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Decisione delegata (UE) 2016/310 della Commissione del 26 novembre 2015 che stabilisce l'equivalenza del regime di solvibilità per le imprese di assicurazione e di riassicurazione in vigore in Giappone al regime di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)1, in particolare l'articolo 172, paragrafo 4, e l'articolo 227, paragrafo 5,

La direttiva 2009/138/CE istituisce un regime di solvibilità basato sul rischio per le imprese di assicurazione e di riassicurazione dell'Unione. Essa sarà pienamente applicata alle imprese di assicurazione e di riassicurazione dell'UE a decorrere dal 1o gennaio 2016.

In conformità dell'articolo 311 della direttiva 2009/138/CE, la Commissione può adottare gli atti delegati previsti da tale direttiva anche prima della data della sua applicazione.

Oggetto dell'articolo 172 della direttiva 2009/138/CE è l'equivalenza del regime di solvibilità di una giurisdizione o un paese terzo applicato all'attività di riassicurazione delle imprese con sede in detto paese terzo. Una determinazione positiva dell'equivalenza consente ai contratti di riassicurazione conclusi con le imprese che hanno sede in quella giurisdizione di essere considerati alla stregua dei contratti di riassicurazione conclusi con imprese autorizzate ai sensi della suddetta direttiva.

L'articolo 172, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE prevede una determinazione dell'equivalenza temporanea a durata prestabilita per le giurisdizioni o i paesi terzi i cui regimi di solvibilità per il settore riassicurativo soddisfano taluni criteri. La determinazione dell'equivalenza temporanea è valida fino al 31 dicembre 2020, con possibilità di rinnovo per un massimo di un anno, come stabilito all'articolo 172, paragrafo 5.

Oggetto dell'articolo 227 della direttiva 2009/138/CE è l'equivalenza per le imprese di assicurazione di paesi terzi facenti parte di gruppi con sede nell'Unione. Una determinazione positiva dell'equivalenza permette a tali gruppi, quando la deduzione e l'aggregazione sono il metodo di consolidamento autorizzato per la loro informativa di gruppo, di tenere conto del calcolo dei requisiti patrimoniali e del capitale disponibile (fondi propri) ai sensi delle norme della giurisdizione terza, anziché determinarli sulla base della direttiva 2009/138/CE, ai fini del calcolo dei requisiti di solvibilità del gruppo e dei fondi propri ammissibili.

L'articolo 227, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE prevede una determinazione dell'equivalenza provvisoria a durata prestabilita per le giurisdizioni o i paesi terzi i cui regimi di solvibilità per il settore assicurativo soddisfano taluni criteri. Una determinazione dell'equivalenza provvisoria è valida per un periodo di 10 anni con possibilità di rinnovo.

Per valutare l'equivalenza temporanea a norma dell'articolo 172, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE e l'equivalenza provvisoria a norma dell'articolo 227, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE, è necessario prendere in considerazione una serie di criteri. Tali criteri comprendono determinati requisiti comuni, in particolare per quanto riguarda il regime di solvibilità vigente e i poteri, le risorse e le competenze dell'autorità di vigilanza. Altri criteri sono specifici per ciascuno dei due tipi di equivalenza, in particolare quelli relativi alla convergenza verso un regime totalmente equivalente, allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza e al segreto professionale.

Il regime di solvibilità giapponese è stabilito dall'Insurance Business Act e dall'Insurance Business Ordinance, modificati da ultimo nel 2010. Esiste un regime di licenze globale per l'autorizzazione degli assicuratori. In Giappone per svolgere l'attività di riassicurazione è necessaria una licenza di assicurazione non vita. La governance, la gestione del rischio e gli obblighi di informativa sono parzialmente stabiliti dalle Supervisory Guidelines della Japan Financial Services Agency (JFSA). Le Supervisory Guidelines non hanno valore giuridico ma vengono monitorate attentamente dalla JFSA, che ha il potere di imporre misure correttive qualora lo reputi opportuno.

A marzo del 2015 l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha fornito alla Commissione una consulenza sul sistema di regolamentazione e di vigilanza per le imprese di assicurazione e riassicurazione vigente in Giappone, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio2. Successivamente l'EIOPA ha anche assistito la Commissione e fornito un ulteriore contributo per quanto riguarda la valutazione del settore assicurativo giapponese ai sensi dell'articolo 227, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE. La Commissione ha fondato la propria valutazione sulle informazioni fornite dall'EIOPA.

Il Giappone ha un'autorità indipendente di vigilanza delle assicurazioni, la JSFA, dotata dei poteri e delle risorse necessarie per svolgere i propri compiti. Nel 2013 la JFSA aveva circa 100 unità di personale dedicate a tempo pieno alla vigilanza sulle assicurazioni, e altro personale disponibile all'interno dell'organizzazione. I suoi poteri d'indagine comprendono ispezioni in loco, e tra le sanzioni figurano ordinanze amministrative che possono arrivare fino al ritiro della licenza e sanzioni individuali. La JSFA può anche trasmettere documenti alla magistratura inquirente.

Gli assicuratori e i riassicuratori devono presentare relazioni esaustive alla JFSA, la quale dispone di ampi poteri per ristrutturare o liquidare gli assicuratori e i riassicuratori in difficoltà, poteri che sono stati utilizzati in modo efficace nei confronti di una serie di imprese di assicurazione del ramo vita in gravi difficoltà nel corso degli ultimi decenni.

La JSFA ha concluso una serie di accordi di cooperazione con altre autorità di vigilanza di tutto il mondo. A partire dal 2011, è uno dei firmatari del protocollo d'intesa multilaterale dell'International Association of Insurance Supervisors (Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni) in materia di scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza del settore assicurativo. Inoltre ha stipulato vari accordi di cooperazione bilaterali o multilaterali con altre autorità di vigilanza, anche dell'Unione.

Il personale della JFSA è soggetto a norme rigorose in materia di segreto professionale. Le norme e le prassi della JFSA tutelano adeguatamente le informazioni riservate fornite dalle autorità di vigilanza estere. Tutto il personale, anche quello non più in servizio presso la JFSA, è tenuto a tutelare la riservatezza delle informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni. La divulgazione non autorizzata può comportare sanzioni disciplinari, indagini penali e condanne. Le informazioni ricevute da autorità di vigilanza estere e indicate come riservate sono trattate di conseguenza e utilizzate soltanto per gli scopi concordati con le suddette autorità.

La valutazione delle attività delle imprese di assicurazione sia vita che non vita è effettuata in conformità dei principi contabili generalmente accettati giapponesi. La maggior parte delle attività (ma non tutte) è valutata al valore equo. In determinate circostanze, talune classi di attività (quali obbligazioni e prestiti) sono valutate al valore contabile. Quando le attività sono valutate al costo storico, viene presa in considerazione la maggior parte degli utili e delle perdite non realizzati per determinare i fondi propri disponibili. Le riserve tecniche del ramo vita e del ramo non vita a lungo termine sono attualizzate. Il tasso di attualizzazione che deve essere utilizzato per l'attualizzazione delle riserve tecniche è fissato periodicamente dalla JFSA. A partire dalla data del contratto, le riserve tecniche possono essere riviste solamente al rialzo (il valore loro attribuito non è mai inferiore a quello determinato alla data del contratto). Pertanto l'evoluzione del mercato e altri sviluppi che potrebbero tradursi in una riduzione delle riserve tecniche (come un aumento dei tassi d'interesse) non sono presi in considerazione. Le imprese di assicurazione sono inoltre tenute ad analizzare i flussi di cassa futuri in ogni esercizio finanziario dal punto di vista dell'adeguatezza delle riserve tecniche e, ove necessario, ad accumulare riserve supplementari.

Sia per le imprese di assicurazione vita che per quelle non vita, gli interventi di vigilanza possono essere attivati da tre diverse soglie, definite come diversi rapporti del margine di solvibilità (Solvency Margin Ratios, SRM), espresso come rapporto del doppio dei fondi propri diviso per un requisito patrimoniale denominato «rischio totale». Il parametro del «rischio totale» copre i rischi di sottoscrizione, i rischi di tasso di interesse e di mercato, il rischio operativo e il rischio di catastrofe. Per i rischi di catastrofe e garanzia minima sono accettati i modelli interni. La JSFA ha il potere di imporre determinate misure correttive anche se non è stata superata la soglia più elevata per gli interventi di vigilanza (SRM al di sopra del 200 %), ad esempio richiedendo agli assicuratori di adottare misure atte a migliorare la redditività, il rischio di credito, la stabilità o il rischio di liquidità. Quando l'SRM è inferiore allo 0 %, la JSFA può ordinare la sospensione totale o parziale dell'attività.

Gli assicuratori giapponesi sono tenuti a gestire i rischi a livello individuale e globale attraverso un piano di gestione del rischio di impresa. Gli assicuratori devono provvedere, in modo sistematico e globale, a un'adeguata gestione dei rischi, valutando se vengano affrontati i rischi pertinenti, verificando l'obiettività e l'adeguatezza delle norme di quantificazione e analizzando l'adeguatezza patrimoniale futura alla luce delle questioni relative alle strategie aziendali a medio e lungo termine e al contesto imprenditoriale. La JFSA prevede inoltre che gli assicuratori effettuino una valutazione interna del rischio e della solvibilità e che riferiscano sui risultati ottenuti al consiglio di amministrazione.

Gli assicuratori giapponesi sono tenuti per legge a presentare alla JSFA relazioni semestrali e annuali. Inoltre ogni anno agli assicuratori è richiesto di redigere alcuni documenti giustificativi e di tenerli a disposizione del pubblico presso la propria sede sociale.

Il regime di solvibilità giapponese è in fase di evoluzione. I requisiti di solvibilità a livello di gruppo sono stati introdotti nel 2010. Dal 2011, quando l'EIOPA ha avviato la valutazione dell'equivalenza del sistema di vigilanza giapponese in relazione all'articolo 172 della direttiva 2009/138/CE, il Giappone ha intrapreso riforme volte a migliorare il proprio regime di solvibilità. Nel 2011, nel 2012 e nel 2014 sono state realizzate diverse relazioni e prove sul campo su un bilancio sulla base di valutazioni economiche. Gli emendamenti attualmente allo studio inducono a ritenere che gli sviluppi futuri del regime di solvibilità giapponese produrranno una maggiore convergenza con la direttiva 2009/138/CE.

A seguito di questa valutazione, il regime di solvibilità del settore delle assicurazioni e delle riassicurazioni del Giappone dovrebbe essere considerato conforme ai criteri di equivalenza temporanea di cui all'articolo 172, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE, e di equivalenza provvisoria di cui all'articolo 227, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE.

Il periodo di equivalenza temporanea stabilito dalla presente decisione si conclude il 31 dicembre 2020, conformemente all'articolo 172, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE.

Il periodo di equivalenza provvisoria stabilito dalla presente decisione dovrebbe essere di 10 anni, conformemente all'articolo 227, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il regime di solvibilità in vigore in Giappone che si applica alle attività di riassicurazione delle imprese con sede in Giappone e regolamentato dall'Insurance Business Act è considerato temporaneamente equivalente al regime stabilito dal titolo I della direttiva 2009/138/CE.

L'equivalenza temporanea di cui al primo comma termina il 31 dicembre 2020.

Art. 2

Il regime di solvibilità in vigore in Giappone che si applica alle attività di assicurazione delle imprese con sede in Giappone e regolamentato dall'Insurance Business Act è considerato provvisoriamente equivalente al regime stabilito dal titolo I, capo VI, della direttiva 2009/138/CE.

L'equivalenza provvisoria di cui al primo comma è concessa per un periodo di 10 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker