Decisione (UE) 2015/2443 del Consiglio dell'11 dicembre 2015 relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, per quanto riguarda il titolo V di detto accordo di associazione
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L'articolo 464, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra1 («accordo»), prevede l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo.
L'articolo 3 della decisione 2014/492/UE del Consiglio2 indica le parti dell'accordo che devono essere applicate in via provvisoria.
L'articolo 462 dell'accordo prevede che l'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo in relazione alle parti del territorio della Repubblica di Moldova sulle quali il governo della stessa non esercita un controllo effettivo abbia inizio una volta che la Repubblica di Moldova abbia garantito la piena attuazione e l'applicazione del titolo V su tutto il suo territorio.
L'articolo 462 dell'accordo dispone inoltre che il consiglio di associazione adotti una decisione per determinare il momento in cui risultano garantite la piena attuazione e applicazione del titolo V dell'accordo in tutto il territorio della Repubblica di Moldova.
La Repubblica di Moldova ha informato la Commissione europea che sarà in grado di garantire la piena attuazione e applicazione del titolo V dell'accordo in tutto il suo territorio dal 1o gennaio 2016.
È necessario controllare e riesaminare regolarmente l'applicazione del titolo V dell'accordo in relazione a tutto il territorio della Repubblica di Moldova.
È pertanto opportuno definire la posizione dell'Unione in merito all'applicazione del titolo V dell'accordo in tutto il territorio della Repubblica di Moldova,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 434 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito alla piena attuazione ed esecuzione e all'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo in tutto il territorio della Repubblica di Moldova si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione in sede di consiglio di associazione possono accettare modifiche tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del consiglio.
Art. 2
La Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del titolo V dell'accordo in tutto il territorio della Repubblica di Moldova entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente decisione e successivamente una volta all'anno. Se la Repubblica di Moldova non garantisce più la piena attuazione e applicazione del titolo V dell'accordo in relazione alle zone della Repubblica di Moldova sulle quali non esercita un controllo effettivo, i rappresentanti dell'Unione in sede di consiglio di associazione possono, conformemente a una decisione che deve essere adottata a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato, chiedere al consiglio stesso di riconsiderare la prosecuzione dell'applicazione del titolo V dell'accordo nelle zone interessate.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015 Per il Consiglio Il presidente F. Bausch