Decisione di esecuzione (UE) 2015/2348 del Consiglio del 10 dicembre 2015 che modifica la decisione di esecuzione 2013/53/UE, che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea in particolare l'articolo 291, paragrafo 2,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto1, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
A norma dell'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 14 della seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio2 possono concedere una franchigia d'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 5000 EUR.
Con la decisione di esecuzione 2013/53/UE del Consiglio3, il Regno del Belgio è stato autorizzato, fino al 31 dicembre 2015 e come deroga, ad esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 25000 EUR. Tale misura consentirebbe di esonerare detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE. Il Belgio non ha usato la soglia massima autorizzata ma ha applicato, a decorrere dal 1o aprile 2014, una soglia di 15000 EUR.
Con lettere protocollate dalla Commissione il 15 luglio 2015 e il 20 agosto 2015, il Belgio ha chiesto nuovamente l'autorizzazione ad applicare una soglia di esenzione pari a 25000 EUR.
Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 3 settembre 2015 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Belgio. Con lettera del 4 settembre 2015 la Commissione ha comunicato al Belgio di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
Secondo le informazioni comunicate dal Belgio, 18942 soggetti passivi supplementari hanno beneficiato dell'applicazione dell'aumento della soglia a 15000 EUR che ha comportato una riduzione stimata del suo gettito fiscale dell'IVA pari a circa lo 0,0188 % nel 2014.
Dato che l'applicazione di tale soglia ha comportato una riduzione degli obblighi in materia di IVA per le imprese più piccole che non hanno optato per il regime normale di applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE, è opportuno autorizzare il Belgio ad applicare una soglia di 25000 EUR, in quanto essa ridurrebbe ulteriormente gli obblighi in materia di IVA per le piccole imprese. Ciò sarebbe in linea con gli obiettivi della comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 «“Pensare anzitutto in piccolo” — Uno “Small Business Act” per l'Europa».
Secondo il Belgio, la misura di deroga avrà solo un effetto trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale nella fase del consumo finale.
La misura di deroga non inciderà negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto il Belgio effettuerà il calcolo della compensazione in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio4.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/53/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
All'articolo 2, secondo comma, della decisione di esecuzione 2013/53/UE, la data del «31 dicembre 2015» è sostituita da quella del «31 dicembre 2018».
Art. 2
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2015 Per il Consiglio Il presidente F. Bausch