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Decisione (UE) 2015/2035 del Consiglio del 26 ottobre 2015 relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, all'istituzione, da parte di tale sottocomitato, di un elenco di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile, e all'istituzione, da parte del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di un elenco di arbitri

Testo vigente

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L'articolo 431 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra1 («accordo»), prevede l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo.

L'articolo 3 della decisione 2014/494/UE del Consiglio2, indica quali parti dell'accordo debbano applicarsi in via provvisoria, comprese le disposizioni sull'istituzione e il funzionamento del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», come stabilito nell'articolo 408, paragrafo 4 dell'accordo («comitato di associazione riunito nella formazione» «Commercio»), le disposizioni sul commercio e sullo sviluppo sostenibile e quelle in materia di risoluzione delle controversie.

Ai sensi dell'articolo 240, paragrafo 3, dell'accordo,il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile adotta il proprio regolamento interno.

Ai sensi dell'articolo 243, paragrafo 3, dell'accordo, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, nel corso della sua prima riunione, istituisce un elenco di almeno 15 persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile.

Ai sensi del'articolo 268, paragrafo 1, dell'accordo, il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», entro sei mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria dell'accordo, istituisce un elenco di persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie.

È pertanto opportuno stabilire la posizione dell'Unione in merito al regolamento interno che deve essere adottato dal sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, all'elenco di esperti nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile che deve essere istituito da tale sottocomitato, e in merito all'elenco degli arbitri che deve essere adottato dal Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'articolo 240 dell'accordo in merito all'adozione del regolamento interno di tale sottocomitato e all'istituzione dell'elenco di esperti materia di commercio e sviluppo sostenibile, si basa sui progetti di decisione di detto sottocomitato allegati alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile possono accettare modifiche tecniche marginali dei progetti di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Art. 2

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» in merito all'adozione dell'elenco di arbitri si basa sul progetto di decisione di detto comitato accluso alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione nel Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» possono accettare modifiche tecniche marginali del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2015 Per il Consiglio Il presidente F. Mogherini