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Decisione (UE) 2017/813 del Consiglio del 12 ottobre 2015 relativa alla posizione che dev’essere adottata, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato di associazione UE-Cile riguardo alla sostituzione dell’appendice II dell’allegato III dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Conformemente all’articolo 38 dell’allegato III dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra1 («accordo»), il comitato di associazione UE-Cile («comitato di associazione») può decidere di modificare le disposizioni di tale allegato.

Il 4 novembre 2014 il comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d’origine, istituito dall’articolo 81 dell’accordo, ha convenuto di raccomandare al comitato di associazione modifiche dell’appendice II dell’allegato III dell’accordo contenente l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa acquisire il carattere di prodotto originario («regole specifiche per prodotto»), al fine di allineare tale appendice con l’ultima versione del sistema armonizzato di designazione e di codificazione (SA).

L’SA è aggiornato ogni cinque anni e l’ultimo aggiornamento risale al 2012. Poiché le regole specifiche per prodotto nell’accordo sono basate su una versione obsoleta dell’SA, vale a dire l’SA del 2002, esse dovrebbero essere aggiornate in base all’SA 2012.

Le regole specifiche per prodotto dovrebbero restare immutate per i prodotti riclassificati nell’SA 2012. Nei casi in cui i prodotti debbano essere spostati in un altro capitolo o in un’altra voce, è opportuno che le regole specifiche per prodotto siano spostate insieme a tali prodotti qualora le regole nel nuovo capitolo o nella nuova voce siano diverse da quelle previste nel capitolo o nella voce precedente.

Le regole specifiche per prodotto per una serie di prodotti del capitolo 72 dell’SA dovrebbero essere modificate al fine di rispecchiare gli sviluppi nel processo tecnologico di produzione dell’acciaio.

Considerato il numero di modifiche da apportare all’appendice II dell’allegato III, per motivi di chiarezza è opportuno che tale appendice sia sostituita integralmente.

È opportuno che la posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in sede di comitato di associazione sia basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in sede di comitato di associazione in relazione alla sostituzione dell’appendice II dell’allegato III dell’accordo che istituisce le regole specifiche per prodotto si basa sul progetto di decisione del comitato di associazione accluso alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell’Unione nel comitato di associazione possono accettare modifiche minori del progetto di decisione del comitato di associazione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Art. 2

Dopo l’adozione, la decisione del comitato di associazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2015 Per il Consiglio Il presidente F. Mogherini