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Decisione (UE) 2015/1942 del Consiglio del 26 ottobre 2015 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo alla richiesta degli Stati Uniti di una deroga dell'OMC volta a prorogare il programma AGOA

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC») stabilisce le procedure per la concessione di deroghe relative agli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A, 1B o 1C dell'accordo OMC e ai relativi allegati.

Il 27 maggio 2009 è stata concessa agli Stati Uniti una deroga agli obblighi derivanti dall'articolo I, paragrafo 1, e dall'articolo XIII, paragrafi 1 e 2, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («GATT 1994»), per il periodo fino al 30 settembre 2015.

A norma dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC, gli Stati Uniti hanno presentato una richiesta di derogare agli obblighi loro derivanti dall'articolo I, paragrafo 1, e dall'articolo XIII, paragrafi 1 e 2, del GATT 1994, per il periodo fino al 30 settembre 2025, nella misura necessaria a consentire a tale paese di continuare ad accordare l'esenzione dai dazi doganali ai prodotti ammissibili originari dei paesi beneficiari dell'Africa subsahariana designati a norma dell'atto di crescita e opportunità per l'Africa (AGOA).

L'accoglimento della richiesta degli Stati Uniti di concessione di una deroga OMC non inciderebbe negativamente né sull'economia dell'Unione europea né sulle relazioni commerciali con i beneficiari della deroga. L'Unione sostiene inoltre in generale le azioni per ridurre la povertà e per promuovere la stabilità e lo sviluppo economico sostenibile nei paesi beneficiari.

È pertanto opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'OMC per sostenere la richiesta di deroga presentata dagli Stati Uniti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio è di sostenere la richiesta degli Stati Uniti di derogare agli obblighi loro derivanti dall'articolo I, paragrafo 1, e dall'articolo XIII, paragrafi 1 e 2, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 fino al 30 settembre 2025, in conformità delle condizioni di tale richiesta.

Tale posizione è espressa dalla Commissione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2015 Per il Consiglio Il presidente C. Dieschbourg