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Decisione (PESC) 2015/1957 del Consiglio del 29 ottobre 2015 recante modifica della decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC1.

In base ad un riesame della decisione 2012/642/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti della Bielorussia fino al 29 febbraio 2016.

È opportuno aggiornare le informazioni relative a determinate persone ed entità che figurano nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato della decisione 2012/642/PESC.

A seguito della sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2015 nella causa T-276/12, Y. Chyzh e a./Consiglio2, sono venuti meno i motivi per mantenere quattro entità nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato della decisione 2012/642/PESC.

Il Consiglio ritiene inoltre che le misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità designate ai sensi della decisione 2012/642/PESC debbano essere sospese fino al 29 febbraio 2016.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2012/642/PESC del Consiglio è così modificata:

  1. 1) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1. La presente decisione si applica fino al 29 febbraio 2016. 2. Le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, nella misura in cui si applicano alle persone ed entità di cui all'allegato II, sono sospese fino al 29 febbraio 2016. 3. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

  2. 2) l'allegato è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione e il termine «allegato» è sostituito da «allegato I» in tutta la decisione 2012/642/PESC, eccetto all'articolo 6, paragrafo 1, in cui i termini «nell'allegato» sono sostituiti dai termini «negli allegati I e II»;

  3. 3) il testo dell'allegato II della presente decisione è aggiunto come allegato II della decisione 2012/642/PESC.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2015 Per il Consiglio Il presidente J. Asselborn