Decisione (UE) 2015/2367 del Consiglio del 30 novembre 2015 relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, relativa alla decisione n. 1/2015, per quanto riguarda la modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli1 («accordo agricolo») è entrato in vigore il 1o giugno 2002.
Ai sensi dell'allegato 11, articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo agricolo, il comitato misto veterinario («comitato misto veterinario») è incaricato di esaminare tutte le questioni attinenti a tale allegato e alla sua applicazione e di assumere gli incarichi ivi previsti. L'articolo 19, paragrafo 3, di tale allegato autorizza il comitato misto veterinario a modificarne le appendici dell'allegato 11, in particolare per adeguarle e aggiornarle.
L'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione2 prevede che la posizione della Comunità in sede di comitato misto veterinario debba essere adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.
L'Unione europea dovrebbe adottare la posizione che deve essere assunta in sede di comitato misto veterinario per quanto riguarda le modifiche necessarie.
La decisione n. 1/2015 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo agricolo («decisione n. 1/2015 del comitato misto veterinario») dovrebbe entrare in vigore il giorno dell'adozione.
Per evitare l'interruzione di pratiche esistenti e ben funzionanti e garantire una continuità giuridica che non causerebbe alcuna prevedibile conseguenza negativa, la decisione n. 1/2015 del comitato misto veterinario dovrebbe prevedere l’applicazione retroattiva di tale decisione con effetto dal 1o gennaio 2015,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto veterinario istituito dall'allegato 11, articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo agricolo per quanto riguarda la modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell'allegato 11 si basa sul progetto di decisione del comitato misto veterinario accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2015 Per il Consiglio Il presidente É. SCHNEIDER