Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2015/2190 della Commissione del 25 novembre 2015 che autorizza l'Italia a utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA [notificata con il numero C(2015) 8187] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto1, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,
previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,
Ai sensi dell'articolo 371 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio2 gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 esentavano le operazioni elencate nell'allegato X, parte B, della stessa direttiva possono continuare ad esentarle, alle condizioni vigenti alla suddetta data in ciascuno Stato membro interessato; per determinare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA occorre tenere conto di tali operazioni.
In virtù dell'articolo 371 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia può continuare a esentare le operazioni elencate nell'allegato X, parte B, punto 10), di tale direttiva.
L'Italia ha chiesto di essere autorizzata a utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA, poiché non è in grado di effettuare il calcolo preciso della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per le operazioni specificate nell'allegato X, parte B, punto 10, della direttiva 2006/112/CE. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all'incidenza delle operazioni in questione sulla base complessiva delle risorse proprie provenienti dall'IVA dell'Italia. L'Italia è in grado di effettuare un calcolo utilizzando valutazioni approssimative per detta categoria di operazioni. È quindi opportuno autorizzare l'Italia a calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA utilizzando valutazioni approssimative.
Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, l'Italia è autorizzata a utilizzare valutazioni approssimative per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE.
Art. 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2015 Per la Commissione Kristalina Georgieva Vicepresidente