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Decisione (UE) 2015/2288 del Consiglio del 30 novembre 2015 relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2017, l'importo per il 2016, la prima quota per il 2016 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui per gli anni 2018 e 2019

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE1 («accordo interno»), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo2 («regolamento finanziario dell'11o FES»), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 21 a 24 del regolamento finanziario dell'11o FES, la Commissione deve presentare una proposta in cui vengono specificati il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri per il 2017, l'importo del contributo per il 2016, l'importo della prima quota del contributo per il 2016 e una previsione indicativa non vincolante dei contributi per gli anni 2018 e 2019.

Conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11o FES, la Banca europea degli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11o FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a titolo del 10o FES.

Il 10 novembre 2014 il Consiglio ha adottato una decisione che fissa il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2016 a 3350000000 EUR per la Commissione e 250000000 EUR per la BEI.

Conformemente all'articolo 1, secondo comma, della decisione 2013/759/UE del Consiglio3, le quote dei contributi degli Stati membri previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo interno dell'8o, del 9o e del 10o FES devono essere ridotte di conseguenza dopo l'entrata in vigore dell'accordo interno dell'11o FES. Le riduzioni avranno un impatto sui contributi degli Stati membri per il 2015, 2016 e 2017 sulla base dell'opzione di aggiustamento scelta dai singoli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2017 è fissato a 3850000000 EUR per la Commissione e a 150000000 EUR per la BEI.

Art. 2

L'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2016 è fissato a 3600000000 EUR. Esso è ripartito come segue: 3450000000 EUR per la Commissione e 150000000 EUR per la BEI.

Art. 3

I contributi individuali al FES che gli Stati membri versano alla Commissione e alla BEI a titolo della prima quota per il 2016 sono riportati nell'allegato della presente decisione.

I pagamenti di tali contributi possono essere combinati con gli aggiustamenti nell'ambito dell'applicazione della detrazione dei fondi a norma della decisione 2013/759/UE, previa comunicazione alla Commissione di un piano di aggiustamento da parte dei singoli Stati membri al momento dell'adozione della terza quota per il 2015.

Art. 4

La previsione indicativa per l'importo annuo dei contributi previsti è fissata per il 2018 a 4150000000 EUR per la Commissione e a 250000000 EUR per la BEI e per il 2019 a 4150000000 EUR per la Commissione e a 300000000 EUR per la BEI.

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2015 Per il Consiglio Il presidente É. Schneider