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Decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio del 12 ottobre 2015 che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa (rifusione)

Testo vigente

Capo III. Bilancio e norme finanziarie

Art. 12 Bilancio dell'Agenzia

Il bilancio dell'Agenzia comprende il bilancio generale, i bilanci relativi alle attività che rientrano nel capo IV e i bilanci risultanti dalle entrate supplementari di cui all'articolo 15.

Il bilancio dell'Agenzia è formato conformemente ai principi di bilancio dell'Unione europea8.

Art. 13 Bilancio generale

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il capo dell'Agenzia fornisce al comitato direttivo una stima preliminare del progetto di bilancio generale per l'esercizio successivo.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno il capo dell'Agenzia propone al comitato direttivo una stima preliminare rivista del progetto di bilancio generale per l'anno successivo, unitamente al progetto di quadro di pianificazione triennale.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno il capo dell'Agenzia propone il progetto di bilancio generale al comitato direttivo unitamente al progetto di quadro di pianificazione triennale. Il progetto comprende:

  1. a) gli stanziamenti ritenuti necessari:

    1. i) per coprire i costi operativi, di personale e di riunione dell'Agenzia;

    2. ii) per consulenze esterne, in particolare analisi operative, indispensabili affinché essa possa svolgere i suoi compiti nonché per specifiche attività a comune beneficio di tutti gli Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 5;

  2. b) una stima delle entrate necessarie per coprire le spese.

4. Il comitato direttivo mira ad assicurare che gli stanziamenti di cui al paragrafo 2, lettera a), punto ii), rappresentino una percentuale significativa degli stanziamenti complessivi di cui a tale paragrafo. Tali stanziamenti corrispondono alle esigenze effettive e consentono all'Agenzia di svolgere un ruolo operativo.

5. Il progetto di bilancio generale è supportato da motivazioni particolareggiate e una tabella dell'organico.

6. Il comitato direttivo, deliberando all'unanimità, può decidere che il progetto di bilancio generale copra altresì un particolare progetto o programma ove questo risulti chiaramente a beneficio comune di tutti gli Stati membri partecipanti.

7. Gli stanziamenti sono specificati per titoli e per capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in articoli.

8. Ogni titolo può contenere un capitolo denominato «stanziamenti provvisori». Gli stanziamenti sono iscritti in detto capitolo qualora sussista incertezza, fondata su gravi motivi, quanto all'importo degli stanziamenti necessari o alla possibilità di eseguire gli stanziamenti iscritti.

9.

Le entrate comprendono:

  1. a) contributi degli Stati membri partecipanti in base al criterio del reddito nazionale lordo (RNL);

  2. b) altre entrate.

Il progetto di bilancio generale prevede per le entrate con destinazione specifica una struttura d'accoglienza e, per quanto possibile, l'importo previsto.

10. Il comitato direttivo, deliberando all'unanimità, adotta il progetto di bilancio generale entro il 31 dicembre di ogni anno. In tale occasione, il comitato direttivo è presieduto dal capo dell'Agenzia ovvero da un rappresentante da questo designato o da un membro del comitato direttivo invitato dal capo dell'Agenzia a svolgere tale funzione. Il direttore esecutivo dichiara che il bilancio è stato adottato e lo notifica agli Stati membri partecipanti.

11. Se, all'inizio dell'esercizio, il progetto di bilancio generale non è stato adottato, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo o per altra sottodivisione, nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente. Tale misura non può tuttavia avere per effetto di mettere a disposizione dell'Agenzia stanziamenti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio generale in preparazione. Il comitato direttivo, deliberando a maggioranza qualificata su proposta del direttore esecutivo, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, a condizione che i complessivi stanziamenti di bilancio per tale esercizio finanziario non superino quelli iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente. Il direttore esecutivo può chiedere che siano versati i contributi necessari per coprire gli stanziamenti autorizzati ai sensi della presente disposizione, pagabili entro 30 giorni dall'invio della richiesta di contributi.

Art. 14 Bilancio rettificativo

1. In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste, il direttore esecutivo può proporre al comitato direttivo un progetto di bilancio rettificativo.

2. Il progetto di bilancio rettificativo è redatto, proposto, adottato e notificato secondo la stessa procedura del bilancio generale. Il comitato direttivo delibera tenendo conto dell'urgenza.

Art. 15 Entrate supplementari

1. Nell'ambito della sua missione ai sensi dell'articolo 2, l'Agenzia può ricevere entrate supplementari con destinazione specifica:

  1. a) a carico del bilancio generale dell'Unione decise caso per caso, nel pieno rispetto delle norme, delle procedure e degli iter decisionali a esso applicabili;

  2. b) degli Stati membri, di Stati terzi o di altre parti terze, a meno che il comitato direttivo non decida altrimenti entro un mese dalla ricezione di tali informazioni da parte dell'Agenzia.

2. Le entrate di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate solo a condizione di conservare la loro destinazione specifica.

Art. 16 Contributi e rimborsi

1. Determinazione dei contributi laddove è applicabile il criterio dell'RNL:

  1. a) laddove è applicabile il criterio dell'RNL, la ripartizione dei contributi tra gli Stati membri cui è richiesto un contributo è determinata secondo un criterio basato sul prodotto nazionale lordo come previsto nell'articolo 41, paragrafo 2, TUE e ai sensi della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio9, o di qualsiasi altra decisione che la sostituisca;

  2. b) i dati per il calcolo dei contributi corrispondono a quelli della colonna denominata «risorse proprie RNL» della tabella «Riepilogo del finanziamento del bilancio generale per tipo di risorse proprie e per Stato membro» allegata all'ultimo bilancio dell'Unione. Il contributo di ciascuno Stato membro cui è richiesto un contributo è proporzionale alla quota dell'RNL di tale Stato membro nell'importo complessivo degli RNL degli Stati membri cui è richiesto un contributo.

2. Calendario di pagamento dei contributi:

  1. a) i contributi destinati a finanziare il bilancio generale dell'Agenzia sono versati dagli Stati membri partecipanti in tre quote uguali, entro il 15 marzo, il 15 giugno e il 15 ottobre dell'esercizio interessato;

  2. b) quando è adottato un bilancio di rettifica, i contributi necessari sono versati dagli Stati membri interessati entro 60 giorni dall'invio della richiesta corrispondente;

  3. c) le spese bancarie relative al pagamento dei contributi sono a carico degli Stati membri, ciascuno per quanto lo concerne;

  4. d) se il bilancio annuale non è approvato entro il 30 novembre, su richiesta di uno Stato membro, l'Agenzia può emettere una richiesta individuale provvisoria di contributi per tale Stato membro.

Art. 17 Gestione da parte dell'Agenzia di bilanci relativi ad attività ad hoc

1. Il comitato direttivo, su proposta del direttore esecutivo o di uno Stato membro, può decidere che l'Agenzia può essere incaricata dagli Stati membri della gestione amministrativa e finanziaria di talune attività di sua competenza conformemente agli articoli 19 e 20.

2. Il comitato direttivo, nell'ambito dei progetti e programmi ad hoc dell'Agenzia, può autorizzare quest'ultima, alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano le attività in questione, a concludere contratti e convenzioni di sovvenzione, nonché a raccogliere in via preliminare presso tali Stati membri i contributi necessari per onorare detti contratti e convenzioni di sovvenzione.

Art. 18 Esecuzione del bilancio

1. Il Consiglio adotta le disposizioni finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Agenzia di cui alla decisione 2007/643/PESC del Consiglio10. Il comitato direttivo, deliberando all'unanimità, riesamina e modifica dette disposizioni, ove necessario.

2. Se necessario e fatta salva la pertinente normativa dell'Unione, il comitato direttivo adotta, su proposta del direttore esecutivo, le modalità per l'esecuzione e il controllo del bilancio, in particolare in materia di aggiudicazione dei contratti. Il comitato direttivo assicura, in particolare, che siano tenuti in debito conto la sicurezza dell'approvvigionamento e le esigenze legate alla tutela sia del segreto in materia di difesa che dei diritti di proprietà intellettuale.

3. Il collegio di revisori esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Agenzia.

Capo IV. Gestione da parte dell'agenzia di progetti o programmi ad hoc e relativi bilanci

Art. 19 Progetti o programmi ad hoc della categoria A (opt out) e relativi bilanci ad hoc

1. Uno o più Stati membri partecipanti o il direttore esecutivo possono sottoporre al comitato direttivo un progetto o programma ad hoc di competenza dell'Agenzia che presuma la partecipazione di tutti gli Stati membri partecipanti, indicando anche il valore aggiunto previsto proposto dall'Agenzia. Il comitato direttivo è informato dell'eventuale bilancio ad hoc, relativo al progetto o programma proposto, e dei potenziali contributi di parti terze.

2. Tutti gli Stati membri partecipanti sono, in linea di principio, contributori e informano il direttore esecutivo delle loro intenzioni in proposito.

3. Il comitato direttivo approva la realizzazione del progetto o programma ad hoc.

4. Il comitato direttivo può decidere, su proposta del direttore esecutivo o di uno Stato membro partecipante, di istituire un comitato incaricato di controllare la gestione e l'attuazione del progetto o programma ad hoc. Il comitato è composto da delegati di ciascun Stato membro contributore e, qualora l'Unione contribuisca al progetto o programma, da un rappresentante della Commissione. La decisione del comitato direttivo specifica il mandato e la durata del comitato.

5. Per il progetto o programma ad hoc gli Stati membri contributori, riuniti in sede di comitato direttivo, approvano:

  1. a) le norme che disciplinano la gestione del progetto o programma;

  2. b) ove opportuno, il bilancio ad hoc relativo al progetto o programma, il criterio di ripartizione dei contributi e le necessarie norme di attuazione;

  3. c) la partecipazione delle parti terze al comitato di cui al paragrafo 4. Tale partecipazione non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione.

6. Se l'Unione contribuisce a un progetto o programma ad hoc la Commissione partecipa alle decisioni di cui al paragrafo 5, nel pieno rispetto delle procedure decisionali applicabili al bilancio generale dell'Unione.

Art. 20 Progetti o programmi ad hoc della categoria B (opt in) e relativi bilanci ad hoc

1. Uno o più Stati membri partecipanti possono informare il comitato direttivo che intendono realizzare un progetto o programma ad hoc di competenza dell'Agenzia e, se del caso, il relativo bilancio ad hoc, indicando anche il valore aggiunto previsto proposto dall'Agenzia. Il comitato direttivo è informato del bilancio ad hoc, se esistente, da associare al progetto o programma proposto e dei dettagli, se rilevanti, sulle risorse umane da destinare a tale progetto o programma nonché dei potenziali contributi di parti terze.

2. Nella prospettiva di massimizzare le opportunità di cooperazione, tutti gli Stati membri partecipanti sono informati tempestivamente del progetto o programma ad hoc, comprese le condizioni per estendere la partecipazione, affinché possano manifestare un interesse a parteciparvi. Inoltre, il promotore/i promotori del progetto o programma si adopera/adoperano per estendere quanto più possibile la base di partecipazione. La partecipazione è stabilita caso per caso dai promotori.

3. Il progetto o programma ad hoc è allora considerato progetto o programma dell'Agenzia, a meno che il comitato direttivo non decida altrimenti entro un mese dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

4. Qualsiasi Stato membro partecipante che, in una fase successiva, desideri prendere parte al progetto o programma ad hoc notifica la sua intenzione agli Stati membri contributori. Entro due mesi dalla ricezione di detta notifica e tenendo in debita considerazione le condizioni comunicate agli Stati membri partecipanti insieme alle informazioni sul progetto o programma, gli Stati membri contributori decidono di concerto in merito alla partecipazione dello Stato membro interessato.

5. Gli Stati membri contributori adottano le decisioni necessarie per l'elaborazione e l'esecuzione del progetto o programma ad hoc e, ove opportuno, il relativo bilancio. Se l'Unione contribuisce a tale progetto o programma la Commissione partecipa alle decisioni di cui al presente paragrafo, nel pieno rispetto delle procedure decisionali applicabili al bilancio generale dell'Unione. Gli Stati membri contributori tengono opportunamente informato il comitato direttivo degli sviluppi relativi a tale progetto o programma.

Art. 21 Portata dei progetti e programmi ad hoc dell'Agenzia e relativi bilanci ad hoc

1. Nell'ambito della missione, delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia definiti rispettivamente agli articoli 2 e 5, e fatta salva l'approvazione dei progetti e dei programmi ad hoc conformemente agli articoli 19 e 20, le attività dell'Agenzia possono riguardare, tra l'altro:

  1. a) acquisizioni mediante appalti pubblici, aggiudicate conformemente alle pertinenti norme dell'Unione che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti pubblici;

  2. b) sovvenzioni concesse conformemente alle modalità e alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 18.

2. I bilanci ad hoc relativi a progetti e programmi dell'Agenzia e gestiti a norma dell'articolo 17 devono contenere, se del caso, stanziamenti destinati a coprire:

  1. a) i costi relativi agli impegni giuridici di cui al paragrafo 1;

  2. b) i costi di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), punto i), nella misura in cui tali costi siano direttamente occasionati dalla gestione dei progetti e programmi ad hoc interessati.

Art. 22 Contributi del bilancio generale dell'Unione ai bilanci ad hoc

Il bilancio generale dell'Unione può contribuire ai bilanci ad hoc stabiliti per i progetti o programmi ad hoc di cui agli articoli 19 e 20.

Art. 23 Partecipazione di parti terze

1. A un particolare progetto o programma ad hoc, elaborato a norma dell'articolo 19 o 20 e al relativo bilancio, possono contribuire parti terze in qualità di membri contributori. Il comitato direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, approva se del caso accordi ad hoc tra l'Agenzia e parti terze per ciascun particolare progetto o programma.

2. Per i progetti e programmi ad hoc elaborati a norma dell'articolo 19, gli Stati membri contributori, riuniti in sede di comitato direttivo, approvano le modalità necessarie con le parti terze interessate in relazione al loro contributo.

3. Per i progetti o programmi ad hoc elaborati a norma dell'articolo 20, gli Stati membri contributori decidono tutte le modalità necessarie con le parti terze interessate in relazione al loro contributo.

Capo V. Relazioni con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'unione

Art. 24 Relazioni con la Commissione

1. La Commissione è membro del comitato direttivo senza diritto di voto ed è pienamente associata ai lavori dell'Agenzia, in uno spirito di cooperazione e reciproco vantaggio.

2. L'Agenzia stabilisce relazioni di lavoro con la Commissione, in particolare al fine di scambiare conoscenze specialistiche e consulenza nei settori in cui le attività dell'Unione sono rilevanti per le missioni dell'Agenzia e in cui le attività dell'Agenzia hanno attinenza con quelle dell'Unione.

3. L'Agenzia e la Commissione, o gli Stati membri contributori e la Commissione, stabiliscono di comune accordo le modalità necessarie per coprire caso per caso i contributi a carico del bilancio generale dell'Unione a norma degli articoli 15 e 22.

4. La Commissione può partecipare ai progetti e programmi dell'Agenzia. In tal caso, partecipa alle decisioni di cui all'articolo 23, paragrafi 2 e 3, fatta salva la competenza sovrana degli Stati membri nel corso dello sviluppo delle capacità di difesa.

Art. 25 Relazioni con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione

1.

Qualora sia utile allo svolgimento dei suoi compiti, l'Agenzia può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le istituzioni e gli organi e organismi istituiti dal TUE o dal TFUE, o sulla base dei medesimi.

Se necessario, l'Agenzia conclude accordi sul livello di servizio o accordi di lavoro con tali entità. Tali accordi di lavoro possono riguardare lo scambio di informazioni operative, strategiche o tecniche, compresi dati personali e informazioni classificate, conformemente alle pertinenti norme di sicurezza.

2. Le entità di cui al paragrafo 1 possono partecipare ai progetti e programmi dell'Agenzia e al relativo bilancio.

Capo VI. Relazioni con paesi terzi, organizzazioni ed entitá

Art. 26 Accordi amministrativi e altre questioni

1.

Per svolgere la sua missione, l'Agenzia può concludere accordi amministrativi con paesi terzi, organizzazioni ed entità. Tali accordi riguardano in particolare:

  1. a) principi che regolano i rapporti fra l'Agenzia e la parte terza;

  2. b) modalità di consultazione su argomenti connessi ai lavori dell'Agenzia;

  3. c) questioni inerenti alla sicurezza.

L'Agenzia opera nel rispetto del quadro istituzionale unico e dell'autonomia decisionale dell'Unione. Ciascun accordo è concluso dal comitato direttivo previa approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimità.

2. L'Agenzia stabilisce assidue relazioni di lavoro con i pertinenti elementi dell'OCCAR e l'accordo quadro della LoI al fine di integrare detti elementi o assimilarne i principi e le pratiche a tempo debito, se del caso e di comune accordo.

3. L'applicazione delle procedure del CDM garantisce la trasparenza reciproca e sviluppi coerenti nel settore delle capacità. Altre relazioni di lavoro tra l'Agenzia e i competenti organi della NATO sono definite tramite un accordo amministrativo di cui al paragrafo 1, nel pieno rispetto del quadro stabilito per la cooperazione e la consultazione Unione-NATO.

4. Nell'ambito degli accordi di cui al paragrafo 1 l'Agenzia può stabilire relazioni di lavoro con organizzazioni ed entità diverse da quelle di cui ai paragrafi 2 e 3 al fine di agevolare la loro eventuale partecipazione a progetti e programmi.

5. Nell'ambito degli accordi di cui al paragrafo 1 l'Agenzia può stabilire relazioni di lavoro con Stati terzi al fine di agevolare la loro eventuale partecipazione a progetti e programmi specifici.

6.

Se l'Agenzia intende stabilire nuove relazioni di lavoro con organizzazioni, entità o paesi terzi di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo e conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, chiede l'approvazione preventiva del comitato direttivo.

L'Agenzia riferisce inoltre al comitato direttivo in merito all'andamento delle relazioni stabilite.

Qualora gli Stati membri partecipanti ne facciano richiesta, l'Agenzia convoca una riunione ad hoc con gli Stati membri partecipanti e l'organizzazione, l'entità o il paese terzo con cui l'Agenzia ha concluso accordi amministrativi, al fine di procedere a consultazioni e a uno scambio di informazioni sull'eventuale partecipazione di tale organizzazione, entità o paese terzo a specifici progetti e programmi.

Capo VII. Disposizioni varie

Art. 27 Privilegi e immunità

1.

I privilegi e le immunità del direttore esecutivo e dei membri del personale dell'Agenzia sono indicati nella decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 10 novembre 2004, concernente i privilegi e le immunità accordati all'Agenzia europea per la difesa e ai membri del suo personale.

In attesa dell'entrata in vigore di tale decisione, lo Stato ospitante può concedere al direttore esecutivo e al personale dell'Agenzia i privilegi e le immunità da essa previsti.

2. I privilegi e le immunità dell'Agenzia sono quelli indicati nel protocollo n. 7.

3. In particolare, l'articolo 3, secondo comma, del protocollo n. 7 si applica alle attività in relazione alle quali il ruolo dell'Agenzia nell'amministrazione di progetti o programmi a sostegno degli Stati membri apporta un valore aggiunto, e non ai casi in cui tale ruolo implica meramente l'acquisizione di beni o servizi per gli Stati membri.

Art. 28 Clausola di riesame

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente decisione il capo dell'Agenzia presenta al comitato direttivo una relazione sull'attuazione della presente decisione in vista di un eventuale riesame da parte del Consiglio.

Art. 29 Responsabilità giuridica

1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione.

2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall'agenzia.

3. La responsabilità individuale del personale nei confronti dell'Agenzia è disciplinata dalle pertinenti norme applicabili all'Agenzia.

Art. 31 Protezione dei dati

Al trattamento di dati personali da parte dell'Agenzia si applicano le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 45/2001.

Ove necessario, il comitato direttivo adotta, su proposta del capo dell'Agenzia, le modalità di esecuzione.

Art. 32 Sicurezza

1. L'Agenzia applica le norme di sicurezza del Consiglio di cui alla decisione 2013/488/UE del Consiglio11.

2. L'Agenzia garantisce adeguata sicurezza nelle sue comunicazioni esterne.