Decisione (UE) 2017/814 del Consiglio del 12 ottobre 2015 relativa alla posizione che dev’essere adottata, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato di associazione UE-Cile riguardo alla sostituzione dell’articolo 12 dell’allegato III dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Conformemente all’articolo 38 dell’allegato III dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra1 («accordo»), il comitato di associazione UE-Cile («comitato di associazione») può decidere di modificare le disposizioni di tale allegato.
Il 4 novembre 2014 il comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d’origine, istituito dall’articolo 81 dell’accordo, ha convenuto di raccomandare al comitato di associazione una modifica dell’articolo 12 concernente il trasporto diretto dell’allegato III dell’accordo.
Le merci dovrebbero essere spedite direttamente da una parte dell’accordo all’altra parte, ma possono anche passare attraverso un paese terzo con determinate restrizioni. Le condizioni per il trasporto attraverso un paese terzo dovrebbero essere chiarite in modo da consentire espressamente il frazionamento delle spedizioni, pur evitando un allentamento delle restrizioni esistenti.
La modifica dell’articolo 12 dell’allegato III dell’accordo offrirà certezza giuridica agli importatori e agli esportatori e coerenza nell’interpretazione di tale articolo per le parti.
È opportuno che la posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in sede di comitato di associazione sia basata sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. La posizione che dev’essere adottata a nome dell’Unione in sede di comitato di associazione in relazione alla sostituzione dell’articolo 12 dell’allegato III dell’accordo si basa sul progetto di decisione del comitato di associazione accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell’Unione nel comitato di associazione possono accettare modifiche minori del progetto di decisione del comitato di associazione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 2
Dopo l’adozione, la decisione del comitato di associazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2015 Per il Consiglio Il presidente F. Mogherini