diritto.io

Decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio del 12 ottobre 2015 che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa (rifusione)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 42 e 45,

L'Agenzia europea per la difesa («Agenzia») è stata istituita dall'azione comune 2004/551/PESC del Consiglio1 con l'obiettivo di aiutare il Consiglio e gli Stati membri nello sforzo di migliorare le capacità di difesa dell'Unione nel settore della gestione delle crisi e di sostenere la politica europea di sicurezza e di difesa.

La strategia europea in materia di sicurezza, approvata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003, identifica nella creazione di un'agenzia per la difesa un elemento importante per sviluppare risorse militari europee più flessibili ed efficienti.

La relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza, dell'11 dicembre 2008, approva il ruolo guida dell'Agenzia nel processo di sviluppo di capacità di difesa essenziali per la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).

L'articolo 45 del trattato sull'Unione europea (TUE) prevede l'adozione, da parte del Consiglio, di una decisione che fissi lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia e tenga conto del grado di partecipazione effettiva degli Stati membri alle attività dell'Agenzia.

L'Agenzia dovrebbe contribuire all'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare della PSDC.

È opportuno che la struttura dell'Agenzia sia tale da consentirle di soddisfare le necessità operative dell'Unione e dei suoi Stati membri in relazione alla PSDC e, qualora necessario per svolgere le sue funzioni, di cooperare con Stati terzi, organizzazioni ed entità.

L'Agenzia dovrebbe instaurare assidue relazioni di lavoro con regimi, gruppi e organizzazioni esistenti, quali l'accordo quadro della Lettera di intenti («accordo quadro della LoI»), l'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR) e l'Agenzia spaziale europea (ESA).

Per svolgere la sua missione, l'Agenzia dovrebbe poter cooperare e concludere opportuni accordi con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione.

A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, TUE, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) dovrebbe avere un ruolo guida nella struttura dell'Agenzia e garantire il collegamento necessario tra l'Agenzia stessa e il Consiglio.

Nell'esercitare le sue funzioni di controllo politico e di elaborazione delle politiche, il Consiglio dovrebbe impartire orientamenti all'Agenzia.

Alla luce della loro natura, la conclusione di accordi amministrativi tra l'Agenzia e paesi terzi, organizzazioni ed entità dovrebbe essere approvata dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

Quando adotta orientamenti e decisioni in relazione ai lavori dell'Agenzia, il Consiglio dovrebbe riunirsi a livello di ministri della Difesa. Gli orientamenti o le decisioni adottati dal Consiglio in merito ai lavori dell'Agenzia dovrebbero essere elaborati a norma dell'articolo 240 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Dovrebbero restare impregiudicate le competenze degli organi preparatori e consultivi del Consiglio, in particolare quelle del Comitato dei rappresentanti permanenti ai sensi dell'articolo 240 TFUE, del Comitato politico e di sicurezza (CPS) ai sensi dell'articolo 38 TUE e del Comitato militare dell'UE (EUMC).

I direttori nazionali degli armamenti (DNA), i direttori della capacità, i direttori per la ricerca e la tecnologia e i direttori per la politica di difesa dovrebbero ricevere relazioni e contribuire, per le questioni di loro competenza, alla preparazione delle decisioni del Consiglio riguardanti l'Agenzia.

L'Agenzia dovrebbe disporre della personalità giuridica necessaria per svolgere le proprie funzioni e realizzare i propri obiettivi, pur mantenendo stretti legami con il Consiglio, nel pieno rispetto delle competenze dell'Unione e delle sue istituzioni.

È opportuno provvedere affinché i bilanci amministrati dall'Agenzia possano ricevere, caso per caso, contributi dal bilancio generale dell'Unione, nel pieno rispetto delle norme, delle procedure e degli iter decisionali applicabili, compreso l'articolo 41, paragrafo 2, TUE.

L'Agenzia, aperta alla partecipazione di tutti gli Stati membri, dovrebbe anche consentire a gruppi specifici di Stati membri di elaborare progetti o programmi ad hoc.

Il fatto che tali progetti e programmi ad hoc rientrino nelle funzioni e nei compiti attribuiti all'Agenzia è suffragato dagli sforzi compiuti per chiarire lo status delle attività in questione quali parti integranti del bilancio dell'Agenzia. Questo dovrebbe assicurare che solo le attività in relazione alle quali il ruolo dell'Agenzia nell'amministrazione di progetti o programmi a sostegno degli Stati membri apporta un valore aggiunto possano beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 3 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea («protocollo n. 7») allegato al TUE e al TFUE, e all'articolo 151, paragrafo 1, lettera a bis), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio2. Affinché tale esenzione si applichi, è necessario che il ruolo svolto dall'Agenzia apporti un valore aggiunto. L'esenzione non si estenderebbe pertanto ai casi in cui tale ruolo implichi meramente l'acquisizione di beni o servizi per gli Stati membri.

Fatta salva una decisione del Consiglio sull'istituzione di una cooperazione strutturata permanente, a norma dell'articolo 42, paragrafo 6, e dell'articolo 46 TUE nonché del protocollo n. 10 sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall'articolo 42 TUE («protocollo n. 10») allegato al TUE e al TFUE, l'Agenzia dovrebbe sostenere l'attuazione dalla cooperazione strutturata permanente.

L'Agenzia dovrebbe disporre di procedure decisionali che le consentano di svolgere con efficacia i suoi compiti, nel rispetto delle politiche nazionali di sicurezza e di difesa degli Stati membri partecipanti.

L'Agenzia dovrebbe assolvere la sua missione nel pieno rispetto dell'articolo 40 TUE.

L'Agenzia dovrebbe agire in piena conformità con gli standard e le norme del Consiglio in materia di sicurezza. L'Agenzia dovrebbe applicare la pertinente legislazione dell'Unione in materia di accesso del pubblico ai documenti di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio3, come pure quella in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio4.

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni di difesa. La Danimarca non sarà pertanto vincolata dalla presente decisione.

È necessario apportare varie modifiche alla decisione 2011/411/PESC del Consiglio5. È opportuno, a fini di chiarezza, procedere alla rifusione di tale decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Capo I. Creazione, missione e compiti dell'agenzia

Art. 1 Creazione

1. Un'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti («Agenzia europea per la difesa» o «Agenzia»), originariamente istituita con l'azione comune 2004/551/PESC, continua le proprie attività a norma della presente decisione.

2. L'Agenzia opera sotto l'autorità del Consiglio, a sostegno della PESC e della PSDC, all'interno del quadro istituzionale unico dell'Unione e fatte salve le competenze delle istituzioni dell'Unione e degli organi del Consiglio. La sua missione non pregiudica le altre competenze dell'Unione, nel pieno rispetto dell'articolo 40 TUE.

3. L'Agenzia è aperta a tutti gli Stati membri che desiderano parteciparvi. Gli Stati membri già partecipanti all'Agenzia all'atto dell'adozione della presente decisione continuano a essere Stati membri partecipanti.

4. Qualsiasi Stato membro che desideri partecipare all'Agenzia, o ritirarsi da essa, dopo l'entrata in vigore della presente decisione, ne dà notifica al Consiglio e ne informa l'alto rappresentante. Eventuali disposizioni tecniche e finanziarie necessarie alla partecipazione o al ritiro sono definite dal comitato direttivo di cui all'articolo 8.

5. La sede dell'Agenzia è fissata a Bruxelles.

Art. 2 Missione

1. L'Agenzia ha la missione di aiutare il Consiglio e gli Stati membri nello sforzo di migliorare le capacità di difesa dell'Unione nel settore della gestione delle crisi e di sostenere la PSDC nel suo assetto attuale e in quello futuro.

2. L'Agenzia individua le esigenze operative e promuove misure intese a soddisfarle, contribuisce all'individuazione e, ove opportuno, all'attuazione di qualsiasi misura necessaria a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, partecipa alla definizione di una politica europea in materia di capacità e armamenti e assiste il Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari.

3. La missione dell'Agenzia non pregiudica le competenze degli Stati membri in materia di difesa.

Art. 3 Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

  1. a) «Stato membro partecipante», uno Stato membro che partecipa all'Agenzia;

  2. b) «Stati membri contributori», gli Stati membri partecipanti che contribuiscono a un progetto o programma particolare dell'Agenzia.

Art. 4 Controllo politico e relazioni al Consiglio

1. L'Agenzia opera sotto l'autorità e il controllo politico del Consiglio, al quale riferisce e dal quale riceve orientamenti in relazione ai lavori dell'Agenzia, con particolare riguardo al quadro di pianificazione triennale.

2.

L'Agenzia riferisce regolarmente al Consiglio sulle sue attività, in particolare:

  1. a) ogni anno, nel mese di novembre, presenta al Consiglio una relazione sulle attività dell'anno in corso;

  2. b) fatta salva una decisione del Consiglio sull'istituzione di una cooperazione strutturata permanente, presenta al Consiglio almeno una volta l'anno informazioni sul contributo dell'Agenzia alle attività di valutazione nel contesto della cooperazione strutturata permanente di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera f), punto ii).

L'Agenzia fornisce, in tempo utile, al Consiglio informazioni su questioni importanti da sottoporre per decisione al comitato direttivo.

3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità e previo parere del CPS o, se del caso, di altri organismi competenti del Consiglio, emana orientamenti in relazione ai lavori dell'Agenzia, con particolare riguardo al suo quadro di pianificazione triennale.

4. Se necessario per espletare la sua missione, l'Agenzia può formulare raccomandazioni al Consiglio e alla Commissione.

Art. 5 Funzioni e compiti

1. Nello svolgimento delle sue funzioni e dei suoi compiti l'Agenzia rispetta le altre competenze dell'Unione e quelle delle istituzioni dell'Unione.

2. Lo svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia non pregiudica le competenze degli Stati membri in materia di difesa.

3. Sotto l'autorità del Consiglio, l'Agenzia:

  1. a) contribuisce ad individuare gli obiettivi di capacità militari degli Stati membri e a valutare il rispetto degli impegni in materia di capacità assunti dagli Stati membri, in particolare mediante:

    1. i) l'identificazione, in associazione con gli organi competenti del Consiglio, compreso l'EUMC, e, tra l'altro, con l'aiuto del meccanismo di sviluppo delle capacità (CDM) e dell'eventuale strumento che vi succederà, delle future esigenze di capacità di difesa dell'Unione;

    2. ii) il coordinamento dell'attuazione del piano di sviluppo delle capacità (CDP) e dell'eventuale piano successivo;

    3. iii) la valutazione, in base a criteri che saranno concordati dagli Stati membri, degli impegni di capacità assunti dagli Stati membri, tra l'altro avvalendosi del CDP e del CDM nonché di eventuali strumenti successivi;

  2. b) promuove l'armonizzazione delle esigenze operative e l'adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibili, in particolare mediante:

    1. i) la promozione e il coordinamento dell'armonizzazione dei requisiti militari;

    2. ii) la promozione di un approvvigionamento valido ed efficiente in termini di costi mediante l'individuazione e la diffusione delle migliori pratiche;

    3. iii) la messa a punto di valutazioni delle priorità finanziarie per lo sviluppo e l'acquisizione di capacità;

  3. c) propone progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità militari e assicura il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi di cooperazione specifici, in particolare mediante:

    1. i) la promozione e la proposta di nuovi progetti multilaterali di cooperazione;

    2. ii) l'individuazione e la proposta di attività di collaborazione nel settore operativo;

    ii) il coordinamento dei programmi in essere attuati dagli Stati membri;

    1. iv) su richiesta degli Stati membri, l'assunzione della responsabilità della gestione di programmi specifici;

    2. v) su richiesta degli Stati membri, l'elaborazione di programmi di gestione da parte dell'OCCAR o, se del caso, secondo modalità diverse;

  4. d) sostiene la ricerca nel settore della tecnologia della difesa e coordina e pianifica attività di ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative future, in particolare mediante:

    1. i) la promozione, ove opportuno in collegamento con le attività di ricerca dell'Unione, di una ricerca che miri a soddisfare le future esigenze di capacità in termini di sicurezza e difesa, rafforzando così il potenziale industriale e tecnologico dell'Europa in questo settore;

    2. ii) la promozione di attività congiunte di R & T più efficacemente mirate nel settore della difesa;

    3. iii) lo stimolo della R & T nel settore della difesa attraverso studi e progetti;

    4. iv) la gestione dei contratti di R & T nel settore della difesa;

    5. v) i lavori in collegamento con la Commissione volti a raggiungere la massima complementarità e sinergia tra i programmi di ricerca nel settore della difesa e quelli nel settore della sicurezza civile;

  5. e) contribuisce a individuare e, se del caso, ad attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l'efficacia delle spese militari, in particolare:

    1. i) contribuendo alla creazione di un mercato europeo dei materiali di difesa competitivo sul piano internazionale, fatte salve le regole del mercato interno e delle competenze della Commissione in questo campo;

    2. ii) sviluppando pertinenti politiche e strategie, in consultazione con la Commissione e, ove opportuno, con l'industria;

    3. iii) proseguendo, in consultazione con la Commissione, lo sviluppo e l'armonizzazione nell'intera UE delle pertinenti procedure, nell'ambito dei compiti dell'Agenzia;

  6. f) fatta salva una decisione del Consiglio sull'istituzione di una cooperazione strutturata permanente, sostiene tale cooperazione, in particolare:

    1. i) facilitando iniziative comuni o europee di vasta portata in materia di sviluppo di capacità;

    2. ii) contribuendo alla periodica valutazione dei contributi degli Stati membri partecipanti in termini di capacità, in particolare dei contributi forniti conformemente ai criteri da stabilire, tra l'altro, in base all'articolo 2 del protocollo n. 10 e riferendo al riguardo almeno una volta l'anno;

  7. g) persegue la coerenza con altre politiche dell'Unione, nella misura in cui abbiano implicazioni in termini di capacità di difesa;

  8. h) promuove la cooperazione di difesa più profonda fra gli Stati membri partecipanti in linea con il quadro strategico per la cooperazione sistematica e a lungo termine in materia di difesa;

  9. i) fornisce supporto alle operazioni PSDC, tenendo conto delle procedure UE di gestione delle crisi.

Art. 6 Personalità giuridica

L'Agenzia dispone della personalità giuridica necessaria per svolgere le sue funzioni e realizzare i suoi obiettivi. Gli Stati membri provvedono a conferire all'Agenzia la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche nei rispettivi ordinamenti. L'Agenzia può, in particolare, acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. Può concludere contratti con entità o organizzazioni pubbliche o private.

Capo II. Organi e personale dell'agenzia

Art. 7 Capo dell'Agenzia

1. Il capo dell'Agenzia è l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

2. Il capo dell'Agenzia è responsabile del funzionamento e dell'organizzazione generali dell'Agenzia e vigila affinché gli orientamenti forniti dal Consiglio e le decisioni del comitato direttivo siano attuati dal direttore esecutivo, che riferisce al capo dell'Agenzia.

3. Il capo dell'Agenzia presenta le relazioni dell'Agenzia al Consiglio, come previsto nell'articolo 4, paragrafo 2.

4. Il capo dell'Agenzia è competente a negoziare accordi amministrativi con gli Stati terzi e altre organizzazioni, gruppi o entità, conformemente alle direttive impartite dal comitato direttivo. Nell'ambito di detti accordi, ove approvati dal comitato direttivo, il capo dell'Agenzia è competente a instaurare appropriate relazioni di lavoro con gli stessi.

Art. 8 Comitato direttivo

1. Un comitato direttivo, composto da un rappresentante di ciascuno degli Stati membri partecipanti abilitato a impegnare il proprio governo e da un rappresentante della Commissione, è l'organo decisionale dell'Agenzia. Il comitato direttivo opera nell'ambito degli orientamenti forniti dal Consiglio.

2. Il comitato direttivo si riunisce a livello di ministri della Difesa degli Stati membri partecipanti o dei loro rappresentanti. Il comitato direttivo si riunisce, di norma, almeno due volte l'anno a livello di ministri della Difesa.

3. Il capo dell'Agenzia convoca e presiede le riunioni del comitato direttivo. Se uno Stato membro partecipante ne fa richiesta, il capo dell'Agenzia convoca una riunione entro un mese.

4. Il capo dell'Agenzia può delegare la competenza a presiedere le riunioni del comitato direttivo a livello di rappresentanti dei ministri della Difesa.

5. Il comitato direttivo può riunirsi in formazioni specifiche (ad esempio a livello di DNA, direttori della capacità, direttori per la ricerca e la tecnologia o direttori per la politica di difesa).

6. Alle riunioni del comitato direttivo partecipano:

  1. a) il direttore esecutivo dell'Agenzia di cui all'articolo 10, o un suo rappresentante;

  2. b) il presidente dell'EUMC o un suo rappresentante;

  3. c) rappresentanti del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

7. Il comitato direttivo può decidere di invitare, per le questioni di interesse comune:

  1. a) il segretario generale della NATO o un suo rappresentante;

  2. b) i capi/presidenti di altri regimi, organizzazioni o gruppi le cui attività siano pertinenti a quelle dell'Agenzia (per esempio LoI, OCCAR ed ESA);

  3. c) se del caso, i rappresentanti di altre parti terze.

Art. 9 Funzioni e competenze del comitato direttivo

1. Il comitato direttivo, nell'ambito degli orientamenti del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 1:

  1. a) approva le relazioni da sottoporre al Consiglio;

  2. b) adotta, all'unanimità, il bilancio generale dell'Agenzia entro il 31 dicembre di ogni anno;

  3. c) approva il quadro di pianificazione triennale dell'Agenzia, che stabilisce le priorità dell'Agenzia entro i limiti del bilancio generale, tenendo conto che i valori finanziari attribuiti al secondo e terzo anno del quadro di pianificazione sono destinati esclusivamente a fini di pianificazione e non costituiscono massimali giuridicamente vincolanti;

  4. d) approva la realizzazione in seno all'Agenzia di progetti o programmi ad hoc a norma dell'articolo 19;

  5. e) nomina il direttore esecutivo e il suo vice;

  6. f) decide che l'Agenzia possa essere incaricata da uno o più Stati membri della gestione amministrativa e finanziaria di talune attività di sua competenza a norma dell'articolo 17;

  7. g) approva le eventuali raccomandazioni destinate al Consiglio o alla Commissione;

  8. h) adotta il regolamento interno del comitato direttivo;

  9. i) può modificare le disposizioni finanziarie per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia;

  10. j) può modificare le norme e i regolamenti applicabili al personale temporaneo e contrattuale e a esperti nazionali distaccati;

  11. k) stabilisce le disposizioni tecniche e finanziarie relative alla partecipazione o al ritiro degli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4;

  12. l) adotta direttive riguardanti la negoziazione di accordi amministrativi da parte del capo dell'Agenzia;

  13. m) approva gli accordi ad hoc di cui all'articolo 23, paragrafo 1;

  14. n) conclude gli accordi amministrativi tra l'Agenzia e le parti terze di cui all'articolo 26, paragrafo 1;

  15. o) approva i conti e il bilancio annuali;

  16. p) fornisce il suo assenso alle decisioni relative alla struttura organizzativa dell'Agenzia;

  17. q) approva gli accordi sul livello di servizio o accordi di lavoro di cui all'articolo 25, con l'esclusione di quelli di natura amministrativa;

  18. r) adotta tutte le altre pertinenti decisioni relative all'assolvimento della missione dell'Agenzia.

2. Salvo quanto diversamente stabilito dalla presente decisione, il comitato direttivo decide a maggioranza qualificata. Ai voti degli Stati membri partecipanti è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 16, paragrafi 4 e 5, TUE. Solo i rappresentanti degli Stati membri partecipanti possono partecipare alla votazione.

3. Se un rappresentante di uno Stato membro partecipante in seno al comitato direttivo dichiara che, per importanti e specificati motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Tale rappresentante, tramite il capo dell'Agenzia, può investire il Consiglio della questione, affinché siano impartiti, se del caso, orientamenti al comitato direttivo. In alternativa, il comitato direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere che della questione sia investito il Consiglio affinché si pronunci. Il Consiglio delibera all'unanimità.

4.

Il comitato direttivo, su proposta del direttore esecutivo o di uno Stato membro partecipante, può decidere di istituire:

  1. a) comitati incaricati di preparare le decisioni amministrative e di bilancio del comitato direttivo, composti da delegati degli Stati membri partecipanti e da un rappresentante della Commissione;

  2. b) comitati specializzati in questioni specifiche di competenza dell'Agenzia. Tali comitati sono composti da delegati degli Stati membri partecipanti e, salvo diversa decisione del comitato direttivo, da un rappresentante della Commissione.

La decisione relativa all'istituzione di tali comitati specifica il mandato e la durata dei comitati stessi.

Art. 10 Il direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo e il suo vice sono selezionati e nominati dal comitato direttivo, su proposta del capo dell'Agenzia, per un periodo di tre anni. Il comitato direttivo può concedere una proroga di due anni. Il direttore esecutivo e il suo vice agiscono sotto l'autorità del capo dell'Agenzia e conformemente alle decisioni del comitato direttivo.

2.

Gli Stati membri partecipanti sottopongono candidature al capo dell'Agenzia, che ne informa il comitato direttivo. Il processo di preselezione è organizzato sotto la responsabilità del capo dell'Agenzia.

Previa approvazione da parte del comitato direttivo, è istituito un gruppo consultivo composto in modo tale da assicurare un giusto equilibrio tra rappresentanti del SEAE, dell'Agenzia e degli Stati membri partecipanti.

Sulla base del processo di preselezione, il capo dell'Agenzia fornisce al comitato direttivo una rosa di almeno due candidati indicando quello da esso raccomandato.

3. Il direttore esecutivo, assistito dal suo vice, adotta tutte le misure necessarie per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'attività dell'Agenzia. Il direttore esecutivo è responsabile del controllo e del coordinamento delle unità funzionali, al fine di garantire la coerenza globale delle loro attività.

4. Il direttore esecutivo è responsabile:

  1. a) dell'attuazione del quadro di pianificazione triennale dell'Agenzia;

  2. b) della preparazione dei lavori del comitato direttivo;

  3. c) dell'elaborazione del progetto di bilancio generale annuale da sottoporre al comitato direttivo;

  4. d) dell'elaborazione del quadro di pianificazione triennale da sottoporre al comitato direttivo;

  5. e) di una stretta cooperazione con gli organi preparatori del Consiglio, in particolare il CPS e l'EUMC, e della loro informazione;

  6. f) dell'elaborazione delle relazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2;

  7. g) dell'elaborazione dello stato delle entrate e delle spese e dell'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia e dei bilanci relativi a progetti o programmi ad hoc affidati all'Agenzia;

  8. h) di provvedere all'amministrazione corrente dell'Agenzia;

  9. i) di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza;

  10. j) di tutte le questioni relative al personale.

5. Nei limiti del bilancio generale dell'Agenzia e tenendo conto del quadro di pianificazione triennale concordato, il direttore esecutivo è abilitato a stipulare contratti e assumere personale. Il direttore esecutivo esercita lo stesso potere con riguardo agli altri bilanci di cui all'articolo 12, in particolare i bilanci relativi alle attività che rientrano nel capo IV e i bilanci risultanti dalle entrate supplementari di cui all'articolo 15.

6. Il direttore esecutivo risponde al comitato direttivo.

7. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia.

Art. 11 Personale

1. Il personale dell'Agenzia, incluso il direttore esecutivo, è composto da agenti temporanei e da agenti contrattuali assunti tra i candidati di tutti gli Stati membri partecipanti, su una base geografica quanto più ampia possibile, e delle istituzioni dell'Unione. Il personale dell'Agenzia è selezionato dal direttore esecutivo in base a competenze e conoscenze specifiche e tramite procedure concorsuali eque e trasparenti. Il direttore esecutivo pubblica in anticipo i particolari relativi a tutti i posti disponibili e i criteri pertinenti al processo di selezione. In tutti i casi, le assunzioni devono garantire all'Agenzia i servizi di un personale caratterizzato dai più elevati standard di capacità ed efficacia.

2. Il capo dell'Agenzia, su proposta del direttore esecutivo e previa consultazione con il comitato direttivo, nomina il personale dell'Agenzia a livello di quadri superiori e ne rinnova i contratti.

3. Il personale dell'Agenzia è costituito da:

  1. a) personale assunto direttamente dall'Agenzia con contratti a termine, mediante selezione tra cittadini degli Stati membri partecipanti. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta i regolamenti applicabili a tale personale6. Il comitato direttivo riesamina e modifica, ove necessario, detti regolamenti qualora essi conferiscano tale potere al comitato direttivo;

  2. b) esperti nazionali distaccati dagli Stati membri partecipanti in posti all'interno della struttura organizzativa dell'Agenzia oppure per compiti e progetti specifici. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, ha adottato i regolamenti applicabili a tale personale7. Il comitato direttivo riesamina e modifica, ove necessario, detti regolamenti qualora essi gli conferiscano tale potere;

  3. c) funzionari dell'Unione distaccati presso l'Agenzia per un periodo determinato e/o per compiti o progetti specifici, in funzione delle esigenze.

4. L'Agenzia può anche ricorrere a:

  1. a) personale di paesi terzi, organizzazioni ed entità, che provvedono alla retribuzione di tale personale e con cui l'Agenzia ha concluso accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, distaccato o assegnato all'Agenzia in accordo con il comitato direttivo, conformemente alle condizioni stabilite in detti accordi;

  2. b) agenti contrattuali ed esperti distaccati al fine di contribuire all'attuazione di uno o più progetti o programmi ad hoc dell'Agenzia di cui al capo IV. In tali casi, i bilanci relativi a tali progetti o programmi ad hoc possono coprire gli stipendi base degli agenti contrattuali e le indennità e le spese degli esperti distaccati interessati.

5. Mettendo insieme tutte le posizioni ricoperte, il numero totale di anni di servizio presso l'Agenzia non è superiore a dieci anni.

6. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sulle controversie tra l'Agenzia e qualsiasi persona soggetta ai regolamenti applicabili al personale dell'Agenzia.

Capo III. Bilancio e norme finanziarie

Art. 12 Bilancio dell'Agenzia

Il bilancio dell'Agenzia comprende il bilancio generale, i bilanci relativi alle attività che rientrano nel capo IV e i bilanci risultanti dalle entrate supplementari di cui all'articolo 15.

Il bilancio dell'Agenzia è formato conformemente ai principi di bilancio dell'Unione europea8.