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Decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio del 12 ottobre 2015 che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa (rifusione)

Testo vigente

Art. 21 Portata dei progetti e programmi ad hoc dell'Agenzia e relativi bilanci ad hoc

1. Nell'ambito della missione, delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia definiti rispettivamente agli articoli 2 e 5, e fatta salva l'approvazione dei progetti e dei programmi ad hoc conformemente agli articoli 19 e 20, le attività dell'Agenzia possono riguardare, tra l'altro:

  1. a) acquisizioni mediante appalti pubblici, aggiudicate conformemente alle pertinenti norme dell'Unione che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti pubblici;

  2. b) sovvenzioni concesse conformemente alle modalità e alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 18.

2. I bilanci ad hoc relativi a progetti e programmi dell'Agenzia e gestiti a norma dell'articolo 17 devono contenere, se del caso, stanziamenti destinati a coprire:

  1. a) i costi relativi agli impegni giuridici di cui al paragrafo 1;

  2. b) i costi di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), punto i), nella misura in cui tali costi siano direttamente occasionati dalla gestione dei progetti e programmi ad hoc interessati.

Art. 22 Contributi del bilancio generale dell'Unione ai bilanci ad hoc

Il bilancio generale dell'Unione può contribuire ai bilanci ad hoc stabiliti per i progetti o programmi ad hoc di cui agli articoli 19 e 20.

Art. 23 Partecipazione di parti terze

1. A un particolare progetto o programma ad hoc, elaborato a norma dell'articolo 19 o 20 e al relativo bilancio, possono contribuire parti terze in qualità di membri contributori. Il comitato direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, approva se del caso accordi ad hoc tra l'Agenzia e parti terze per ciascun particolare progetto o programma.

2. Per i progetti e programmi ad hoc elaborati a norma dell'articolo 19, gli Stati membri contributori, riuniti in sede di comitato direttivo, approvano le modalità necessarie con le parti terze interessate in relazione al loro contributo.

3. Per i progetti o programmi ad hoc elaborati a norma dell'articolo 20, gli Stati membri contributori decidono tutte le modalità necessarie con le parti terze interessate in relazione al loro contributo.

Capo V. Relazioni con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'unione

Art. 24 Relazioni con la Commissione

1. La Commissione è membro del comitato direttivo senza diritto di voto ed è pienamente associata ai lavori dell'Agenzia, in uno spirito di cooperazione e reciproco vantaggio.

2. L'Agenzia stabilisce relazioni di lavoro con la Commissione, in particolare al fine di scambiare conoscenze specialistiche e consulenza nei settori in cui le attività dell'Unione sono rilevanti per le missioni dell'Agenzia e in cui le attività dell'Agenzia hanno attinenza con quelle dell'Unione.

3. L'Agenzia e la Commissione, o gli Stati membri contributori e la Commissione, stabiliscono di comune accordo le modalità necessarie per coprire caso per caso i contributi a carico del bilancio generale dell'Unione a norma degli articoli 15 e 22.

4. La Commissione può partecipare ai progetti e programmi dell'Agenzia. In tal caso, partecipa alle decisioni di cui all'articolo 23, paragrafi 2 e 3, fatta salva la competenza sovrana degli Stati membri nel corso dello sviluppo delle capacità di difesa.

Art. 25 Relazioni con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione

1.

Qualora sia utile allo svolgimento dei suoi compiti, l'Agenzia può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le istituzioni e gli organi e organismi istituiti dal TUE o dal TFUE, o sulla base dei medesimi.

Se necessario, l'Agenzia conclude accordi sul livello di servizio o accordi di lavoro con tali entità. Tali accordi di lavoro possono riguardare lo scambio di informazioni operative, strategiche o tecniche, compresi dati personali e informazioni classificate, conformemente alle pertinenti norme di sicurezza.

2. Le entità di cui al paragrafo 1 possono partecipare ai progetti e programmi dell'Agenzia e al relativo bilancio.

Capo VI. Relazioni con paesi terzi, organizzazioni ed entitá

Art. 26 Accordi amministrativi e altre questioni

1.

Per svolgere la sua missione, l'Agenzia può concludere accordi amministrativi con paesi terzi, organizzazioni ed entità. Tali accordi riguardano in particolare:

  1. a) principi che regolano i rapporti fra l'Agenzia e la parte terza;

  2. b) modalità di consultazione su argomenti connessi ai lavori dell'Agenzia;

  3. c) questioni inerenti alla sicurezza.

L'Agenzia opera nel rispetto del quadro istituzionale unico e dell'autonomia decisionale dell'Unione. Ciascun accordo è concluso dal comitato direttivo previa approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimità.

2. L'Agenzia stabilisce assidue relazioni di lavoro con i pertinenti elementi dell'OCCAR e l'accordo quadro della LoI al fine di integrare detti elementi o assimilarne i principi e le pratiche a tempo debito, se del caso e di comune accordo.

3. L'applicazione delle procedure del CDM garantisce la trasparenza reciproca e sviluppi coerenti nel settore delle capacità. Altre relazioni di lavoro tra l'Agenzia e i competenti organi della NATO sono definite tramite un accordo amministrativo di cui al paragrafo 1, nel pieno rispetto del quadro stabilito per la cooperazione e la consultazione Unione-NATO.

4. Nell'ambito degli accordi di cui al paragrafo 1 l'Agenzia può stabilire relazioni di lavoro con organizzazioni ed entità diverse da quelle di cui ai paragrafi 2 e 3 al fine di agevolare la loro eventuale partecipazione a progetti e programmi.

5. Nell'ambito degli accordi di cui al paragrafo 1 l'Agenzia può stabilire relazioni di lavoro con Stati terzi al fine di agevolare la loro eventuale partecipazione a progetti e programmi specifici.

6.

Se l'Agenzia intende stabilire nuove relazioni di lavoro con organizzazioni, entità o paesi terzi di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo e conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, chiede l'approvazione preventiva del comitato direttivo.

L'Agenzia riferisce inoltre al comitato direttivo in merito all'andamento delle relazioni stabilite.

Qualora gli Stati membri partecipanti ne facciano richiesta, l'Agenzia convoca una riunione ad hoc con gli Stati membri partecipanti e l'organizzazione, l'entità o il paese terzo con cui l'Agenzia ha concluso accordi amministrativi, al fine di procedere a consultazioni e a uno scambio di informazioni sull'eventuale partecipazione di tale organizzazione, entità o paese terzo a specifici progetti e programmi.

Capo VII. Disposizioni varie

Art. 27 Privilegi e immunità

1.

I privilegi e le immunità del direttore esecutivo e dei membri del personale dell'Agenzia sono indicati nella decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 10 novembre 2004, concernente i privilegi e le immunità accordati all'Agenzia europea per la difesa e ai membri del suo personale.

In attesa dell'entrata in vigore di tale decisione, lo Stato ospitante può concedere al direttore esecutivo e al personale dell'Agenzia i privilegi e le immunità da essa previsti.

2. I privilegi e le immunità dell'Agenzia sono quelli indicati nel protocollo n. 7.

3. In particolare, l'articolo 3, secondo comma, del protocollo n. 7 si applica alle attività in relazione alle quali il ruolo dell'Agenzia nell'amministrazione di progetti o programmi a sostegno degli Stati membri apporta un valore aggiunto, e non ai casi in cui tale ruolo implica meramente l'acquisizione di beni o servizi per gli Stati membri.

Art. 28 Clausola di riesame

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente decisione il capo dell'Agenzia presenta al comitato direttivo una relazione sull'attuazione della presente decisione in vista di un eventuale riesame da parte del Consiglio.

Art. 29 Responsabilità giuridica

1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione.

2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall'agenzia.

3. La responsabilità individuale del personale nei confronti dell'Agenzia è disciplinata dalle pertinenti norme applicabili all'Agenzia.

Art. 31 Protezione dei dati

Al trattamento di dati personali da parte dell'Agenzia si applicano le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 45/2001.

Ove necessario, il comitato direttivo adotta, su proposta del capo dell'Agenzia, le modalità di esecuzione.

Art. 32 Sicurezza

1. L'Agenzia applica le norme di sicurezza del Consiglio di cui alla decisione 2013/488/UE del Consiglio11.

2. L'Agenzia garantisce adeguata sicurezza nelle sue comunicazioni esterne.

Art. 33 Regime linguistico

Il regime linguistico dell'Agenzia è stabilito dal Consiglio che delibera all'unanimità.

Art. 34 Abrogazione

La decisione 2011/411/PESC è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Art. 35 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2015 Per il Consiglio Il presidente F. Mogherini