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Decisione (UE) 2015/2399 del Consiglio del 26 ottobre 2015 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio1 ha spostato la menzione della Repubblica di Colombia dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio2.

Tale menzione della Repubblica di Colombia è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

Conformemente al regolamento (UE) n. 509/2014, la Commissione ha valutato la situazione della Repubblica di Colombia rispetto ai criteri stabiliti nel medesimo regolamento. Il 29 ottobre 2014 la Commissione ha adottato una relazione nella quale conclude che, dato il netto miglioramento della situazione socioeconomica e della sicurezza in Colombia negli ultimi anni, esistono motivi validi per riconoscere ai cittadini colombiani condizioni di ingresso in esenzione dal visto nell'Unione europea.

Il 19 maggio 2015 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Colombia per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo»).

I negoziati relativi all'accordo si sono svolti il 20 maggio 2015 e sono stati portati a termine con successo mediante la siglatura dello stesso il 9 giugno 2015.

È opportuno firmare l'accordo e approvare le dichiarazioni accluse all'accordo a nome dell'Unione. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio dal giorno successivo alla data della firma, in attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione formale.

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio3; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio4; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo»), con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.

Art. 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Art. 4

L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma5, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2015 Per il Consiglio Il presidente C. Dieschbourg