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Decisione di esecuzione (UE) 2015/2177 della Commissione del 20 novembre 2015 che esonera la prospezione di petrolio e di gas in Portogallo dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali [notificata con il numero C(2015) 8043] (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali1, in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

vista la domanda presentata da ENI PORTUGAL B.V. a mezzo posta elettronica il 28 luglio 2015,

I. FATTI

Il 28 luglio 2015 ENI PORTUGAL B.V. (di seguito «il richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta formale ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2, trasmessa alla Commissione a mezzo posta elettronica. La richiesta era accompagnata da una posizione motivata e giustificata recante data 16 luglio 2015, adottata dall'autorità portoghese garante della concorrenza. Conformemente a tale richiesta la Commissione è stata invitata a stabilire che le disposizioni della direttiva 2004/17/CE e le procedure di appalto previste in tale direttiva non si applicano alla prospezione di petrolio e di gas in Portogallo.

II. QUADRO NORMATIVO

Fino a quando non sarà abrogata, la direttiva 2004/17/CE si applica alle procedure di aggiudicazione di appalti riguardanti la prospezione di giacimenti petroliferi e di gas, a meno che tale attività sia esentata a norma dell'articolo 30 di tale direttiva. Da un punto di vista procedurale, tuttavia, alle richieste di esenzione si applicano le disposizioni della direttiva 2014/25/UE, poiché le condizioni materiali per la concessione di un'esenzione rimangono invariate nella sostanza.

Ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE, gli appalti destinati a permettere un'attività di cui agli articoli da 3 a 7 di tale direttiva non sono soggetti alla stessa se, nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L'esposizione diretta alla concorrenza è valutata sulla base di criteri oggettivi che tengono conto delle caratteristiche specifiche del settore in questione. Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le disposizioni della legislazione dell'Unione in materia di apertura del mercato pertinente di cui all'allegato XI della direttiva 2004/17/CE. Ai sensi dell'allegato XI, lettera G, la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 costituisce la pertinente legislazione dell'Unione relativa all'apertura del mercato della prospezione ed estrazione di petrolio o di gas.

Il Portogallo ha recepito4 e applicato la direttiva 94/22/CE. Il mercato della prospezione ed estrazione di petrolio o di gas è pertanto considerato liberamente accessibile in conformità all'articolo 30, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2004/17/CE.

Ai fini della valutazione dell'esposizione dell'attività pertinente alla concorrenza diretta sui mercati oggetto della presente decisione, i criteri di cui tener conto sono la quota di mercato dei principali operatori e il grado di concentrazione su tali mercati.

La presente decisione fa salva l'applicazione delle regole della concorrenza.

III. VALUTAZIONE

Il richiedente è un ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/17/CE. Il richiedente non può essere considerato un'amministrazione aggiudicatrice o un'impresa pubblica. Esso esercita un'attività di prospezione di petrolio e di gas di cui all'articolo 7 della direttiva 2004/17/CE e opera inoltre sulla base di diritti speciali acquisiti in data 18 dicembre 2014. Tali diritti speciali comprendono contratti di concessione per i blocchi «Santola», «Lavagante» e «Gamba» acquisiti dal richiedente. I primi contratti di concessione sono stati firmati il 1o febbraio 2007 tra lo Stato portoghese, da un lato, e Harman Resources Ltd. (80 %), Petróleos de Portugal — Petrogal, SA (Galp) (10 %) e Partex Oil and Gas (Holdings) Corporation (10 %), dall'altro. Il 25 marzo 2010 i contratti di concessione sono stati assegnati a Petrobras International Baspetro B.V. (50 %) e Petróleos de Portugal — Petrogal SA (Galp) (50 %). Con la modifica del 18 dicembre 2014 tali posizioni contrattuali sono state infine assegnate a Eni Portugal B.V. (70 %) e Petróleos de Portugal — Petrogal, SA (Galp) (30 %).

La domanda è limitata alla prospezione di giacimenti di petrolio e di gas. Eni Portugal B.V. e Petróleos de Portugal — Petrogal, SA (Galp) costituiscono una joint venture, in base alla quale il richiedente è il gestore del progetto e si occupa di prospezione, valutazione, sviluppo, produzione e disattivazione. Il richiedente è responsabile di tutte le procedure d'appalto necessarie allo sviluppo delle attività di prospezione e produzione.

In base alla prassi consolidata della Commissione5, la prospezione di giacimenti petroliferi e di gas naturale dovrebbe essere considerata come un unico mercato del prodotto pertinente, poiché è impossibile stabilire dall'inizio se la prospezione porterà alla scoperta di petrolio o gas naturale. In linea con tale prassi la portata geografica di tale mercato dovrebbe inoltre essere considerata mondiale. Ai fini della presente decisione, la definizione della portata geografica del mercato dovrebbe essere mantenuta, non essendovi indicazioni in senso contrario.

È possibile misurare le quote di mercato degli operatori attivi nella prospezione in base a tre variabili: la spesa in conto capitale, le riserve comprovate e la produzione prevista.

L'uso della spesa in conto capitale per misurare le quote di mercato degli operatori attivi nel mercato della prospezione è tuttavia stato considerato inadeguato a causa delle grandi differenze esistenti tra i livelli di investimento che possono essere necessari in aree geografiche diverse. Gli altri due parametri, vale a dire le riserve comprovate e la produzione prevista, sono stati generalmente impiegati per valutare le quote di mercato degli operatori economici in questo settore6.

Nel 2014 le riserve mondiali accertate e probabili di petrolio e di gas erano pari a 209934817170 di metri cubi standard di petrolio equivalente7. In Portogallo, nel 2014, il numero totale di autorizzazioni alla prospezione era pari a 128 e il numero di pozzi di esplorazione perforati era pari a 0. Attualmente non vi sono riserve accertate di petrolio e di gas in Portogallo.

Il richiedente non ha prodotto petrolio o gas naturale né in Portogallo né in qualsiasi altro paese negli ultimi tre periodi contabili; tuttavia, secondo le stime, la prospezione può portare a un'eventuale scoperta di idrocarburi di circa [… metri cubi standard] nelle aree di prospezione in acque profonde del Portogallo per cui sono stati concessi i permessi9. Nel 2014, la società madre Eni SpA possedeva una quota dello 0,9 % del mercato mondiale di riserve accertate e probabili per la prospezione di petrolio e di gas10.

Il mercato della prospezione non presenta un elevato grado di concentrazione. Società pubbliche a parte, il mercato è caratterizzato dalla presenza di grandi produttori, come ExxonMobil, Chevron, Shell, BP e Total. Nel 2014, i grandi produttori detenevano quote del 2,8 % (ExxonMobil), del 2,1 % (Chevron), dell'1,9 % (Shell), dell'1,4 % (BP) e dell'1,4 % (Total) del mercato mondiale per la prospezione di petrolio e gas naturale. Per quanto riguarda le società pubbliche, le quote del mercato mondiale per la prospezione di petrolio e gas naturale erano pari a: 13,6 % (Saudi Aramco), 7,4 % (Gazprom), 4,8 % (Qatar Petroleum), 4,7 % (National Iranian Oil Company)11. Eni SpA detiene una quota di mercato pari allo 0,9 % delle riserve mondiali accertate e probabili di petrolio e gas naturale. Per quanto riguarda il territorio dell'UE, Eni SpA detiene una quota di mercato del 4 % delle riserve accertate e probabili di petrolio e gas naturale12. Questi elementi indicano un'esposizione diretta alla concorrenza.

IV. CONCLUSIONI

In base alle considerazioni di cui ai considerando da 1 a 14, è opportuno considerare soddisfatta in Portogallo la condizione della diretta esposizione alla concorrenza prevista all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE.

Dato che la condizione del libero accesso al mercato può considerarsi rispettata, la direttiva 2004/17/CE non dovrebbe applicarsi quando gli enti aggiudicatori assegnano appalti per consentire la prospezione di giacimenti petroliferi e di gas in Portogallo, né quando si organizzano concorsi di progettazione ai fini dell'esercizio di tale attività nella predetta area geografica.

La presente decisione si basa sulla situazione giuridica e di fatto esistente dal 29 luglio 2015 all'11 settembre 2015, come risulta dalle informazioni trasmesse dal richiedente. Essa può essere rivista qualora, a seguito di cambiamenti significativi della situazione giuridica o di fatto, le condizioni di applicabilità di cui all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE non siano più soddisfatte.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La direttiva 2004/17/CE non si applica agli appalti assegnati da enti aggiudicatori per consentire la prospezione dei giacimenti petroliferi e di gas naturale in Portogallo.

Art. 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2015 Per la Commissione Elżbieta Bieńkowska Membro della Commissione