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Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2015/2187 della Commissione del 25 novembre 2015 recante modifica della decisione 2005/816/CE, Euratom che autorizza la Repubblica di Estonia ad utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA [notificata con il numero C(2015) 8172] (Il testo in lingua estone è il solo facente fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto1, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,

Ai sensi dell'articolo 382 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio2 l'Estonia può continuare a esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva stessa fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004; per determinare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

La decisione 2005/816/CE, Euratom della Commissione3 autorizza l'Estonia a utilizzare valutazioni approssimative per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE.

Nella sua risposta del 23 aprile 2015 alla lettera della Commissione del 14 febbraio 2014 riguardante la semplificazione delle ispezioni sulle risorse proprie provenienti dall'IVA4, l'Estonia ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a utilizzare una percentuale fissa della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE per gli esercizi dal 2015 al 2020. L'Estonia ha dimostrato che la percentuale storica è rimasta stabile nel tempo. È quindi opportuno autorizzare l'Estonia a calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA utilizzando una percentuale fissa conformemente alla lettera inviata dalla Commissione.

Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione.

Occorre quindi modificare di conseguenza la decisione 2005/816/CE, Euratom,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Nella decisione 2005/816/CE, Euratom è inserito il seguente articolo 1 bis: «Articolo 1 bis In deroga all'articolo 1 della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2020, la Repubblica di Estonia è autorizzata ad utilizzare lo 0,23 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10) (trasporto di persone), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio5.

Art. 2

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2015 Per la Commissione Kristalina Georgieva Vicepresidente