Decisione di esecuzione (UE) 2015/2119 della Commissione del 20 novembre 2015 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la produzione di pannelli a base di legno, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 8062] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)1, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,
Con decisione del 16 maggio 2011 che istituisce un forum per lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2010/75/UE in materia di emissioni industriali2, la Commissione ha istituito un forum composto da rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale.
A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, il 24 settembre 2014 la Commissione ha ottenuto il parere del predetto forum in merito al contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT per la produzione di pannelli a base di legno e lo ha reso pubblico.
Le conclusioni sulle BAT, definite all'allegato della presente direttiva, sono l'elemento fondamentale di detto documento di riferimento sulle BAT e stabiliscono le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità , i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio e i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito.
Le conclusioni sulle BAT fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le autorità competenti fissano valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT.
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2015 Per la Commissione Karmenu Vella Membro della Commissione