Decisione (UE) 2015/1878 del Consiglio dell'8 ottobre 2015 che autorizza il Regno del Belgio e la Repubblica di Polonia, rispettivamente, a ratificare e la Repubblica d'Austria ad aderire alla convenzione di Budapest concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione interna (CMNI)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
La convenzione di Budapest concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione interna (CMNI) («convenzione di Budapest» o «convenzione») è uno strumento prezioso per promuovere la navigazione interna in Europa.
L'Unione ha competenza esterna esclusiva in particolare per quanto riguarda l'articolo 29 della convenzione di Budapest, nella misura in cui le disposizioni di tale articolo incidono sulle norme stabilite con regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio1.
La convenzione di Budapest non è aperta alla partecipazione delle organizzazioni regionali di integrazione economica quali l'Unione europea. Di conseguenza, l'Unione non può diventarne parte contraente.
Gli Stati membri che hanno vie navigabili interne rientranti nell'ambito di applicazione della convenzione di Budapest dovrebbero pertanto essere autorizzati a ratificarla o ad aderirvi.
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Romania e la Repubblica slovacca sono parti contraenti della convenzione di Budapest.
Il Regno del Belgio ha ratificato la convenzione di Budapest dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 593/2008 con il quale l'Unione ha acquisito competenza esterna esclusiva. Il Consiglio dovrebbe pertanto autorizzare ex post il Regno del Belgio a ratificare la convenzione.
La Repubblica d'Austria e la Repubblica di Polonia, che hanno vie navigabili interne rientranti nell'ambito di applicazione della convenzione di Budapest, hanno espresso l'interesse a diventare parti contraenti della convenzione.
I restanti Stati membri hanno comunicato di non avere vie navigabili interne rientranti nell'ambito di applicazione della convenzione di Budapest e, di conseguenza, non hanno interesse a ratificarla o ad aderirvi.
La convenzione di Budapest consente agli Stati contraenti di formulare dichiarazioni riguardo al suo ambito di applicazione. Di conseguenza, la Repubblica d'Austria e la Repubblica di Polonia dovrebbero formulare le dichiarazioni consentite dalle sue disposizioni e ritenute da esse appropriate e necessarie.
Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 593/2008 e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il Consiglio autorizza rispettivamente il regno del Belgio e la Repubblica di Polonia a ratificare e la Repubblica d'Austria ad aderire alla convenzione di Budapest concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione interna (CMNI).
Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.
Art. 2
La Repubblica d'Austria e la Repubblica di Polonia formulano le dichiarazioni consentite dalle disposizioni della convenzione di Budapest.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 4
Il Regno del Belgio, la Repubblica d'Austria e la Repubblica di Polonia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, l'8 ottobre 2015 Per il Consiglio Il presidente J. Asselborn