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Decisione (UE) 2016/123 del Consiglio del 26 ottobre 2015 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 31, paragrafo 1,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

Il 13 aprile 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica del Kazakhstan per un accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione (l'«accordo»).

I negoziati per l'accordo sono andati a buon fine e l'accordo è stato siglato il 20 gennaio 2015.

L'articolo 281 dell'accordo prevede l'applicazione dell'accordo a titolo provvisorio, in tutto o in parte, prima della sua entrata in vigore.

È opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione e applicato in parte a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

La firma dell'accordo a nome dell'Unione e l'applicazione provvisoria di parti dell'accordo tra l'Unione e la Repubblica del Kazakhstan fa salva la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. È autorizzata la firma a nome dell'Unione dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con riserva della conclusione di tale accordo.

2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Art. 3

1. A norma dell'articolo 281 dell'accordo e subordinatamente alle notificazioni ivi previste, le seguenti parti dell'accordo sono applicate in via provvisoria tra l'Unione e la Repubblica del Kazakhstan, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, ma solo nella misura in cui riguardano materie di competenza dell'Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:

  1. a) titolo I;

  2. b) titolo II: articoli 4, 5, 9 e 10;

  3. c) titolo III (eccetto gli articoli 56 e 58, l'articolo 62 nella misura in cui riguarda la tutela penale dei diritti di proprietà intellettuale, e l'articolo 147). L'applicazione provvisoria dell'articolo 141 non pregiudica i diritti sovrani degli Stati membri sulle loro risorse di idrocarburi a norma del diritto internazionale, inclusi i loro diritti ed obblighi in quanto parti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982;

  4. d) titolo IV: capi 5, 6, e 7 [eccetto l'articolo 210, lettera c) e l'articolo 212, lettere b), f), g), h), e i)], e i capi 12 e 15;

  5. e) titolo V: articoli 235 e 238 (eccetto i paragrafi 2 e 3);

  6. f) titolo VI: capi 5 e 9;

  7. g) titolo VII;

  8. h) titolo VIII (nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo);

  9. i) titolo IX (eccetto l'articolo 281, paragrafo 7, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo a norma del presente articolo);

  10. j) allegati da I a VII, nonché il protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

2. La data a decorrere dalla quale l'accordo si applica a titolo provvisorio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2015 Per il Consiglio Il presidente F. Mogherini