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Decisione (UE) 2015/1969 del Consiglio del 22 ottobre 2015 che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito all'adesione dell'Ucraina all'accordo sugli appalti pubblici riveduto

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 13 dicembre 2012 l'Ucraina ha presentato domanda di adesione all'accordo sugli appalti pubblici riveduto («AAP riveduto»).

Gli impegni assunti dall'Ucraina in termini di copertura sono definiti nella sua offerta finale, sottoposta alle parti dell'AAP riveduto il 29 giugno 2015.

L'offerta finale dell'Ucraina prevede un'ampia copertura degli enti centrali e decentrati e degli altri enti operanti nei settori dei servizi di pubblica utilità, dei beni, dei servizi edili e di altri servizi. Essa è pertanto soddisfacente e accettabile. Le condizioni di adesione dell'Ucraina, figuranti nell'allegato della presente decisione, saranno integrate nella decisione adottata dal comitato per gli appalti pubblici («comitato dell'AAP») sull'adesione dell'Ucraina.

Si prevede che l'adesione dell'Ucraina all'AAP riveduto favorisca l'ulteriore apertura a livello internazionale dei mercati degli appalti pubblici.

L'articolo XXII, paragrafo 2, dell'AAP riveduto stabilisce che ogni membro dell'OMC può aderire all'AAP riveduto a condizioni da convenire tra tale membro e le parti e da indicare in una decisione del comitato dell'AAP.

È opportuno pertanto stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato dell'AAP in merito all'adesione dell'Ucraina,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici è di approvare l'adesione dell'Ucraina all'accordo sugli appalti pubblici riveduto, alle specifiche condizioni di adesione definite nell'allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 ottobre 2015 Per il Consiglio Il presidente F. Etgen