legge e nella cooperazione giudiziaria a livello transfrontaliero e contribuire a proteggere i cittadini dai rischi rappresentati dal consumo della stessa.
La decisione 2005/387/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di fornire a livello di Unione una risposta rapida e basata sulle competenze tecniche all'emergere di nuove sostanze psicoattive rilevate e segnalate dagli Stati membri, sottoponendo tali sostanze a misure di controllo in tutta l'Unione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni e la procedura per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione al fine di porre sotto controllo il 5-(2-amminopropil)indolo in tutta l'Unione.
La presente decisione sostituisce la decisione 2013/496/UE del Consiglio2, che è stata annullata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte») con sentenza del 16 aprile 2015 nella causa C-679/133. In tale sentenza la Corte ha disposto il mantenimento degli effetti della decisione 2013/496/UE fino all'entrata in vigore di nuovi atti diretti a sostituirla. Pertanto, a decorrere dal giorno di entrata in vigore della presente decisione, la decisione 2013/496/UE cessa di produrre effetti.
Al fine di garantire la continuità di misure di controllo in tutta l'Unione per quanto concerne il 5-(2-amminopropil)indolo, la presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativamente al termine entro cui sottoporre tale nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni, ai sensi dell'articolo 2 della decisione 2013/496/UE.
La Danimarca è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presenta decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI.
L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presenta decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI.
Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2005/387/GAI e non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La nuova sostanza psicoattiva, il 5-(2-amminopropil)indolo, è sottoposta a misure di controllo in tutta l'Unione.
Art. 2
La decisione 2013/496/UE cessa di produrre effetti a decorrere dal giorno di entrata in vigore della presente decisione, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine entro cui sottoporre il 5-(2-amminopropil)indolo a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni, ai sensi dell'articolo 2 della decisione 2013/496/UE.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La presente decisione si applica conformemente ai trattati.
Fatto a Lussemburgo, l'8 ottobre 2015 Per il Consiglio Il presidente J. Asselborn