Decisione di esecuzione (UE) 2015/2097 della Commissione del 26 ottobre 2015 relativa alla costituzione del consorzio dell'infrastruttura di ricerca europea «Sistema integrato di osservazione del carbonio» (Integrated Carbon Observation System — ERIC ICOS) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)1, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),
Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Finlandia, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia hanno chiesto alla Commissione di istituire il consorzio dell'infrastruttura di ricerca europea «Sistema integrato di osservazione del carbonio» (ERIC ICOS). La Confederazione svizzera parteciperà all'ERIC ICOS in qualità di osservatore.
Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Finlandia, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia hanno stabilito che la Repubblica di Finlandia sarà lo Stato membro ospitante dell'ERIC ICOS.
La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le prescrizioni stabilite da tale regolamento.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. È istituito il consorzio dell'infrastruttura di ricerca europea «Integrated Carbon Observation System» denominato ERIC ICOS.
2. Lo statuto dell'ERIC ICOS è riportato in allegato. Lo statuto è aggiornato e pubblicato sul sito web dell'ERIC ICOS e presso la sua sede legale.
3. Gli elementi fondamentali dello statuto per modificare i quali è necessaria l'approvazione della Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009, sono stabiliti agli articoli 1, 2, 16, 18, 19, 22, 23 e 24.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker