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Decisione (UE) 2016/285 della Commissione del 6 novembre 2015 relativa all'aiuto di Stato SA.38545 2014/C (ex 2014/NN) alla quale la Repubblica francese ha dato esecuzione in favore di Mory — Ducros SAS e di MoryGlobal [notificata con il numero C(2015) 7523] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni a norma dei suddetti articoli1,

1. PROCEDIMENTO

In seguito a colloqui informali tra la Commissione e la Francia, il 7 febbraio 2014 quest'ultima ha inviato alla Commissione una nota informativa relativa alla concessione di un prestito partecipativo del Fondo di sviluppo economico e sociale (in prosieguo «FDES») alla società MoryGlobal.2

Su richiesta orale della Commissione, la Francia ha trasmesso una nuova nota informativa il 2 aprile 2014.

L'11 aprile e l'8 maggio 2014 sono state trasmesse due ulteriori richieste di informazioni, alle quali la Francia ha risposto con lettere datate 30 aprile e 9 maggio 2014. Queste domande sono state integrate da una richiesta del 27 giugno 2014, cui la Francia ha risposto il 10 luglio 2014.

Su proposta della Commissione il 9 luglio 2014 è stata organizzata una riunione con la Francia.

Poiché il primo versamento del prestito FDES era stato effettuato il 18 febbraio 2014, la Commissione ha iscritto tale misura nel registro degli aiuti non notificati.

Con lettera del 16 settembre 2014 la Commissione ha informato la Francia della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») in relazione a tali misure (in prosieguo «il procedimento d'indagine formale»).

La decisione della Commissione di avviare la procedura (in prosieguo «la decisione di avvio») è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea3. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sull'aiuto in questione. La Commissione non ha ricevuto osservazioni al riguardo da parte degli interessati.

La Francia ha trasmesso le sue osservazioni il 24 ottobre 2014. Su richiesta della Commissione ha presentato informazioni aggiuntive il 12 gennaio e il 6 maggio 2015.

2. CONTESTO

2.1. DESCRIZIONE DEL BENEFICIARIO E DEL CONTESTO

Il gruppo Mory-Ducros era costituito, in particolare, dalla società Mory-Ducros SAS (in prosieguo «MD») e dalle società civili immobiliari SPAD e ARCATIME CAUDAN, controllate al 100 % da MD.

MD era detenuta da Arcole Industries (in prosieguo «Arcole»), una società holding specializzata nel rilevamento e nel risanamento di imprese in difficoltà. Nel giugno 2010 Arcole aveva rilevato da DHL la società Ducros Express e, successivamente, nel giugno 2011, alcuni elementi dell'attivo della società Mory SA, nel quadro della procedura di insolvenza avviata nei suoi confronti. In seguito, Arcole ha fuso queste due attività in seno a MD.

MD era il secondo operatore in Francia, dopo Geodis, nel settore della messaggeria e del noleggio. MD svolgeva quattro attività principali, vale a dire la messaggeria e il trasporto a livello nazionale, il noleggio a livello nazionale, la messaggeria e il noleggio a livello internazionale, e la logistica. Dall'inizio del decennio questo settore d'attività aveva conosciuto in Francia difficoltà crescenti, a fronte delle quali si era assistito a fusioni tra operatori e/o fallimenti di importanti società. Oltre allo storico degli elementi dell'attivo o delle società integrate in seno a MD in seguito a procedure d'insolvenza, vale la pena menzionare il rilevamento da parte di Geodis degli attivi di SERNAM, storica controllata di SNCF, dopo la liquidazione giudiziaria4.

Il 31 dicembre 2012 MD aveva realizzato un fatturato consolidato di 765 milioni di EUR. MD impiegava circa 5300 dipendenti e disponeva di 85 agenzie. Tuttavia, l'impatto negativo della crisi finanziaria e la crescente pressione concorrenziale esercitata dagli altri operatori in uno scenario di difficoltà del settore della messaggeria e del noleggio hanno provocato un peggioramento dei risultati, aggravato da costi di produzione superiori a quelli del mercato, da tariffe sfavorevoli presso numerosi clienti e da pessime condizioni del parco immobiliare e del materiale rotante, dovute all'insufficienza degli investimenti intrapresi nel corso degli esercizi precedenti.

Con sentenza 26 novembre 2013 il tribunal de commerce de Pontoise ha avviato una procedura concorsuale nei confronti di MD.

Il 3 gennaio 2014 Arcole, all'epoca azionista di maggioranza di MD, ha formulato un'offerta di acquisto.

Il 28 gennaio 2014 Arcole ha depositato presso il tribunal de commerce de Pontoise un'offerta migliorata, finalizzata all'acquisto della maggioranza degli elementi dell'attivo di MD, sotto forma di piano di cessione a una società costituita ex novo a tal fine, MoryGlobal.

Il 29 gennaio 2014 il ministro dell'Economia e delle finanze ha adottato un decreto che metteva a disposizione di MoryGlobal un prestito FDES di 17,5 milioni di EUR, da erogare in una o più tranche.

Il 30 gennaio 2014, in attesa della formalizzazione della convenzione di prestito tra MoryGlobal e lo Stato, quest'ultimo, rappresentato dal Comité interministériel de restructuration industrielle (Comitato interministeriale di ristrutturazione industriale, in prosieguo il «CIRI»), e Arcole hanno sottoscritto un protocollo di accordo: Arcole si impegnava, in particolare, a conferire un importo complessivo di fondi pari a 17,5 milioni di EUR, di cui 10 milioni di EUR sotto forma di aumento di capitale e 7,5 milioni di EUR sotto forma di obbligazioni convertibili5.

Il 6 febbraio 2014 il tribunal de commerce de Pontoise ha disposto il piano di cessione di MD in favore di Arcole.

Il 31 marzo 2015, nonostante l'iniezione di capitale e il prestito FDES, MoryGlobal è stata dichiarata in liquidazione giudiziaria dal tribunal de commerce de Bobigny.

2.2. DESCRIZIONE DELLE MISURE

2.2.1. Il prestito FDES di 17,5 milioni di EUR

Con convenzione dell'11 febbraio 2014, lo Stato ha concesso a MoryGlobal un prestito FDES di 17,5 milioni di EUR. In base alle disposizioni stesse del prestito, quest'ultimo era destinato al finanziamento dell'acquisizione di una parte delle attività di MD e dell'attività di MoryGlobal.

Era previsto che il prestito FDES sarebbe stato rimborsato a un tasso fisso annuo pari all'1 %. Gli interessi maturati fino alla data finale del rimborso avrebbero dovuto essere calcolati con cadenza annuale e successivamente capitalizzati e avrebbero dovuto essere versati in fine, alla data di scadenza del prestito FDES. Fatto salvo quanto precede, nell'ipotesi in cui fossero stati pagati ad Arcole i dividendi, MoryGlobal avrebbe dovuto procedere, alla data del versamento di tali dividenti e nel limite dell'importo dei dividendi versati, al pagamento degli interessi fissi capitalizzati maturati entro questa data.

A questo interesse a tasso fisso era venuto ad aggiungersi un interesse a tasso variabile pari all'importo complessivo dei dividendi votati e versati nel corso dell'esercizio, al netto dell'importo della remunerazione fissa versata.

Il tasso d'interesse globale (fisso + variabile) del prestito FDES non poteva essere inferiore al tasso medio degli interessi sui conti correnti dei soci approvati da Arcole.

Il prestito avrebbe dovuto essere rimborsato in un'unica soluzione, a distanza di vent'anni dalla data dell'ultimo versamento, vale a dire il 24 aprile 2014.

Il prestito FDES era garantito da un'ipoteca di primo rango e senza concorrenza di un conto titoli comprendente il 100 % dei titoli di MoryGlobal. Il conto in garanzia doveva comprendere, per tutta la durata del prestito FDES, almeno il 90 % delle azioni costituite in garanzia di MoryGlobal.

In caso di cessione da parte di Arcole del 100 % dei suoi titoli in MoryGlobal, quest'ultima avrebbe dovuto procedere al rimborso della totalità del prestito in essere e di tutte le somme dovute a titolo del prestito nonché al versamento allo Stato di una somma che avrebbe rappresentato un costo di rottura pari all'importo del prezzo della cessione al netto della somma dell'importo investito da Arcole in MoryGlobal sotto qualsiasi forma, della remunerazione totale del prestito partecipativo versato fino alla data della cessione e di tutte le spese correlate alla cessione stessa. In caso di cessione parziale dei titoli avrebbe dovuto essere applicata una quota del numero di titoli ceduti da Arcole proporzionale rispetto al numero totale di titoli di Arcole prima della cessione.

La totalità del prestito è stata versata in tre tranche, nelle date e per gli importi seguenti: 3 milioni di EUR il 18 febbraio 2014; 7 milioni di EUR l'11 marzo 2014 e 7,5 milioni di EUR il 24 aprile 2014.

2.2.2. Le misure sociali

Il 6 febbraio 2014, tramite comunicato stampa,6 i ministri del Risanamento produttivo, del Lavoro, dell'Occupazione, della Formazione professionale e del Dialogo sociale, oltre al ministro delegato dei Trasporti, del mare e della pesca, hanno annunciato che sarebbe stato messo a punto un piano di inserimento dei lavoratori di MD, così costituito:

Dispositivo automatico: gli aiuti cui i lavoratori licenziati hanno automaticamente diritto per legge, su semplice richiesta. Di conseguenza, a titolo del contratto di sicurezza professionale (Contrat de Sécurisation Professionnelle, CSP), i lavoratori possono beneficiare di i) una remunerazione quasi equivalente al loro stipendio netto attuale, e di ii) corsi di formazione specifici in seguito alla mobilitazione dei fondi di garanzia paritari dei percorsi professionali.

Dispositivo discrezionale: gli aiuti che la Francia ha la possibilità di accordare o meno. Tali aiuti sono di due tipi: la Francia i) garantirà ai lavoratori prestazioni quali l'accesso a consulenti generalisti o a corsi di formazione ai fini di un re-inquadramento, tramite il dispositivo di accompagnamento rafforzato (in prosieguo il «dispositivo di accompagnamento rafforzato»), e ii) per due anni accorderà stanziamenti temporanei decrescenti al fine di coprire la differenza di stipendio in caso di assunzione in una posizione che prevede una remunerazione inferiore, e ciò fino a concorrenza di 300 EUR al mese (in prosieguo il «dispositivo di stanziamenti temporanei decrescenti»).

Il costo totale di tali misure sociali e le condizioni esatte per la loro concessione non erano stati ulteriormente precisati.

3. DUBBI EMERSI NELLA DECISIONE DI AVVIO

3.1. QUALIFICAZIONE COME AIUTO DI STATO

Nella sua decisione di avvio la Commissione si poneva interrogativi in merito alla presenza di un vantaggio economico con riferimento sia al prestito FDES sia alle misure sociali introdotte in favore dei dipendenti. In generale, la Commissione riteneva possibile, alla luce della cronologia degli scambi tra Arcole e la Francia, che il prestito FDES e le misure sociali fossero stati concessi in particolare per ragioni sociali di salvaguardia dei posti di lavoro e dei siti di produzione, che non sono le ragioni di un investitore avveduto.

3.1.1. Il prestito FDES

La Commissione rilevava, in primo luogo, che il coinvolgimento e i ripetuti interventi delle autorità pubbliche tramite diversi comunicati stampa avevano permesso di favorire l'offerta di acquisto di Arcole e, dunque, di MoryGlobal. Quindi, l'offerta iniziale di Arcole del 3 gennaio 2014 faceva affidamento su finanziamenti esterni da parte di soggetti giuridici di diritto pubblico per un ammontare di 25 milioni di EUR, mentre nell'offerta migliorata del 2 gennaio 2014 il prestito FDES di 17,5 milioni di EUR sembrava essersi sostituito alla partecipazione di questi altri potenziali investitori. Di conseguenza, la Commissione nutriva dubbi, da un lato, sui motivi della loro rinuncia e, dall'altro lato, sull'ipotesi della concessione del prestito FDES a fronte di un miglioramento delle condizioni del piano sociale.

In secondo luogo, la Commissione osservava che la Francia sembrava aver adottato la decisione di concedere il prestito prima ancora di prendere visione della relazione conclusiva di Eight Advisory, che presentava i risultati di simulazioni di tassi di rendimento (in prosieguo «TRI») relativi ai fondi conferiti da Arcole e al prestito FDES, dal momento che la relazione è stata ultimata soltanto il 26 gennaio 2014.

In terzo e ultimo luogo, la Commissione nutriva perplessità anche riguardo alle condizioni del prestito FDES. Quest'ultimo infatti presenta le caratteristiche sia di un prestito, nel caso in cui l'impresa non distribuisca dividenti, sia di un conferimento di capitale proprio, nell'eventualità contraria.

Nell'ipotesi in cui la misura fosse analizzata come un prestito, la Commissione considerava il tasso dell'1 % come non conforme al tasso di mercato, giacché, quale che sia la metodologia adottata (la comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione7 [in prosieguo «la comunicazione del 2008»] o il metodo basato sui dati Bloomberg e Capital IQ), la Commissione arrivava alla conclusione che il prestito non era sufficientemente remunerativo. Inoltre, non risultava alla Commissione che la dilazione del pagamento degli interessi alla data di scadenza del prestito fosse una pratica di mercato consueta. La Commissione aveva altresì dubbi sulla stima del valore delle garanzie reali.

Nell'ipotesi invece in cui la misura fosse analizzata come un conferimento di capitale proprio, sembrava alla Commissione che lo Stato, in qualità di investitore, non si trovasse nella medesima situazione in termini di rischio di Arcole, anche nell'eventualità in cui l'ammontare dell'apporto di capitale di quest'ultima equivalesse a quello dello Stato. Infatti, lo Stato non beneficiava degli stessi incentivi finanziari di Arcole, che doveva recuperare gli investimenti fatti anteriormente alla procedura giudiziaria mediante la prosecuzione dell'attività produttiva ed evitare in questo modo di dover realizzare un costoso piano sociale. Inoltre, la Commissione riteneva che la concomitanza con l'investimento di Arcole fosse stata resa possibile grazie a un intervento del procuratore allo scopo di richiedere una deroga […]8. La Commissione osservava altresì che il costo opportunità minimo di un investimento analogo distribuito su vent'anni si situerebbe attorno al 7,4 %. Analogamente, considerando il carattere aleatorio della distribuzione dei dividendi, la probabilità di ottenere una remunerazione sostanzialmente superiore all'1 % appariva limitata alla Commissione. La Commissione rilevava altresì che la volontà dello Stato di impedire l'uscita di Arcole dal capitale di MoryGlobal non assomiglia a quella di un investitore privato.

Infine, indipendentemente dalla qualificazione della misura, la Commissione aveva dubbi circa la coerenza, con riferimento al principio dell'investitore privato, d'inserire nella convenzione del prestito obblighi industriali a carattere ambientale.

3.1.2. Le misure sociali

La Commissione notava altresì che le modifiche apportate al piano sociale in termini di miglioramento degli interventi di accompagnamento dei lavoratori di MD licenziati, introdotte prima del deposito dell'offerta migliorata, sembravano sostanzialmente essere state prese in carico dallo Stato, attraverso la realizzazione delle misure sociali descritte nella sezione 2.2.2. Secondo la stampa, infatti, l'acquirente aveva mantenuto la sua proposta di 7000 EUR per lavoratore, a titolo di indennità sopra-legali di licenziamento, rifiutandosi di incrementare la cifra. Di conseguenza, queste misure parevano aver concesso un vantaggio a MoryGlobal, dal momento che una parte del piano sociale era stata finanziata dallo Stato e non da quest'ultima. La Commissione riteneva che, se fosse constatata la continuità economica tra MD e MoryGlobal, sollevando MD dai suoi obblighi nei confronti dei lavoratori, la situazione economica di MoryGlobal ne avrebbe tratto vantaggio.

3.2. ESAME DI COMPATIBILITÀ

Se la Commissione non aveva alcun dubbio sulla qualificazione di MD come impresa in difficoltà, essa nutriva tuttavia perplessità circa la qualificazione in tal senso di MoryGlobal, che era stata costituita il 23 gennaio 2014.

Inoltre, ritenendo che le misure non costituissero aiuti di Stato, la Francia non aveva presentato un'analisi di compatibilità. La Commissione invitava dunque la Francia a trasmetterne una.

3.3. SUL PRINCIPIO DELLA CONTINUITÀ ECONOMICA

La Commissione rammentava che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'obbligo di recupero di un aiuto incompatibile può essere esteso ad una nuova società alla quale la società in questione abbia trasferito taluni attivi qualora tale trasferimento permetta di constatare una continuità economica tra le due società9. A detta della Commissione, esistevano forti sospetti di continuità economica tra MD e MoryGlobal rispetto al complesso di indizi ripreso dalla giurisprudenza della Corte. Così MoryGlobal potrebbe essere debitore di un aiuto incompatibile percepito da MD.

4. OSSERVAZIONI DELLA FRANCIA SULLA DECISIONE DI AVVIO

La Francia ha trasmesso le sue osservazioni in merito alla decisione di avvio il 23 ottobre 2014.

Innanzitutto, la Francia nega che la promessa di concessione del prestito a MoryGlobal e i relativi comunicati stampa abbiano permesso di avvantaggiare quest'ultima privilegiando l'offerta di Arcole, che grazie a tale prestito avrebbe potuto presentare un'offerta migliorata.

4.1. QUALIFICAZIONE COME AIUTO DI STATO

La Francia ritiene di essersi comportata come un investitore avveduto nel prendere la decisione di concedere il prestito FDES a MoryGlobal. Sottolinea innanzitutto che è inesatto affermare che la decisione d'investimento dello Stato non è fondata su alcun elemento sostanziale di analisi economica e finanziaria, non essendo stata adottata alla luce della relazione finale di Eight Advisory del 26 gennaio 2014. Tale relazione, infatti, non fa che riprendere sostanzialmente i contenuti di analisi condotte a monte da Arcole e dal CIRI sulle prospettive di co-investimento.

Inoltre, la Commissione non tiene conto delle caratteristiche specifiche del prestito FDES. La Francia ha infatti accordato a MoryGlobal, attraverso lo strumento finanziario del FDES, un prestito partecipativo: tutti gli elementi legati all'esiguo compenso previsto in applicazione del tasso fisso considerato devono essere analizzati in combinato disposto con gli altri elementi di remunerazione e di plusvalenza. A detta della Francia, la Commissione non avrebbe motivo di considerare MoryGlobal come un'impresa con rating CCC ai sensi della comunicazione del 2008. MoryGlobal è infatti una società priva delle passività di MD, creata per mettere a punto un piano strategico modificato dopo la procedura collettiva. Parimenti, la Francia ritiene che il rimborso finale rappresenti, contrariamente a quanto afferma la Commissione, la modalità di rimborso più adeguata per un prestito partecipativo. Inoltre, la Francia è sorpresa che la Commissione consideri bassa la probabilità di ottenere un tasso di redditività superiore all'1 %. Quest'analisi sembra accreditare l'idea che nessun investimento avveduto potrebbe essere effettuato nell'acquisizione degli elementi dell'attivo più rispondenti ai criteri dell'efficienza economico-finanziaria e più remunerativi di MD. In aggiunta, la Francia ribadisce di non essere intenzionata a impedire o penalizzare l'uscita di Arcole dal capitale dell'impresa, bensì di perseguire l'obiettivo di non restare l'unico investitore in caso di uscita di Arcole, cosa che è conforme al principio dell'investitore avveduto.

In ultima analisi, la Francia ritiene che la misura debba essere considerata come un conferimento di capitale effettuato pari passu con Arcole.

Per finire, alle perplessità della Commissione concernenti la coerenza con il principio dell'investitore privato della decisione di inserire nella convenzione di prestito impegni industriali a carattere ambientale la Francia oppone il progetto di comunicazione della Commissione relativo alla nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE10: «Ai fini del criterio dell'operatore in un'economia di mercato, devono essere presi in considerazione solo i benefici e gli obblighi connessi alla posizione dello Stato nella sua qualità di operatore economico, ad esclusione di quelli connessi alla sua qualità di potere pubblico».

La Francia è del parere che il finanziamento da parte dello Stato di misure sociali a favore dei lavoratori licenziati non costituisca un aiuto di Stato. Tali misure infatti non conferiscono alcun aiuto all'impresa perché non si sostituiscono in alcun modo a un qualsivoglia obbligo dell'impresa nei confronti dei suoi dipendenti.

4.2. ESAME DI COMPATIBILITÀ

La Francia ritiene, da un lato, che MoryGlobal fosse ammissibile agli aiuti alla ristrutturazione in qualità di prosecutore dell'attività economica di MD e, dall'altro lato, che tali aiuti siano compatibili con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 200411 (in prosieguo gli «orientamenti del 2004»). La Francia propone che le misure messe in atto per ripristinare la redditività di MD/MoryGlobal siano considerate affini a misure che sarebbero state assunte nel quadro di un piano di ristrutturazione accettato dalla Commissione sulla base degli orientamenti del 2004. Analogamente, la riduzione dell'ambito d'attività di MD ha permesso di limitare distorsioni eccessive della concorrenza. Infine, l'aiuto è limitato al minimo.

5. OSSERVAZIONI DI TERZI ALLA DECISIONE DI AVVIO

Non sono pervenute osservazioni di terzi alla decisione di avvio.

6. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

6.1. VALUTAZIONE DELLA PRESENZA DI AIUTO DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1, DEL TFUE

L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE definisce «incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

In base a tale disposizione, la qualificazione di una misura come aiuto di Stato presuppone che siano soddisfatte le condizioni cumulative seguenti: i) che la misura in questione abbia un'origine statale; ii) che la misura sia selettiva; iii) che la misura conferisca un vantaggio economico al suo beneficiario; iv) che la misura falsi o minacci di falsare la concorrenza e possa incidere sugli scambi tra Stati membri.

La Commissione desidera sottolineare che i due tipi di misure, ossia il prestito FDES da un lato e le misure sociali dall'altro lato, sono esaminati separatamente nella presente decisione unicamente al fine di garantire chiarezza d'analisi. Nella pratica, le due misure sono state decise contemporaneamente e sono strettamente legate nella loro comune finalità di garantire il proseguimento dell'attività economica di MD con il maggior numero di lavoratori, come si avrà modo di dimostrare nel prosieguo della presente decisione.

6.1.1. Presenza di risorse di Stato e criteri di imputabilità

Per quanto concerne il prestito FDES, esso è concesso mediante decreto del ministro dell'Economia e delle finanze e la sua esecuzione è affidata al direttore generale del Tesoro. I relativi fondi provenienti da un conto speciale del Tesoro e i rimborsi di capitale e interessi sono anch'essi versati nel bilancio dello Stato francese. Il prestito è sottoscritto, versato e gestito mediante l'istituto bancario Natixis a nome della Francia, sulla base di una convenzione sottoscritta tra Natixis e la Francia.

Quanto alle misure sociali, il comunicato stampa del 6 febbraio 2014 riporta chiaramente che esse saranno finanziate dalle autorità pubbliche.

Di conseguenza, la Commissione conclude che le misure in esame implicano risorse di Stato e sono imputabili allo Stato.

6.1.2. Selettività

Con riferimento al prestito del FDES, la Commissione constata che esso è stato concesso a favore della società beneficiaria del rilevamento di elementi dell'attivo di MD, MoryGlobal. Infatti, nonostante il FDES si prefigga come missione la corresponsione di prestiti per lo sviluppo economico e sociale alle condizioni previste dalla circolare del 26 novembre 2004 relativa all'azione dello Stato nella prevenzione e nella gestione delle difficoltà delle imprese12 che ne regola il funzionamento, la concessione di prestiti tramite il FDES è sempre oggetto di una valutazione ad hoc. La condizione relativa alla selettività è dunque soddisfatta.

In merito alle misure sociali a beneficio dei lavoratori, la Commissione osserva che queste ultime si dividono in due categorie: da un lato, le misure automatiche, dall'altro quelle facoltative, a discrezione della Francia.

Dispositivo automatico. La Francia ritiene che il CSP sia un dispositivo di diritto comune previsto dal codice del lavoro, avente in particolare l'obiettivo di garantire ai lavoratori licenziati il mantenimento quasi invariato del loro stipendio. Il CSP, creato con legge del 28 luglio 201113, è destinato ai lavoratori delle imprese in amministrazione controllata o in liquidazione giudiziaria. La Commissione rileva che i dipendenti di MD erano ammissibili alle prestazioni previste dal contratto. Di conseguenza, ritiene che le risorse versate ai lavoratori licenziati nel quadro del CSP, oltre che le somme mobilitate dai fondi paritari di garanzia dei percorsi professionali per il finanziamento della formazione, non soddisfino i criteri di selettività e non costituiscano un aiuto di Stato.

Dispositivo discrezionale. L'analisi della Commissione è diversa per quanto riguarda le prestazioni della seconda categoria, che superano gli obblighi legali dell'impresa e sono integralmente finanziate dallo Stato. Infatti, le prestazioni del dispositivo di accompagnamento rafforzato e la presa in carico da parte dello Stato, per un periodo di due anni, della differenza di stipendio in caso di reinserimento di un lavoratore in un impiego meno retribuito sono il frutto di una decisione dello Stato che esercita il suo potere discrezionale e interessano, nella fattispecie, l'impresa beneficiaria; ciò sebbene le condizioni del dispositivo di stanziamenti temporanei decrescenti siano definite all'articolo R.322-6 del codice del lavoro e fissate con sentenza 22 gennaio 2014, adottata per l'applicazione dell'articolo R.5123 del codice del lavoro14.

In conclusione, la Commissione ritiene selettive, da un lato, le misure che comprendono il prestito FDES e, dall'altro lato, le misure sociali a titolo del dispositivo discrezionale. Al contrario, le misure sociali a titolo del dispositivo automatico non hanno carattere di selettività. Esse non costituiscono dunque aiuti di Stato e, di conseguenza, non saranno considerate ulteriormente nella presente decisione.

6.1.3. Presenza di un vantaggio economico

6.1.3.1. Quadro d'analisi

Si ha un vantaggio economico quando la situazione finanziaria di un'impresa migliora grazie all'intervento dello Stato. Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, per valutare se una misura statale costituisca un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, si deve determinare se l'impresa beneficiaria riceve un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato15.

Infatti, l'intervento di un'autorità pubblica non conferisce un vantaggio al beneficiario e, pertanto, non costituisce un aiuto se viene effettuato in condizioni normali di mercato, ossia se l'autorità pubblica si è comportata come avrebbe fatto un investitore operante in un'economia di mercato che si trovasse in una situazione di questo tipo. A tale proposito, la presenza di investimenti significativi di pari natura, effettuati contemporaneamente all'intervento dello Stato da altri operatori privati che si sono assunti rischi simili («pari passu»), può fornire un'indicazione che lo Stato si è comportato come un operatore avveduto. Occorre infine esaminare se l'intervento dello Stato è fondato su valutazioni economiche paragonabili a quelle che, nelle circostanze di specie, un investitore privato avveduto operante in un'economia di mercato che si trovasse in una situazione il più possibile simile a quella dello Stato avrebbe effettuato prima di procedere al suddetto investimento, allo scopo di determinare la redditività futura di un tale investimento.

6.1.3.2. Circostanze politiche della concessione di misure pubbliche

Giova rilevare che il coinvolgimento e i ripetuti interventi delle autorità pubbliche tra la data di avvio della procedura di insolvenza (22 novembre 2013) e la data di accettazione dell'acquisizione mediante sentenza del tribunal de commerce de Pontoise (6 febbraio 2014) hanno permesso, da un lato, di favorire l'offerta di acquisto di Arcole e, dunque, in ultima istanza, di MoryGlobal, e [frase incompleta]. Il 22 novembre 2013 il ministro del Risanamento produttivo e il ministro dei Trasporti hanno pubblicamente annunciato: «Il periodo che sta per iniziare dovrà essere sfruttato per esaminare l'insieme delle ipotesi e definire le soluzioni di un proseguimento delle attività in un contesto economicamente sostenibile e mantenendo il maggior numero di dipendenti».16 Il 10 gennaio 2014 il ministro del Risanamento produttivo ha dichiarato che la Francia avrebbe concesso un prestito di 17,5 milioni di EUR diretto a rendere più sicura l'offerta di Arcole in cambio, in particolare, di un miglioramento del piano sociale17. Il ministro infatti ha rilasciato dichiarazioni relative alle misure sociali destinate ai lavoratori di MD, impegnandosi a: «salvaguardare gli stipendi per un anno con un contratto di sicurezza professionale», «finanziare qualsiasi iniziativa formativa riguardante tutti i progetti professionali che saranno stati convalidati» e «assumersi parzialmente l'onere, per un periodo di due anni, della differenza di stipendio onde scongiurare una diminuzione del potere d'acquisto»18. Infine, il 29 gennaio 2014, il primo ministro ha convocato il direttore generale di Arcole per avere la certezza che quest'ultima si sarebbe realmente impegnata nell'offerta di rilevamento di MD.19

6.1.3.3. Prestito FDES

Sulla natura giuridica della misura. La Francia ritiene che la misura in causa abbia una duplice natura, di prestito (pagamento d'interessi) e di conferimento di capitale (potenziale versamento di interessi in base ai dividendi). La Francia spiega che, dovendo fare una scelta, la misura dovrebbe essere considerata come un conferimento di capitale, poiché ciò permetterebbe di fare un confronto con il conferimento di capitale di Arcole, anch'esso pari a 17,5 milioni di EUR. La Francia conclude inoltre che i due finanziamenti sono stati fatti pari passu e in assenza di aiuto di Stato.

Gli interventi del FDES sono disciplinati dalla circolare del ministro dell'Economia e delle finanze del 26 novembre 200420. In base a questo testo, il FDES può intervenire a sostegno delle imprese in difficoltà solamente tramite prestiti rimborsabili e non può essere utilizzato per ottenere il controllo sulle imprese assistite. Inoltre, il fatto che una parte della remunerazione del prestito sia legata al pagamento di dividenti all'azionista Arcole non implica necessariamente che il FDES produca anch'esso dividendi: il prestito FDES è in parte remunerato da interessi variabili il cui pagamento è semplicemente sbloccato dal versamento di dividendi ad Arcole. Infine, esiste un'asimmetria manifesta tra i diritti del FDES e i diritti di Arcole. A titolo esemplificativo, il FDES non può essere edotto né tanto meno partecipare al processo decisionale relativo alla direzione e agli orientamenti strategici di MoryGlobal, e neppure può beneficiare di un eventuale aumento del valore del capitale di MoryGlobal.

Di conseguenza, la Commissione ritiene che la misura di sostegno del FDES debba essere considerata come un prestito e non come un conferimento di capitale e, in assenza di prospettive di remunerazione plausibili, non può essere considerato pari passu con il conferimento di capitale effettuato da Arcole. Oltretutto, e in ogni caso, tale differenza sostanziale tra i conferimenti del FDES e di Arcole è ancora più manifesta se si tiene conto del dispositivo di accompagnamento rafforzato e del dispositivo di stanziamenti temporanei decrescenti adottati dalla Francia. Infatti, dal punto di vista finanziario, questo impegno è assimilato a una sovvenzione non remunerata e non rimborsabile cumulata al prestito FDES, senza che Arcole autorizzi un intervento finanziario simile dal punto di vista della redditività attesa. La Francia poteva almeno sperare nella remunerazione e nel rimborso del solo prestito, nel caso in cui Arcole fosse rimasta azionista di MoryGlobal e avesse potuto aspettarsi un rimborso sulla sua parte di capitale.

Sul comportamento di operatore economico avveduto della Francia. Numerosi elementi dimostrano che la Francia non si è comportata come un operatore economico avveduto.

Innanzitutto, come si è detto nella sezione 6.1.3.2, i rappresentanti della Francia sono pubblicamente intervenuti a più riprese per sottolineare che quest'ultima sarebbe intervenuta allo scopo di sostenere il rilevamento di MD e, così facendo, di «salvaguardare il maggior numero di posti di lavoro». Tali dichiarazioni d'intento non sembrano riflettere il comportamento di un operatore economico avveduto che viene in aiuto di un'impresa in difficoltà: in questo caso, una delle principali misure comunemente adottate per ridurre i costi ed effettuare un salvataggio dell'impresa è diminuire la massa salariale. Queste considerazioni e finalità delle autorità pubbliche, che si traducono con un appesantimento della massa salariale, possono contrastare con l'interesse del creditore privato avveduto, nella misura in cui possono diminuire la capacità del beneficiario di rimborsare le somme avute in prestito.

Di conseguenza, non sembrerebbe che la Francia abbia ottenuto «valutazioni economiche analoghe a quelle che, nelle circostanze della specie, un investitore privato razionale, che si fosse trovato in una situazione la più analoga possibile a quella dello Stato membro de quo, avrebbe fatto accertare, prima di procedere all'investimento, al fine di determinare la redditività futura dell'investimento stesso»21. In risposta alla decisione di avvio, la Francia ha dichiarato che la relazione finale di Eight Advisory del 26 gennaio 2014 non era che una sintesi delle relazioni intermedie presentate in dicembre. Tuttavia, nonostante le ripetute richieste della Commissione22, la Francia non ha fornito tali relazioni intermedie che avrebbero consentito alla Commissione di verificare la veridicità di tale affermazione. Alla luce degli elementi a sua disposizione, in particolare delle dichiarazioni pubbliche dei vari ministri in carica23, la Commissione ritiene pertanto che la decisione di corresponsione del prestito FDES, in linea di principio, e le relative condizioni di prestito siano state stabilite prima che fosse stata ultimata la relazione con i risultati delle simulazioni dei TRI relativi ai conferimenti di fondi di Arcole e al prestito FDES, e che la Francia abbia preso la decisione di concedere il prestito prima di conoscere i risultati di tale relazione. Orbene, «valutazioni economiche operate successivamente alla concessione di tale beneficio, la constatazione retrospettiva dell'effettiva redditività dell'investimento realizzato dallo Stato membro de quo o giustificazioni successive della scelta del modus procedendi effettivamente attuato non possono essere sufficienti per dimostrare che detto Stato membro abbia adottato tale decisione, preliminarmente o simultaneamente alla concessione del beneficio, nella sua qualità di [investitore privato avveduto operante in un economia di mercato]»24.

Inoltre, il fatto che la sentenza del tribunal de commerce de Pontoise menzioni espressamente nella sua motivazione il prestito FDES come una garanzia che permette di assicurare il proseguimento dell'attività dell'impresa e la sua sostenibilità dimostra che quest'ultima ha conferito un vantaggio a MD nell'ambito della sua amministrazione controllata e, di conseguenza, a MoryGlobal in quanto prosecutrice dell'attività economica di MD dopo la liquidazione di quest'ultima.

Infine, anche dagli obblighi ambientali di rinnovo del parco circolante di MoryGlobal imposti nel prestito FDES si evince che la Francia non ha agito in qualità di operatore economico avveduto, bensì ha esercitato le sue prerogative di autorità pubblica. Infatti, nessun operatore economico avveduto avrebbe condizionato la concessione di un prestito a un'impresa in difficoltà al costoso rinnovo del parco circolante dell'impresa in questione per mere ragioni ambientali. Senza una precisa giustificazione, questa condizione sarebbe totalmente estranea all'obiettivo della redditività che il creditore deve perseguire. L'imposizione di requisiti ambientali concernenti il parco circolante si traduce infatti in costi aggiuntivi che possono ridurre la capacità di rimborso del beneficiario.

Sull'assenza del comportamento di operatore economico avveduto da parte della Francia per quanto concerne le disposizioni del prestito. Innanzitutto, il prestito prevede una garanzia reale costituita da un'ipoteca di primo rango sul capitale di MoryGlobal. Considerando la situazione estremamente precaria di MoryGlobal, questa soluzione apparirebbe perlomeno poco affidabile. Infatti, nell'ipotesi in cui MoryGlobal fosse messa in liquidazione, e considerando che il rimborso del credito in capitale e degli interessi è previsto alla fine, a distanza di 20 anni, il FDES non recupererebbe la somma originariamente prestata. D'altro canto, sembrerebbe che il valore delle quote detenute nell'impresa sia tanto più basso quanto più scarsa è la liquidità delle azioni, come nel caso di MoryGlobal. In caso di stagnazione, o di riduzione dei risultati di MoryGlobal, anche il valore di tali quote ne risulterebbe ampiamente compromesso. Di conseguenza, le garanzie reali concesse e la remunerazione attesa appaiono limitate e non sembrano sufficienti per compensare il rischio assunto dalla Francia.

Un prestito con un rimborso finale a distanza di 20 anni rappresenta infatti un rischio notevole per il creditore. Inoltre, non si direbbe che il differimento del pagamento degli interessi alla data di scadenza del prestito sia una pratica consueta, a maggior ragione per un'impresa che è stata sottoposta ad amministrazione controllata e dunque non gode di un credito o di una reputazione positivi, e tanto più in un settore economico colpito dalle difficoltà descritte ai considerando da 10 a 12. Per il creditore infatti il valore degli interessi diminuisce se il pagamento è differito al termine del prestito, e può scendere a livelli inferiori al tasso d'interesse nominale. Nel caso di specie, con una redditività nominale dell'1 %, sarebbe sufficiente che il tasso d'inflazione superasse questa percentuale perché la redditività reale del prestito risultasse negativa al termine del periodo. Orbene, la politica della Banca centrale europea in materia prevede un livello d'inflazione prossimo ma inferiore al 2 % nel lungo termine25, mentre all'inizio di febbraio 2014 il tasso dei titoli di Stato francesi (titoli assimilabili al Tesoro) a 10 anni e a 30 anni ammontava rispettivamente al 2,29 % e al 3,27 %. Sembra, quindi, che il tasso di remunerazione nominale del prestito all'1 % possa essere considerato negativo in termini reali, poiché, molto verosimilmente, sarà inferiore all'inflazione al termine del periodo di 20 anni. Questa remunerazione del prestito FDES era inferiore al costo di finanziamento dello Stato francese fondato sui titoli di Stato nello stesso periodo, per un attivo nettamente più rischioso.

Oltretutto, la redditività negativa del prestito aumenta allorché si integra nel calcolo il costo del dispositivo di accompagnamento rafforzato e del dispositivo di stanziamenti temporanei decrescenti adottati dalla Francia. Risulta dagli importi presentati al considerando 90 che i dispositivi potevano presentare un costo di oltre 10 milioni di EUR in valore nominale per lo Stato francese (importo di 4000 EUR per lavoratore aderente, con un effettivo massimo fissato in 2732 lavoratori). A titolo illustrativo, se il valore attuale netto dello scadenziario prevedibile degli esborsi e dei rimborsi del prestito FDES attualizzato al tasso con maturazione costante a 20 anni (TEC 20) del 2,90 % era già negativo per un ammontare di – 5,45 milioni di EUR, una volta integrato il costo dei dispositivi26, il valore attuale netto ammonterebbe a una cifra negativa di – 14,62 milioni di EUR27. Un operatore economico avveduto non avrebbe quindi intrapreso questi finanziamenti.

Inoltre, le simulazioni del tasso di rendimento interno presentate dalla Francia poggiano sull'ipotesi che Arcole esca dal capitale di MD e versi allo Stato i costi di ritiro, altrimenti la redditività sarebbe di gran lunga inferiore. Orbene, Arcole può decidere di rimanere nel capitale. In tal caso, la redditività del prestito per la Francia si limiterebbe all'incasso degli interessi. Inoltre, in una situazione di questo genere, Arcole otterrebbe il beneficio della determinazione del valore della sua partecipazione o dei plusvalori latenti sulla stessa, che lo Stato non può, dal canto suo, aspettarsi. Conviene osservare, a tale riguardo, che la volontà della Francia di impedire o di sanzionare l'uscita di Arcole dal capitale dell'impresa non è in alcun modo quella di un operatore economico avveduto mosso soltanto da considerazioni di redditività nel più o meno lungo termine. Si spiega piuttosto con la volontà di garantire la continuità di un'impresa per la quale la Francia è intervenuta a sostegno di Arcole […].

Oltretutto, il versamento di interessi variabili appare estremamente ipotetico, essendo MoryGlobal nata dalla liquidazione di MD, a sua volta originata in parte dalla liquidazione di Mory. Inoltre, le ipotesi fornite dalla Francia prevedevano il pagamento di dividendi, e dunque di interessi variabili, soltanto a partire dal 2018, 2019 e 2020, senza che ciò renda il TRI positivo. A tale proposito, conviene sottolineare che la disposizione che prevede che il tasso d'interesse globale (fisso + variabile) del prestito FDES non possa essere inferiore al tasso medio degli interessi previsti sui conti correnti dei soci autorizzati da Arcole non è inoltre idonea a giustificare l'oculatezza della corresponsione del prestito, se si tiene conto del carattere estremamente ipotetico del versamento d'interessi variabili.

Infine, il calcolo del tasso di rendimento interno presentato dalla Francia è effettuato soltanto sul prestito FDES e non integra in alcun modo l'effetto dell'attuazione di un dispositivo di accompagnamento rafforzato e di un dispositivo di stanziamenti temporanei decrescenti assunti dalla Francia, che tuttavia è stata decisa contemporaneamente al prestito FDES. Risulta dagli importi prevedibili presentati al considerando 90 che il primo dispositivo, in particolare, poteva presentare un costo di oltre 10 milioni di EUR in valore nominale per lo Stato francese. Orbene, un investitore avveduto operante in un'economia di mercato prenderebbe in considerazione la totalità dei fondi che sarebbe disposto a mobilitare in un investimento al fine di calcolare la redditività reale dello stesso. Nella situazione della Francia, al fine di determinare se il finanziamento pubblico totale del proseguimento dell'attività di MD potesse offrire prospettive di redditività adeguate, l'operatore economico avveduto avrebbe tenuto conto non soltanto del prestito bensì anche del costo del dispositivo di accompagnamento rafforzato e del dispositivo di stanziamenti temporanei decrescenti adottati dalla Francia.

6.1.3.4. Misure sociali — dispositivo discrezionale

Per quanto riguarda la parte discrezionale delle misure sociali, comprendente sia il dispositivo di accompagnamento rafforzato sia il dispositivo di stanziamenti temporanei decrescenti, la Francia formula due argomentazioni per escludere la presenza di un vantaggio economico a favore dell'impresa beneficiaria. In primo luogo, la Francia sottolinea che tali prestazioni non riducono il contributo di MD al piano di salvaguardia dell'occupazione. In secondo luogo, la Francia sostiene che tali prestazioni sono intese esclusivamente a beneficiare i lavoratori licenziati e che, per questo motivo, non rappresentano un vantaggio per l'impresa.

La Commissione non concorda con quest'analisi.

Da un lato, risulta che la garanzia della concessione di tali misure da parte dello Stato, anche se esse sono destinate ad assistere i lavoratori, in definitiva ha avvantaggiato MD e il suo azionista Arcole nel quadro della sua offerta di rilevamento, semplificando notevolmente il contesto sociale di assunzione in carico dell'attività. La Commissione osserva, a tale proposito, che la decisione della Francia di lanciare il dispositivo di accompagnamento rafforzato è datata 22 gennaio 2014 e che il deposito dell'offerta migliorata presso il tribunal de commerce de Pontoise da parte di Arcole avviene a distanza di pochi giorni, il 28 gennaio 2014. È stata sostanzialmente la Francia ad assumersi l'incarico di migliorare il piano sociale prima del deposito dell'offerta migliorata, con la messa a punto delle misure sociali descritte poc'anzi. Da quanto si evince dalla stampa, infatti, l'acquirente ha mantenuto la sua proposta di 7000 EUR per lavoratore, a titolo di indennità sopra-legali di licenziamento, rifiutandosi di incrementare la cifra.

La Commissione osserva altresì che il fatto che l'intervento copra le spese facoltative del beneficiario non è un elemento sufficiente a escludere la presenza di un aiuto. Infatti, secondo la sua prassi costante, e come oltretutto è stato richiamato nella sentenza della Corte 26 settembre 1996, Kimberly Clark Sopalin28: «verrebbero qualificati aiuti gli interventi a favore di talune imprese o produzioni, anche qualora i detti interventi vengano utilizzati per il finanziamento dei costi sopportati volontariamente dall'impresa interessata». Nel caso di specie, la Commissione ritiene che il fatto che le misure sociali della «componente discrezionale» non riducano il contributo di MD al piano di salvaguardia dell'occupazione non è sufficiente a dimostrare l'assenza di aiuto di Stato. Inoltre, il Tribunale, nella sua sentenza Corsica Ferries France SAS/Commissione europea29, ha precisato al punto 83 che «[i]n forza del principio della parità di trattamento (cfr. il precedente punto 75), la facoltà di versare delle indennità complementari di licenziamento è riconosciuta anche agli Stati membri in caso di liquidazione di una società pubblica, benché i loro obblighi non eccedano a priori gli obblighi legali e convenzionali minimi». Precisa tuttavia al punto 84 seguente che «l'accollo di costi aggiuntivi a fronte di preoccupazioni legittime non può perseguire finalità esclusivamente sociali, o addirittura politiche, a pena di uscire dal quadro del test dell'investitore privato come tracciato ai precedenti punti 76-82. In mancanza di una qualsiasi razionalità economica, anche a lungo termine, l'accollo di costi ulteriori rispetto agli obblighi legali e convenzionali deve pertanto essere considerato un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, CE». Nel caso di specie, MD non era una società pubblica. L'assunzione da parte della Francia dell'incarico di attuare le misure sociali non era dunque giustificata, se non come esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica.

Di conseguenza, il dispositivo di accompagnamento rafforzato e il dispositivo di stanziamenti temporanei decrescenti hanno conferito un vantaggio a MD, poiché una parte del piano sociale, benché non vincolante per il datore di lavoro, è stata finanziata dalla Francia e non da MD, senza che quest'ultima fosse tenuta a rimborsare le somme versate dalla Francia.

6.1.3.5. Conclusione sulla presenza di un vantaggio economico

Di conseguenza, dalla disamina del prestito FDES e del dispositivo di accompagnamento rafforzato e del dispositivo di stanziamenti temporanei decrescenti, presi individualmente o, a maggior ragione, cumulativamente, emerge che la Francia non si è comportata come un operatore economico avveduto e che la concessione di tali risorse ha conferito a MoryGlobal e a MD un vantaggio economico che non avrebbero potuto ottenere in condizioni di mercato. Perciò, MoryGlobal e MD sono state favorite ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

6.1.3.6. Quantificazione dell'elemento di aiuto

Nel prestito FDES Per quanto riguarda il tasso d'interesse del prestito, la Commissione ritiene che il tasso dell'1 % da solo non sia conforme alle condizioni di mercato. Infatti, in assenza di elementi suscettibili di mettere in discussione i tassi di interesse che figurano nella comunicazione del 2008, la Commissione ritiene che il tasso di interesse a condizioni di mercato possa essere calcolato sulla base della stessa.

Giova rilevare a tale proposito che la Francia ha presentato argomentazioni contraddittorie. Infatti, nella sua risposta alla decisione di avvio, in replica ai dubbi manifestati dalla Commissione sulla remunerazione del prestito FDES, spiega che «NewcoMD/MoryGlobal non è mai stata sottoposta a valutazione né tanto meno ha mai ottenuto un rating CCC, visto che si tratta di una società senza passività, che dispone di fondi propri, creata per mettere in atto un piano strategico adattato (sic) dopo la procedura collettiva»30. Tuttavia, nella sua analisi di compatibilità, la Francia sostiene che MoryGlobal sia la prosecutrice dell'attività economica di MD e, in quanto tale, fosse in condizioni di ricevere gli aiuti alla ristrutturazione, dal momento che la sua presentazione reca tra i titoli il seguente: «NewcoMD non è “un'impresa di recente costituzione” ai sensi degli orientamenti»31.

Nel caso di specie, la Commissione constata che, all'epoca della concessione del prestito, MoryGlobal era formalmente un'impresa sgravata delle passività di MD e dotata di risorse proprie. In teoria, quindi, MoryGlobal non avrebbe dovuto incontrare difficoltà a trovare finanziamenti presso investitori privati. Nella pratica, in assenza di operatori privati disposti a impegnarsi, MoryGlobal ha dovuto rivolgersi alla Francia e al FDES. Agli occhi degli operatori privati, MoryGlobal appariva senz'altro come un'impresa non gravata dalle passività di MD, e tuttavia pur sempre il successore di MD, un'impresa inaffidabile, che si era trovata in stato di liquidazione a distanza di pochi anni dalle ristrutturazioni all'origine della sua creazione. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, la situazione economica di MD rappresenta il miglior elemento di confronto disponibile in assenza di un rating di MoryGlobal. Quindi, contrariamente a quanto dichiarato dalla Francia, conviene assegnare a MoryGlobal un rating CCC.

Inoltre, le garanzie reali il cui valore dipendeva unicamente dalla riuscita del progetto di assunzione in carico dell'attività di MD e non da elementi intrinseci obiettivi offerti da beni fisici, consistenze, attività produttive o beni immobiliari, devono essere considerate limitate.

Ne deriva che, applicando la comunicazione del 2008, si dovrebbe considerare un tasso del 10,53 % (vale a dire, il tasso di base dello 0,53 % della Francia nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2014, più 1000 punti di base, tenuto conto del valore limitato delle garanzie reali costituite).

La Commissione è del parere che l'importo dell'aiuto equivalga alla somma delle differenze tra i) il 10,53 % (tasso di riferimento della Francia + 1000 punti base) applicato al capitale e ii) l'1 % (tasso di prestito FDES) applicato al capitale, calcolato per l'intero periodo in cui l'importo è stato a disposizione di MoryGlobal. Questa modalità di calcolo del vantaggio economico che rappresenta la differenza di tassi deve essere applicato all'ammontare degli interessi. Il fatto che la convenzione di prestito preveda il versamento di interessi variabili non mette in discussione tale importo. Infatti, le simulazioni su cui la Francia si è asseritamente basata per prendere la decisione di concedere il prestito prevedevano il versamento di dividendi soltanto a partire dal 2018 e non andavano oltre il 2020. Inoltre, il fatto che MoryGlobal sia stata creata in seguito alla liquidazione di MD, a sua volta risultante in parte dalla liquidazione di Mory, testimonia del carattere estremamente ipotetico del versamento d'interessi variabile alla Francia.

Nel dispositivo di accompagnamento rafforzato e nel dispositivo di stanziamenti temporanei decrescenti. Nel quadro del dispositivo di accompagnamento rafforzato stabilito in virtù della sentenza 22 gennaio 2014 adottata in applicazione dell'articolo R.5123 del codice del lavoro e della convenzione del dispositivo di accompagnamento collettivo rafforzato conclusa tra la Francia e l'amministratore giudiziario di MD, la France parteciperà per un ammontare di 4000 EUR per lavoratore aderente, con un numero massimo di aderenti fissato in 2732. L'elemento di aiuto corrisponde dunque alle somme effettivamente versate dalla Francia a titolo di tale dispositivo.

Nel quadro del dispositivo di stanziamenti temporanei decrescenti stabilito in virtù degli articoli da R.5123-9 a R.5123-11 del codice del lavoro e della sentenza 26 maggio 2004 relativa alle convenzioni di stanziamenti temporanei decrescenti32 oltre che del comunicato stampa del 6 febbraio 201433, per 2 anni la Francia verserà fino a 300 EUR al mese ai lavoratori di MD ricollocati in posti di lavoro meno remunerati. L'elemento di aiuto corrisponde dunque alle somme effettivamente versate dalla Francia a titolo di tale dispositivo.

6.1.4. Incidenza sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri

Le misure sociali hanno favorito MD sgravandola di parte degli obblighi stabiliti dal piano sociale. Nell'ipotesi in cui MD non fosse stata liquidata, la sua posizione concorrenziale rispetto ad altri operatori sul mercato dei servizi di corriere ne sarebbe stata rafforzata.

Il prestito FDES favorisce MoryGlobal, poiché garantisce all'impresa risorse aggiuntive, permettendole di fatto di conservare una posizione concorrenziale più forte di quella di cui avrebbe goduto nell'eventualità in cui l'aiuto non fosse stato concesso. Minaccia dunque di falsare la concorrenza tra gli operatori presenti nel settore della messaggeria e del noleggio.

Inoltre, il mercato della messaggeria e del noleggio è interamente aperto alla concorrenza e caratterizzato da scambi commerciali importanti tra gli Stati membri. La Commissione conclude, di conseguenza, che il vantaggio accordato dalle misure esaminate a un'impresa attiva su un mercato aperto alla concorrenza falsa o minaccia di falsare la concorrenza ed è di natura tale da incidere sugli scambi tra Stati membri.

6.1.5. Conclusione in merito alla presenza di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

Il prestito FDES, così come il dispositivo di accompagnamento rafforzato e il dispositivo di stanziamenti temporanei decrescenti, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

6.2. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DELLE MISURE CON IL MERCATO INTERNO

Il divieto di aiuti di Stato previsto dall'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE non è assoluto né incondizionato. In particolare, i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 107 del TFUE offrono le basi giuridiche per considerare taluni aiuti come compatibili con il mercato interno.

Nel caso di specie, la Commissione considera che gli aiuti siano stati concessi allo scopo di ripristinare la redditività a lungo termine delle imprese in difficoltà. Di conseguenza, è opportuno valutare se le misure esaminate potrebbero essere considerate compatibili sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE.

6.2.1. Base giuridica applicabile

Il punto 137 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà34 stabilisce che «[l]a Commissione esaminerà, sulla base dei presenti orientamenti, la compatibilità con il mercato interno di qualsiasi aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione concesso senza la sua autorizzazione e pertanto in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, qualora l'aiuto, o una parte di esso, sia stato concesso dopo la pubblicazione degli orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [il 31 luglio 2014]». Il punto 138 precisa inoltre: «In tutti gli altri casi la Commissione eseguirà la valutazione sulla base degli orientamenti in vigore al momento della concessione dell'aiuto».

Poiché le misure esaminate sono state concesse nel febbraio 2014, la loro compatibilità deve essere analizzata alla luce degli orientamenti del 2004.

Nella causa Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee, la Corte ha ritenuto che: «[…] occorre ricordare che lo Stato membro che chiede di poter concedere aiuti in deroga alle norme del trattato è soggetto ad un obbligo di collaborazione nei confronti della Commissione. In forza di tale obbligo, è tenuto in particolare a fornire tutti gli elementi atti a consentire a detta istituzione di accertare che ricorrano le condizioni della deroga richiesta»35. È dunque con riferimento agli elementi trasmessi dalla Francia che conviene valutare la compatibilità delle misure.

6.2.2. Misure sociali — dispositivo discrezionale

Per beneficiare di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, l'impresa deve poter essere considerata un'impresa in difficoltà, secondo la definizione della sezione 2.1 degli orientamenti del 2004. Nel caso di MD ricorrono le condizioni per l'apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. Infatti, come si è avuto modo di precisare nella sezione 2.1, MD è stata sottoposta ad amministrazione controllata il 26 novembre 2013 dal tribunal de commerce de Pontoise. Può dunque essere considerata come un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 degli orientamenti del 2004.

I punti 34 e 35 degli orientamenti del 2004 precisano che la concessione dell'aiuto deve essere subordinata all'attuazione di un piano di ristrutturazione, che deve essere approvato dalla Commissione per quanto concerne i singoli interventi e che deve permettere di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa, sulla base di ipotesi realistiche.

Nel caso di specie, la Commissione constata che la Francia non ha presentato alcun piano di ristrutturazione. L'argomentazione della Francia secondo cui un tale piano di ristrutturazione realizzato sulla base di un'analisi della Commissione avrebbe portato alla medesima soluzione non può, in alcun caso, essere accolto, dato che la Commissione non è stata messa nelle condizioni di poter procedere alla suddetta analisi. Di conseguenza, il criterio del ripristino della redditività a lungo termine non può essere soddisfatto.

Analogamente, i punti da 38 a 42 degli orientamenti del 2004 prevedono che l'impresa beneficiaria adotti misure compensative. Tali misure devono essere determinate sulla base di uno studio di mercato allegato al piano di ristrutturazione. In assenza di misure compensative, l'aiuto sarà considerato contrario al comune interesse e quindi incompatibile con il mercato comune.

A tale riguardo la Francia non ha proposto misure compensative di alcun genere. Come per il piano di ristrutturazione, l'argomentazione della Francia secondo cui l'adozione di misure compensative sulla base di un'analisi della Commissione avrebbe portato alla medesima soluzione non può, in alcun caso, essere accolta, dato che la Commissione non è stata messa nelle condizioni di poter procedere alla suddetta analisi.

Di conseguenza, la Commissione conclude che gli aiuti di Stato a vantaggio di MD risultanti dall'adozione da parte della Francia del dispositivo di accompagnamento rafforzato e del dispositivo di stanziamenti temporanei decrescenti non possono essere considerati, alla luce degli orientamenti del 2004, aiuti di Stato compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

6.2.3. Il prestito FDES

Si deve rammentare, in primo luogo, che la Francia non ha presentato un piano di ristrutturazione né misure compensative finalizzate ad assicurare la compatibilità degli aiuti alla ristrutturazione versati a MoryGlobal. Gli orientamenti del 2004 non possono pertanto essere presi a fondamento di una conclusione di compatibilità dell'aiuto in questione con il mercato interno.

In aggiunta, e ad abundantiam, occorre rilevare che il punto 12 degli orientamenti del 2004 così dispone: «Ai sensi dei presenti orientamenti, un'impresa di recente costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, neanche nel caso in cui la sua situazione finanziaria iniziale sia precaria. Ciò avviene, ad esempio, quando una nuova impresa emerga dalla liquidazione di un'impresa preesistente, o quando essa rilevi semplicemente gli elementi dell'attivo di un'impresa posta in liquidazione». Nella fattispecie, MoryGlobal è stata creata il 23 gennaio 2014 in seguito alla liquidazione di MD. In ogni caso, MoryGlobal non avrebbe quindi potuto ottenere aiuti di Stato sotto forma di aiuti alla ristrutturazione. Inoltre, anche qualora MoryGlobal, in qualità di «prosecutore dell'attività economica» di MD, non dovesse essere considerata un'impresa di nuova costituzione ai sensi degli orientamenti del 2004, l'aiuto non potrebbe essere dichiarato compatibile per le ragioni esposte al considerando 107. La Commissione constata che non è stato dimostrato nemmeno che MoryGlobal soddisferebbe le condizioni per essere considerata un'impresa in difficoltà, elemento peraltro essenziale ai fini dell'applicazione degli orientamenti del 2004. Giova osservare, infine, che nel corso della procedura la Francia non ha proposto alcuna base giuridica della compatibilità.

Di conseguenza, la Commissione conclude che l'aiuto di Stato a vantaggio di MD risultante dal prestito FDES non può essere considerato, alla luce degli orientamenti del 2004, un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

7. RECUPERO E CONTINUITÀ ECONOMICA

7.1. QUADRO D'ANALISI

Conformemente alle disposizioni del TFUE e alla giurisprudenza costante della Corte, la Commissione, qualora abbia accertato l'incompatibilità di un aiuto con il mercato interno, è competente a decidere se lo Stato interessato debba abolire o modificare tale aiuto. La Corte ha parimenti statuito a più riprese che l'obbligo, imposto a uno Stato membro, con decisione della Commissione, di abolire un aiuto incompatibile con il mercato interno mira a ripristinare lo status quo ex ante36.

In tale contesto, la Corte ha stabilito che tale obiettivo è raggiunto quando il beneficiario ha rimborsato gli importi ottenuti a titolo di aiuti illegittimi e viene privato quindi del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto è stata ripristinata37.

Conformemente alla giurisprudenza, l'articolo14, paragrafo1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio38 dispone che «Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario […]».

Di conseguenza, considerando che le misure in questione sono state realizzate in violazione dell'articolo 108 del TFUE e devono essere considerate aiuti illegali e incompatibili, esse devono essere recuperate al fine di ripristinare la situazione che esisteva sul mercato prima della loro corresponsione. Il recupero deve quindi interessare il periodo durante il quale è stato procurato un vantaggio al beneficiario, ossia dal momento dell'erogazione dell'aiuto al beneficiario fino al momento del suo effettivo recupero. Gli importi da recuperare comprendono gli interessi dovuti fino al rimborso effettivo. In forza della giurisprudenza, gli interessi da recuperare decorrono a partire dal giorno dell'effettiva messa a disposizione degli aiuti39.

La Francia dovrà quindi recuperare da MoryGlobal l'aiuto incompatibile costituito dal prestito FDES e da MD gli aiuti incompatibili costituiti dal dispositivo di accompagnamento rafforzato e dal dispositivo di stanziamenti temporanei decrescenti.

7.2. RECUPERO DELL'AIUTO INCOMPATIBILE DA MORYGLOBAL

Per quanto concerne MoryGlobal, quest'ultima è attualmente sottoposta a una procedura di liquidazione giudiziaria. Secondo una giurisprudenza ben consolidata, l'insolvibilità del beneficiario e la sua incapacità di rimborsare l'aiuto non costituiscono un valido motivo per sollevarlo dall'obbligo del rimborso40. In questo caso, il ripristino della situazione anteriore all'erogazione degli aiuti e l'eliminazione della distorsione di concorrenza possono, in linea di principio, essere accompagnati dall'iscrizione al passivo fallimentare del credito relativo alla restituzione degli aiuti interessati nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale. Nel caso in cui lo Stato membro non possa recuperare integralmente l'importo degli aiuti, l'iscrizione al passivo fallimentare del credito consente di porsi in regola con l'obbligo di recupero, purché la procedura giunga alla liquidazione dell'impresa beneficiaria, ossia alla cessazione definitiva delle sue attività41.

A tale riguardo, il 31 marzo 2015 la Francia ha trasmesso ai curatori fallimentari nominati dal tribunale una dichiarazione di credito nei confronti di MoryGlobal per un importo di 17500000 EUR a titolo di capitale e di 155916,66 EUR a titolo di interessi riguardanti il prestito FDES. Orbene, tali interessi sono calcolati sulla durata effettiva del prestito, al tasso riportato nel contratto. L'iscrizione al passivo fallimentare di tali crediti rappresenta un normale obbligo incombente a un creditore nel quadro di una liquidazione giudiziaria e non è legato agli obblighi derivanti al creditore nell'ambito del recupero degli aiuti. Per recuperare gli importi dell'aiuto definiti nella presente decisione, la Francia dovrà aggiungere ai crediti da iscrivere al passivo fallimentare nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziaria il recupero dell'aiuto incluso nel prestito FDES. L'aiuto sarà calcolato come la differenza tra il tasso d'interesse applicato e un tasso del 10,53 % per i termini già scaduti, e ciò fino al momento in cui gli interessi cesseranno di maturare ai sensi del diritto francese nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziaria. A tali somme dovranno essere aggiunti gli interessi di recupero per il periodo compreso tra la messa a disposizione dell'aiuto fino al momento dell'effettivo rimborso o, nella fattispecie, fino al momento in cui gli interessi cessano di maturare ai sensi delle disposizioni di legge che disciplinano la procedura di liquidazione giudiziaria.

7.3. RECUPERO DELL'AIUTO INCOMPATIBILE DA MB — CONTINUITÀ ECONOMICA

Per quanto concerne il dispositivo di accompagnamento rafforzato e il dispositivo di stanziamenti temporanei decrescenti, questi due strumenti hanno fornito vantaggi a MD. Tuttavia, la società è stata posta in liquidazione e le sue attività sono state cedute con sentenza del tribunal de commerce de Pontoise del 6 febbraio 2014 ad Arcole, che le ha integrate in seno a MoryGlobal.

Come risulta dalla giurisprudenza, l'obbligo di recupero può essere esteso ad una nuova società alla quale la società beneficiaria dell'aiuto abbia trasferito taluni attivi, qualora tale trasferimento permetta di constatare una continuità economica tra le due società42. Infatti, non si può escludere che l'obbligo di recupero sia esteso a un altro soggetto, purché sia stabilito che quest'ultimo abbia effettivamente fruito degli aiuti in questione in ragione di una continuità economica tra le due entità. Se questo è il caso, gli acquirenti delle attività dei beneficiari dovranno allora rimborsare anch'essi gli aiuti considerati come incompatibili con il mercato interno.

Nel caso di specie, conviene dunque esaminare se l'acquirente delle attività di MD, vale a dire MoryGlobal, possa essere considerato la prosecutrice dell'attività economica di MD e, pertanto, obbligata a rimborsare gli aiuti incompatibili con il mercato interno di cui MD ha beneficiato.

In base alla sentenza della Corte nella causa Repubblica italiana e SIM2 Multimedia/Commissione delle Comunità europee,43 che la Commissione ha posto a fondamento delle sue decisioni Olympic Airlines, Alitalia e Sernam,44 l'analisi della continuità economica tra operatori si avvale di un complesso di indizi. Tra i fattori che possono essere presi in considerazione la giurisprudenza annovera i seguenti: i) l'entità degli attivi trasferiti; ii) il prezzo di cessione degli attivi; iii) l'identità degli acquirenti; iv) il momento in cui avviene l'acquisizione; v) la motivazione economica dell'acquisizione. Tale complesso d'indizi è stato confermato dalla Corte di giustizia nella sentenza Ryanair/Commissione delle Comunità europee45 del 28 marzo 2012, in cui si sottoscrive la decisione della Commissione nella causa Alitalia.

Nel caso di specie, Arcole ha rilevato la totalità dei beni materiali e immateriali di MD e li ha consolidati nella sua filiale MoryGlobal. Inoltre, quasi la metà dei dipendenti di MD è stata trasferita a MoryGlobal. A tale proposito occorre sottolineare che, nella sentenza del tribunal de commerce de Pontoise, si legge che l'offerta di Arcole sollecitava il trasferimento a favore di quest'ultima degli attivi di MD necessari al mantenimento di una parte importante dell'attività di della stessa MD nel settore della messaggeria, della logistica e del noleggio.

Inoltre, il prezzo d'acquisto di tali attivi era stato fissato dal tribunal de commerce de Pontoise nell'ambito della procedura di insolvenza riguardante MD. Nella sua sentenza, il tribunal de commerce osserva: «au cas d'espèce, il est constant que seule l'offre présentée par Arcole Industries avec clause de substitution n'a pu valablement être considérée et examinée» [nel caso di specie, si constata che solo l'offerta presentata da Arcole Industries con clausola di sostituzione ha potuto essere validamente considerata ed esaminata]. Il prezzo al quale gli attivi sono stati ceduti non è stato dunque il frutto di un confronto tra più offerte concorrenti. Non si può perciò ritenere che il prezzo versato da Arcole per l'acquisto degli attivi di MD sia scaturito da una transazione di mercato.

Inoltre, MD e MoryGlobal hanno lo stesso azionista di maggioranza, Arcole. Quest'ultima del resto ha potuto riprendere gli attivi di MD in seguito alla sua liquidazione soltanto grazie a una deroga eccezionale richiesta dal procuratore della Repubblica […].

Infine, MoryGlobal ha proseguito le attività di MD nel settore della messaggeria, del noleggio e della logistica, come era stato chiaramente indicato da Arcole all'epoca dell'acquisizione di MD. A tale proposito, giova rilevare che una delle motivazioni del tribunale così precisa: «Attendu que la reprise peut vraisemblablement permettre en outre d'assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise, et la pérennité de celle-ci en considération des garanties présentées» [L'acquisizione può verosimilmente permettere inoltre di garantire il proseguimento dell'attività dell'impresa, e la sua sostenibilità in considerazione delle garanzie presentate]. Inoltre, MoryGlobal ha acquisito tutte le denominazioni commerciali di MD, il diritto di dichiararsi suo successore in Francia e all'estero senza alcuna limitazione, nonché la totalità dei suoi marchi.

Di conseguenza, in considerazione della portata degli attivi trasferiti, del loro prezzo d'acquisto, dell'identità degli acquirenti e della giustificazione economica dell'acquisizione, la Commissione conclude che sussiste una continuità economica tra MD e MoryGlobal.

Di conseguenza, il recupero dell'importo dell'aiuto a titolo del dispositivo di accompagnamento rafforzato e del dispositivo di stanziamenti temporanei decrescenti dev'essere esteso a MoryGlobal. Quest'ultima deve inoltre essere iscritta nel registro del passivo fallimentare nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziaria concernente la stessa MoryGlobal.

8. CONCLUSIONI

La Commissione constata che, concedendo un prestito FDES a MoryGlobal e accollandosi le spese del dispositivo di accompagnamento rafforzato e del dispositivo di stanziamenti temporanei decrescenti in sostituzione di MD, la Francia ha illecitamente dato esecuzione ad aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. La Francia deve dunque recuperare l'importo di tali aiuti, maggiorato degli interessi, da MoryGlobal o, se il rimborso integrale non è possibile a causa della procedura di liquidazione giudiziaria cui è sottoposta la società, deve procedere con la liquidazione effettiva di MoryGlobal.

La Commissione constata che le misure concesse dalla Francia ai lavoratori licenziati di MD a titolo del contratto di sicurezza professionale non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. L'aiuto di Stato concesso illegalmente dalla Repubblica francese a favore di MoryGlobal, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e derivante dal prestito del Fondo di sviluppo economico e sociale (FDES) accordato a MoryGlobal l'11 febbraio 2014 è incompatibile con il mercato interno poiché il tasso d'interesse applicato è inferiore al tasso calcolato nella presente decisione sulla base della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, vale a dire il 10,53 %.

2. Gli aiuti di Stato concessi illegalmente dalla Repubblica francese a favore di Mory-Ducros SAS, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e derivanti dal dispositivo di accompagnamento rafforzato stabilito in virtù della sentenza 22 gennaio 2014 adottata in applicazione dell'articolo R.5123 del codice del lavoro e della convenzione del dispositivo di accompagnamento collettivo rafforzato conclusa tra la Repubblica francese e il curatore fallimentare di Mory-Ducros SAS sono incompatibili con il mercato interno.

3. Gli aiuti di Stato concessi illegalmente dalla Repubblica francese a favore di Mory-Ducros SAS, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e derivanti dal dispositivo di stanziamenti temporanei decrescenti stabilito in virtù degli articoli da R.5123-9 a R.5123-11 del codice del lavoro e della sentenza 26 maggio 2004 relativa alle convenzioni di stanziamenti temporanei decrescenti sono incompatibili con il mercato interno.

Art. 3

1. La Repubblica francese è tenuta a far rimborsare gli aiuti di cui all'articolo 1 da MoryGlobal, a suo nome e in quanto prosecutrice dell'attività economica di Mory-Ducros SAS.

2. Gli importi da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono stati posti a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.

3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto in conformità delle disposizioni del capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione46.

Art. 4

1. Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.

2. La Repubblica francese provvede affinché la presente decisione sia eseguita nei quattro mesi successivi alla data della notifica.

Art. 5

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Repubblica francese trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:

  1. a) l'importo complessivo (capitale e interessi) da recuperare dal beneficiario;

  2. b) la descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;

  3. c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto.

2. La Repubblica francese tiene informata la Commissione dell'iter delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1. Essa trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate sugli importi dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Art. 6

La Repubblica francese è la destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2015 Per la Commissione Margrethe Vestager Membro della Commissione