Decisione di esecuzione (UE) 2015/2100 della Commissione del 18 novembre 2015 relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Lettonia e che abroga la decisione 2005/307/CE [notificata con il numero C(2015) 7986] (Il testo in lingua lettone è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio1, in particolare l'articolo 20, lettere p) e t),
Conformemente all'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ai fini della classificazione delle carcasse di suino il tenore di carne magra dev'essere valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione e sono autorizzati unicamente metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione dovrebbe essere subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. La relativa tolleranza è definita all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione2.
Con decisione 2005/307/CE della Commissione3 è stato autorizzato l'impiego di tre metodi di classificazione delle carcasse di suino in Lettonia.
La Lettonia ha chiesto alla Commissione di autorizzare la sostituzione della formula utilizzata nei metodi «Intrascope (Optical Probe)», «metodo manuale (ZP)» e «Pork Grader (PG 200)» e di autorizzare il nuovo metodo «OptiGrade-MCP» per classificare le carcasse di suino sul suo territorio. La Lettonia ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando nel protocollo di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 i principi su cui si basano le nuove formule, l'esito della prova di sezionamento e le equazioni utilizzate per la stima del tenore di carne magra.
Dall'esame della richiesta presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione delle nuove formule e dei nuovi metodi di classificazione indicati. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tali formule e metodi di classificazione in Lettonia.
La Lettonia ha altresì chiesto alla Commissione di autorizzarla a prevedere una presentazione delle carcasse di suino diversa da quella tipo definita nell'allegato IV, parte B, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Ai sensi dell'articolo 20, lettera t), punto i), del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono essere autorizzati a prevedere una presentazione delle carcasse di suino diversa da quella stabilita nell'allegato IV, parte B, punto III, dello stesso se la prassi commerciale normalmente seguita nel loro territorio si scosta da tale presentazione tipo. Nella richiesta presentata la Lettonia ha indicato che, secondo la prassi commerciale seguita nel suo territorio, è possibile che si debbano eliminare dalla carcassa la testa, la coda, gli zampi anteriori e le zampe posteriori. La risultante presentazione, che si scosta dalla presentazione tipo, dovrebbe pertanto essere autorizzata in Lettonia.
Al fine di stabilire le quotazioni delle carcasse di suino secondo criteri comparabili, è opportuno tener conto di detta diversa presentazione adeguando il peso registrato in questi casi in rapporto al peso della presentazione tipo.
Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione dovrebbero essere consentite soltanto se espressamente autorizzate da una decisione di esecuzione della Commissione.
Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno adottare una nuova decisione. È pertanto opportuno abrogare la decisione 2005/307/CE.
In considerazione delle esigenze tecniche legate all'introduzione di nuovi metodi e di nuove formule, è opportuno che i metodi di classificazione delle carcasse di suino autorizzati dalla presente decisione si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Per la classificazione delle carcasse di suino conformemente all'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in Lettonia è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:
a) apparecchio denominato «Intrascope (Optical Probe)» e relativi metodi di stima, illustrati nella parte I dell'allegato;
b) «Metodo manuale (ZP)» e relativi metodi di stima, illustrati nella parte II dell'allegato;
c) apparecchio denominato «Pork Grader (PG200)» e relativi metodi di stima, illustrati nella parte III dell'allegato;
d) apparecchio denominato «OptiGrade-MCP» e relativi metodi di stima, illustrati nella parte IV dell'allegato.
Il metodo manuale ZP di cui al primo comma, lettera b), è autorizzato unicamente nei macelli:
a) che usano un metodo elettronico di inserimento dati con un limite massimo di macellazioni di 500 suini a settimana,
b) con un limite massimo di macellazioni di 200 suini a settimana.
Art. 2
Nonostante la presentazione tipo di cui all'allegato IV, parte B, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in Lettonia le carcasse di suino possono essere presentate senza testa, coda, zampi anteriori e/o zampe posteriori prima della pesatura e della classificazione.
Al fine di stabilire le quotazioni delle carcasse di suino secondo criteri comparabili, i seguenti coefficienti fissi sono applicati in tutti i casi di mancanza delle seguenti parti della carcassa:
testa: 8,345
coda: 0,072
zampi anteriori: 0,764
zampe posteriori: 1,558
Il peso della carcassa nella presentazione tipo è calcolato applicando la formula seguente:
peso della carcassa nella presentazione tipo = 100 × peso della carcassa (senza parte/i mancante/i)/(100 – coefficiente/i della/e parte/i mancante/i)
Art. 3
Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione autorizzati sono consentite soltanto se espressamente autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.
Art. 4
La decisione 2005/307/CE è abrogata.
Art. 5
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Art. 6
La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2015 Per la Commissione Phil Hogan Membro della Commissione