Decisione (UE) 2016/290 della Commissione del 16 dicembre 2015 sulle misure di aiuto attuate dal Verband der deutschen Milchwirtschaft e.V. in relazione alla Milch- und Fettgesetz (legge sul latte e sulle materie grasse) SA.35484 (2013/C) [ex SA.35484 (2012/NN)] [notificata con il numero C(2015) 9052] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma del suddetto articolo1,
1. PROCEDIMENTO
Con lettere del 28 novembre 2011 e del 27 febbraio 2012, la Commissione europea (in appresso: «la Commissione») ha chiesto alla Germania di fornire ulteriori informazioni in merito alla relazione annuale del 2010 sugli aiuti di Stato nel settore agricolo che la Germania aveva presentato ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio2. Le autorità tedesche hanno risposto alle domande della Commissione con lettere del 16 gennaio 2012 e del 27 aprile 2012. Dalle risposte fornite è emerso che la Germania aveva concesso aiuti di Stato al settore lattiero-caseario tedesco sulla base della Gesetz über den Verkehr mit Milch, Milcherzeugnissen und Fetten (in appresso «MFG» o «legge sul latte e sulle materie grasse») del 1952.
Con lettera del 2 ottobre 2012, la Commissione ha comunicato alla Germania che le misure in questione erano state registrate come aiuti non notificati con il numero SA.35484 (2012/NN). La Germania ha presentato ulteriori informazioni con lettere del 16 novembre 2012, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19 febbraio, 21 marzo, 8 aprile, 28 maggio, 10 e 25 giugno e 2 luglio 2013.
Con lettera del 17 luglio 2013 [C(2013) 4457 final], la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE in considerazione di determinate sottomisure attuate in conformità alla MFG (in appresso: «decisione di avvio del procedimento»). Con la medesima lettera, la Commissione ha dichiarato che ulteriori sottomisure sono compatibili con il mercato interno per il periodo tra il 28 novembre 2001 e il 31 dicembre 2006, oppure per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2007, oppure per entrambi i periodi, oppure non rappresentano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, oppure che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato (in appresso: «decisione positiva»).
Per tutte le altre sottomisure, incluse le azioni su cui si basa la presente decisione e attuate nel periodo a decorrere dal 28 novembre 2001 dall'associazione tedesca del settore lattiero-caseario Verband der deutschen Milchwirtschaft e.V. (in appresso: «VDM») in relazione alla MFG, nella propria decisione di avvio del procedimento la Commissione ha presunto l'esistenza di un aiuto e ha espresso perplessità circa la sua compatibilità con il mercato interno.
Con lettera del 20 settembre 2013, la Germania ha preso posizione in merito alla decisione di avviare il procedimento.
La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea3. La Commissione ha invitato le parti interessate a prendere posizione entro un mese.
Alla Commissione sono pervenute in totale 19 osservazioni delle parti interessate. Una delle parti interessate ha pregato la Commissione di non rivelare la propria identità, fornendo valide ragioni al riguardo. Sei osservazioni, ricevute tra il 6 e il 10 febbraio 2014, facevano riferimento alle sottomisure concernenti la VDM.
Le osservazioni pervenute sono state inoltrate alla Germania con lettere del 27 febbraio, 3 marzo e 3 ottobre 2014, senza rivelare l'identità della summenzionata parte interessata.
In un primo momento, la Germania non si è espressa sulle osservazioni presentate dalle parti interessate nel febbraio 2014. Con lettera del 3 dicembre 2014, la Germania ha preso posizione relativamente ad un'osservazione integrativa dell'8 luglio 2014.
Mediante richiesta di informazioni del 6 giugno 2014, la Commissione ha invitato la Germania a fornire ulteriori ragguagli che sono stati trasmessi dalle autorità tedesche con lettera del 16 luglio 2014.
2. DESCRIZIONE
Di seguito vengono descritte le azioni attuate dalla VDM in relazione alla Milch- und Fettgesetz, contrassegnate nella decisione di avvio del procedimento come sottomisure BW 6, BY 9, HE 5, NI 10, NW 9, RP 8, SL 6 e TH 6 e relativamente alle quali la Commissione ha sollevato dubbi circa la compatibilità con il mercato interno.
Motivazioni dell'avvio del procedimento da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE
La MFG è una legge federale entrata in vigore nel 1952 e da allora più volte modificata, da ultimo il 31 ottobre 2006. Tale legge rappresenta il quadro giuridico delle misure in oggetto e ha durata illimitata.
Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, la MFG autorizza i Länder tedeschi ad imporre un prelievo sul latte nei confronti dei centri di raccolta sulla base dei quantitativi di latte conferiti. Secondo le informazioni fornite dalle autorità tedesche, nove Länder (su sedici) si sono avvalsi di questa autorizzazione, vale a dire Baden-Württemberg, Baviera, Brandeburgo, Assia, Bassa Sassonia, Renania settentrionale-Vestfalia, Renania-Palatinato, Saarland e Turingia. I prelievi riscossi dai Länder ammontano ad un massimo di 0,0015 EUR per kg di latte.
La Germania ha argomentato che il prelievo sul latte imposto nei rispettivi Länder non è applicabile ai prodotti importati. Per contro, i prodotti di esportazione possono essere assoggettati al prelievo sul latte.
L'articolo 22, paragrafo 2, della MFG prevede che i fondi provenienti dal prelievo sul latte possano essere utilizzati solo per:
1. la promozione e la salvaguardia della qualità in base a determinate disposizioni attuative;
2. il miglioramento delle condizioni igieniche nella fase di raccolta, conferimento, trattamento e trasformazione nonché commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
3. i controlli della qualità del latte;
4. la consulenza alle aziende su questioni relative al settore lattiero-caseario e la formazione permanente dei giovani che aspirano a svolgere lavori in questo settore;
5. la pubblicità per incrementare il consumo di latte e dei prodotti lattiero-caseari;
6. l'esecuzione dei compiti affidati in base alla normativa sul latte e sulle materie grasse.
L'articolo 22, paragrafo 2 bis, della MFG prevede che, in deroga a quanto prescritto dal paragrafo 2, i fondi previsti dal paragrafo 1 possano essere utilizzati anche per:
1. ridurre i maggiori costi strutturali in materia di raccolta di latte e panna (crema) dal produttore all'azienda lattiero-casearia,
2. ridurre i costi di trasporto più elevati per la consegna del latte tra aziende lattiero-casearie, qualora la consegna sia necessaria per garantire l'approvvigionamento di latte destinato al consumo nel territorio di vendita delle aziende lattiero-casearie destinatarie e
3. promuovere la qualità nella commercializzazione centralizzata di prodotti lattiero-caseari.
L'articolo 22, paragrafo 4, della MFG prevede che i contributi e le imposte versati dalle aziende lattiero-casearie o dalle loro associazioni alle istituzioni del settore per gli scopi elencati al paragrafo 2 vengano compensati, in tutto o in parte, con il gettito proveniente dal prelievo sul latte.
La Germania ha dichiarato che il finanziamento da parte della VDM nel quadro dell'articolo 22, paragrafo 2, punto 6, della MFG è un caso di cosiddetta gestione della prestazione (e non di gestione dell'intervento, la quale limita i diritti dell'interessato, bensì di attribuzione ai cittadini di un diritto a ricevere prestazioni). Secondo le autorità tedesche non è necessaria una base giuridica materiale, in quanto la riserva di legge di cui all'articolo 20, paragrafo 3 della Legge fondamentale tedesca non riguarda questo settore. L'autorizzazione contenuta nei bilanci dei Länder in questione e la corrispondente concessione mediante atto amministrativo sarebbero in questo caso sufficienti.
I fondi sono stati messi a disposizione secondo quanto stabilito dai regolamenti finanziari vigenti nei singoli Länder.
La base giuridica per l'applicazione del prelievo sul latte nei diversi Länder è costituita dai seguenti regolamenti:
Baden-Württemberg: Verordnung des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum über die Erhebung von milchwirtschaftlichen Umlagen (regolamento del ministero per le politiche alimentari e lo sviluppo rurale sull'applicazione dei prelievi nel settore lattiero-caseario) del 18 maggio 2004 (GBl. pag. 350), modificato dal regolamento del 24 gennaio 2006 (GBl. pag. 40).
Baviera: Verordnung über eine Umlage für Milch — BayMilchUmlV (regolamento relativo al prelievo sul latte) del 17 ottobre 2007.
Assia: Verordnung über die Erhebung einer Umlage zur Förderung der Milchwirtschaft (regolamento sull'applicazione di un prelievo sul latte per promuovere il settore lattiero-caseario) del 1o dicembre 1981.
Bassa Sassonia Verordnung über die Erhebung einer Umlage auf dem Gebiet der Milchwirtschaft (regolamento sull'applicazione di un prelievo nel settore lattiero-caseario) del 26 novembre 2004 (Nds. GVBl. n. 36/2004, pag. 519), modificato da ultimo dal Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Erhebung einer Umlage auf dem Gebiet der Milchwirtschaft (regolamento recante modifica al regolamento sull'applicazione di un prelievo nel settore lattiero-caseario) del 22 dicembre 2005 (Nds. GVBl. n. 31/2005, pag. 475).
Renania settentrionale-Vestfalia: Verordnung über Umlagen zur Förderung der Milchwirtschaft (regolamento sui prelievi per promuovere il settore lattiero-caseario) del 30 novembre 1965.
Renania-Palatinato: LVO über die Erhebung einer Umlage auf dem Gebiete der Milchwirtschaft (regolamento sull'applicazione di un prelievo nel settore lattiero-caseario) del 15.10.2002, modificato da ultimo dal 1. LVO zur Änderung der LVO über die Erhebung einer Umlage auf dem Gebiete der Milchwirtschaft (primo regolamento recante modifica al regolamento sull'applicazione di un prelievo nel settore lattiero-caseario) del 4.7.2009.
Saarland: Verordnung über die Erhebung einer Umlage auf dem Gebiet der Milchwirtschaft (regolamento sull'applicazione di un prelievo nel settore lattiero-caseario) del 9 dicembre 1982.
Turingia: Thüringer Verordnung über die Erhebung einer Umlage zur Förderung der Milchwirtschaft (regolamento della Turingia sull'applicazione di un prelievo per favorire il settore lattiero-caseario) del 29 dicembre 1999.
I Länder Baden-Württemberg, Baviera, Assia, Bassa Sassonia, Renania settentrionale-Vestfalia, Renania-Palatinato, Saarland e Turingia concedono aiuti finanziari per le misure in oggetto eseguite dalla VDM. Le risorse di bilancio impiegate in totale tra il 2001 e il 2011 (per tutti i Länder) ammontavano a circa 4 milioni di EUR.
La Germania ha altresì dichiarato che nei Länder che non applicano i prelievi sul latte, la VDM riceve pagamenti su base volontaria dall'associazione dei produttori lattieri dello Schleswig-Holstein (Milcherzeugervereinigung in Schleswig-Holstein e.V)., dal sindacato professionale del settore lattiero-caseario del Land Meclemburgo-Pomerania occidentale (Arbeitsgemeinschaft Milch e.V.), dall'associazione di vigilanza di Berlino-Brandeburgo Landeskontrollverband Berlin-Brandenburg e.V., dalla comunità d'interesse delle associazioni dei produttori (Interessengemeinschaft der Erzeugerzusammenschlüsse in Sachsen e.V.) e dagli operatori del settore lattiero-caseario nel Land Sassonia-Anhalt attraverso l'associazione di categoria del Land Bassa Sassonia Landesvereinigung der Milchwirtschaft. Il calcolo dell'entità dei pagamenti si ottiene in base alla quantità di latte prodotto nel singolo Land, tenendo conto delle disponibilità finanziarie delle rispettive organizzazioni.
Il Land Baden-Württemberg ha precisato inoltre che l'applicazione del prelievo sul latte nel Land è stata sospesa il 31 dicembre 2012. Nel 2013 e nel 2014, il settore lattiero-caseario nel Baden-Württemberg ha contribuito (versando le quote associative) al finanziamento di VDM attraverso l'associazione di settore Milchwirtschaftlichen Verein Baden-Württemberg e.V.
Secondo la Germania, tra i compiti della VDM rientrano in particolar modo:
la tutela e la promozione degli interessi del settore lattiero-caseario;
la consulenza completa su tutte le tematiche concernenti il settore lattiero-caseario, a livello nazionale e internazionale;
la rappresentanza degli interessi nel processo legislativo nei confronti dei ministeri, degli organi parlamentari, dei comitati e gruppi di lavoro di associazioni e organizzazioni tecniche di categoria, sia nazionali che internazionali;
l'organizzazione di manifestazioni su sviluppi e tendenze attuali.
Secondo quanto riferito dalle autorità tedesche, la VDM fa parte della Federazione internazionale dell'industria del latte (FIL-IDF) e rappresenta il comitato nazionale tedesco all'interno di tale organizzazione. In particolare, la VDM ha la responsabilità di coordinare a livello globale la collaborazione prestata dalla Germania nell'ambito dell'IDF. La VDM nomina gli esperti che faranno parte degli organismi dell'IDF per conto delle associazioni aderenti e del governo federale e prende posizione su richieste internazionali presentate al comitato nazionale tedesco. In tale sede, la VDM rappresenta gli interessi dell'intero settore lattiero-caseario di concerto con i propri membri e in stretta collaborazione con il governo federale e i rappresentanti dei Länder.
Inoltre, la VDM si occupa, in rappresentanza dell'intero settore, della normalizzazione e standardizzazione, a livello nazionale e internazionale, in collaborazione con le organizzazioni di normalizzazione competenti, quali ad esempio ISO, IDF, CEN e DIN. La VDM fornisce altresì consulenza al governo federale e all'IDF nel Codex Alimentarius. Mediante pareri, guide e documenti di orientamento, la VDM contribuisce sostanzialmente a far sì che il settore lattiero-caseario e le autorità definiscano un linguaggio comune per valutare i parametri rilevanti in materia di ambiente e sicurezza. Infine, la VDM redige il materiale di formazione per il settore e segue l'intero processo di normalizzazione tecnica. Le norme tecniche, sottolinea la Germania, sono indispensabili per il settore lattiero-caseario. Esse garantiscono infatti la produzione di alimenti più sicuri e qualitativamente superiori.
La VDM costituisce altresì una rete comprendente le associazioni aderenti, i rappresentanti della federazione, i Länder e gli scienziati. A tutti i partecipanti viene fornita consulenza circa gli orientamenti in materia di legislazione alimentare nazionale e internazionale, studio scientifico e analisi del latte, dell'alimentazione, nonché relativamente a questioni inerenti l'ambiente, il clima e il benessere degli animali. A tale riguardo, la VDM favorisce la cooperazione tra tutti gli operatori di settore. Tra gli scopi dell'associazione, secondo quanto riferisce la Germania, rientrano anche il sostegno e la promozione del progresso tecnico del settore lattiero-caseario.
Appartengono alla VDM in qualità di membri solo associazioni e organismi scientifici. Non vi fanno parte imprese operanti nella produzione, trasformazione o commercializzazione del latte. Secondo quanto riportato nel sito web della VDM, tra i membri dell'associazione figurano ad esempio il Milchindustrie-Verband e.V. (associazione tedesca dell'industria lattiero-casearia tedesca), il Deutsche Bauernverband e.V. (associazione degli agricoltori tedeschi), il Bundesverband der Privaten Milchwirtschaft e.V. (associazione federale degli operatori del settore lattiero-caseario), il ZV Deutscher Milchwirtschaftler e.V. (associazione centrale dell'industria del latte tedesca), il Bundesverband Molkereiprodukte (associazione federale dei prodotti caseari) e la Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rinderzüchter e.V. (gruppo di lavoro degli allevatori bovini).4
La Germania ritiene che il sostegno finanziario dato alla VDM non costituisca aiuto di Stato in quanto la VDM non è un'impresa, ossia non è un operatore economico e non svolge alcuna attività economica. La VDM è un'unione a più livelli di soggetti della catena del valore del settore lattiero-caseario in Germania che tuttavia non svolge un'attività economica. In base alla normativa tedesca sull'imposizione del reddito delle società, la VDM è riconosciuto come associazione professionale e beneficia pertanto di determinate agevolazioni fiscali che non spettano alle società che svolgono attività economica.
La Germania sostiene che ai sensi dell'articolo 183 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio5 — fatta salva l'applicazione degli articoli 87, 88 e 89 (divenuti articoli 107, 108 e 109) del trattato prevista all'articolo 180 del presente regolamento — uno Stato membro può imporre ai suoi produttori di latte un prelievo a finalità promozionale sui quantitativi di latte o di equivalente latte commercializzati, destinato a finanziare misure relative alla promozione del consumo nella Comunità, all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari e al miglioramento della qualità.
Nelle osservazioni del 20 settembre 2013, la Germania ha asserito che nella prassi decisionale associazioni (come la VDM) e unioni vengono considerate imprese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE solo in casi eccezionali e solo qualora esse stesse svolgano un'attività economica (ad esempio la locazione di immobili; la vendita dei diritti televisivi)6.
Tra le sue attività vi è inoltre la rappresentanza del settore lattiero-caseario a livello nazionale e internazionale (ad esempio nel Codex Alimentarius e nel comitato del DIN). La VDM apporta ai rispettivi organismi i risultati, in forma semplificata e sintetica, delle conoscenze di scienziati ed esperti indipendenti esterni. L'associazione offre perizie e consulenze ai ministeri federali e nazionali.
Tali attività non vengono svolte a beneficio di singole imprese ma corrispondono piuttosto ai tipici compiti (senza scopo di lucro) di un'associazione. Secondo la Germania sarebbe un errore considerare l'attività della VDM alla stregua di quella di un'organizzazione lobbistica professionale del settore lattiero-caseario, la cui prestazione sul mercato possa essere «acquistata». I suoi membri non potrebbero ricorrere ad un altro «prestatore di servizi» per ottenere le prestazioni rese dalla VDM. Pertanto, argomenta la Germania, non esisterebbe alcuna concorrenza. La VDM non è quindi un operatore economico.
Inoltre, secondo le autorità tedesche, nemmeno le aziende lattiero-casearie beneficiano delle prestazioni fornite dalla VDM. In particolare, l'associazione non offre «servizi di consulenza mirata» alle imprese del settore lattiero-caseario. Piuttosto, l'attività della VDM è di natura generale. La VDM informa tutti i soggetti interessati e quindi, in ultima analisi, la collettività sugli orientamenti in materia di legislazione alimentare nazionale e internazionale, studio scientifico e analisi del latte, dell'alimentazione, nonché relativamente a questioni inerenti l'ambiente, il clima e il benessere degli animali. A tal fine, l'associazione diffonde le informazioni in primo luogo attraverso le pubblicazioni disponibili in generale (via Internet), nonché mediante l'organizzazione di conferenze. L'associazione svolge in tal modo il compito di «moltiplicatore», tipico delle associazioni e d'importanza fondamentale per rendere disponibili le informazioni alla collettività.
Questa forma generale «aperta» di «consulenza» non è una prestazione commerciale di cui beneficia il settore lattiero-caseario. Non può essere paragonata ad una consulenza «mirata» quale quella fornita dalle società di consulenza alle imprese. A parere della Germania, gli eventuali vantaggi di cui dovessero beneficiare le imprese del settore lattiero-caseario attraverso le informazioni diffuse dall'associazione non sono rilevanti sotto il profilo degli aiuti. Non si conoscono neanche decisioni della Commissione o degli organi giurisdizionali unionali in cui venga esplicitata una comprensione così ampia di aiuti.
È esclusa anche l'ipotesi di un aiuto indiretto. Ciò presupporrebbe infatti che il ricorso a un soggetto terzo sia finalizzato proprio ad avvantaggiare il destinatario indiretto dell'aiuto o che tale vantaggio per un'impresa o comparto produttivo sia insito nella misura. Non è questo il caso nella fattispecie in esame. Eventuali vantaggi riflessi di misure quali l'informazione generale sugli orientamenti in materia di legislazione alimentare nazionale e internazionale, studio scientifico e analisi del latte, dell'alimentazione, nonché relativamente a questioni inerenti l'ambiente, il clima e il benessere degli animali, non sono specifici e non potrebbero perciò giustificare un aiuto. Inoltre, in quanto misure generali non hanno effetti distorsivi sulla concorrenza.
Nel caso in esame, a parere della Germania, non sussisterebbero elementi atti a giustificare l'ipotesi che si intendesse ottenere o che si fosse effettivamente ottenuto un vantaggio distorsivo sulla concorrenza in favore di determinate imprese. Piuttosto, secondo le autorità tedesche i contributi alla VDM servivano a garantire che l'associazione potesse svolgere le attività non economiche descritte in precedenza.
Motivazioni dell'avvio del procedimento da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE
Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione afferma che la VDM presta servizi in quanto rappresenta il settore lattiero-caseario tedesco su diversi livelli, nonché servizi di consulenza mirati in relazione alla produzione lattiero-casearia. I destinatari finali di queste prestazioni sono l'intero settore lattiero-caseario tedesco, in particolare le aziende lattiero-casearie, le quali sono, appunto, imprese. Inoltre è risultato che sono soddisfatte tutte le condizioni per la sussistenza di un aiuto.
Osservazioni della VDM
Con lettera del 6 febbraio 2014, la VDM ha preso posizione sui contributi concessi come descritto in appresso.
I fondi erogati alla VDM e provenienti dal prelievo sul latte non possono essere considerati aiuti in favore della VDM. La VDM non è un'impresa ai sensi dell'articolo 107 del TFUE; in ogni caso, le attività della VDM finanziate con i fondi del prelievo sul latte non costituivano alcuna attività imprenditoriale, ossia un'attività economica che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato. Ciò significa che in ogni caso la VDM non è da considerarsi un'impresa per quanto concerne le attività finanziate con il prelievo sul latte, poiché la caratteristica di impresa deve essere sempre accertata in funzione di una determinata attività.
La VDM non offre servizi su un mercato. L'attività della VDM è piuttosto quella tipica di un'associazione. Come federazione la VDM riunisce e rappresenta il settore lattiero-caseario in Germania. Sarebbe perciò un errore considerare quest'attività basata sulla struttura associativa della VDM come un «servizio» fornito ai suoi membri. Sulla base della propria struttura associativa la VDM svolge piuttosto il compito della formazione di opinioni in modo democraticamente legittimato per il settore lattiero-caseario in ambiti quali, ad esempio, la legislazione e la normalizzazione. In questo processo di formazione della volontà partecipano anche i rappresentanti della federazione, dei Länder e del mondo scientifico, che sono presenti all'interno dell'associazione (VDM) in parte con poteri consultivi e in parte con diritto di voto. L'attività, tipica delle associazioni, della formazione della volontà e della rappresentazione dei propri membri non costituisce alcuna offerta di un servizio «su un mercato».
Anche considerando attentamente i settori descritti di seguito nel dettaglio nei quali la VDM svolge la propria attività di associazione, risulta evidente che nei settori di attività finanziati con i fondi provenienti dal prelievo sul latte non viene posta in essere un'«attività economica» su un determinato mercato.
Una parte significativa dell'attività della VDM è costituita dalla consulenza completa su tutti i temi del settore lattiero-caseario a livello sia nazionale che internazionale («umfassende Beratung zu allen milchwirtschaftlichen Themen im Vorfeld sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene)». A tale settore di attività affluisce circa il 15 % dei fondi provenienti dal prelievo sul latte, ricevuti dalla VDM. Non si tratta tuttavia di una consulenza fornita alle aziende del settore lattiero-caseario, bensì di una consulenza all'autorità legislativa e regolamentare nazionale e internazionale, ossia di una comunicazione della formazione della volontà e delle conoscenze del settore lattiero-caseario nell'ambito delle attività legislative e di altri tipi di normazione. La VDM si inserisce in questo processo in qualità di soggetto esperto e rappresentante del settore lattiero-caseario tedesco. Tuttavia, anche in questa veste, la VDM non svolge attività di «prestatore di servizi» su un mercato. L'attività della VDM ha per oggetto la comunicazione nell'ambito del processo legislativo delle opinioni formatesi democraticamente all'interno della VDM in virtù della propria struttura associativa. Per questa ragione, la rappresentanza degli interessi dell'intero settore lattiero-caseario nel processo legislativo nei confronti dei ministeri, degli organi parlamentari, dei comitati e gruppi di lavoro di associazioni e organizzazioni tecniche di categoria, sia nazionali che internazionali, non può essere considerata attività economica.
Qualora tuttavia si volesse ravvisare un servizio in quest'attività di consulenza nei confronti degli organismi statali a livello nazionale e internazionale, detti organismi statali in quanto destinatari di tale «servizio di consulenza» non sono imprese e perciò non sono beneficiari di aiuti ai sensi dell'articolo 107 del TFUE. In considerazione dell'attività dell'associazione testé descritta, la VDM non può essere considerata come impresa e neanche come beneficiaria di aiuti idonea. Al contrario, i servizi di consulenza mirati sotto forma di consulenza selettiva fornita ad imprese del settore lattiero-caseario non vengono finanziati con i fondi provenienti dal prelievo sul latte che i Länder mettono a disposizione della VDM.
Inoltre, la VDM si occupa, in rappresentanza dell'intero settore, della normalizzazione e standardizzazione, a livello nazionale e internazionale, in collaborazione con le organizzazioni di normalizzazione competenti, quali ad esempio ISO, IDF, CEN e DIN. La VDM fornisce altresì consulenza al governo federale nel Codex Alimentarius. Oltre a ciò, la VDM partecipa in qualità di consulente del governo federale alle sedute dei seguenti comitati del CODEX:
CCMMP — Milk and Milk Products (Comitato sul latte e i prodotti caseari; soprattutto tra il 2001 e il 2011 sono stati rivisti tutti gli standard dei prodotti lattiero-caseari del CCMMP),
CCFH — Food Hygiene (Comitato sull'igiene del cibo),
CCCF — Contaminants in Foods (Comitato sui contaminanti alimentari),
CCFA — Food Additives (Comitato sugli additivi alimentari),
CCFICS — Food Import Certificates (Comitato sui certificati per l'importazione dei prodotti alimentari),
CCFL- Food Labelling (Comitato sull'etichettatura degli alimenti),
CCGP — General Principles (Comitato sui principi generali),
CCMAS — Methods of Analysis and Sampling (Comitato sui metodi di analisi e campionamento),
CCNFSDU — Nutrition and Foods for Special Dietary Uses (Comitato sull'alimentazione e sugli alimenti per usi dietetici) e
CCRVDF — Residues Veterinary Drugs in Food (Comitato sui residui di farmaci per uso veterinario negli alimenti).
Per questo settore della normalizzazione e standardizzazione a livello nazionale e internazionale viene impiegato circa il 45 % dei fondi ricevuti dalla VDM attraverso il prelievo sul latte. Questo campo di attività relativo alla normalizzazione e alla standardizzazione non può neanch'esso essere considerato come attività economica. La VDM non offre prestazioni sul mercato in tale ambito, bensì rappresenta l'intero settore lattiero-caseario in qualità di federazione con un compito espletato nell'interesse generale. È generalmente riconosciuto che la normalizzazione e standardizzazione in base alle norme ISO, IDF, CEN e DIN nonché al Codex Alimentarius costituiscono attività svolte nell'interesse generale e non misure d'incentivo selettive.
Ad esempio, nello statuto del DIN e.V. si legge che «Aufgabe (Zweck) des DIN … zum Nutzen der Allgemeinheit unter Wahrung des öffentlichen Interesses in geordneten und transparenten Verfahren die Normung und Standardisierung anzuregen, zu organisieren, zu steuern und zu moderieren. Die Arbeitsergebnisse dienen der Innovation, Sicherheit und Verständigung in Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Öffentlichkeit sowie der Qualitätssicherung und Rationalisierung und dem Arbeits-, Umwelt- und Verbraucherschutz.» (Compito — scopo — del DIN è stimolare, organizzare, controllare e moderare la normalizzazione e standardizzazione a vantaggio della collettività e salvaguardando l'interesse pubblico secondo procedure ordinate e trasparenti. I risultati dell'attività servono ad assicurare l'innovazione, la sicurezza e la comprensione nel mondo economico, scientifico, nell'amministrazione e nel pubblico, la garanzia della qualità e la razionalizzazione, nonché a tutelare il lavoro, l'ambiente e i consumatori).
Lo stesso vale per il Codex Alimentarius, il cui compito viene ad esempio descritto nel sito web istituzionale dell'organizzazione nei seguenti termini: «The Codex Alimentarius Commission, established by FAO and WHO in 1963 develops harmonised international food standards, guidelines and codes of practice to protect the health of the consumers and ensure fair practices in the food trade». (Il Codex Alimentarius è stato istituito nel 1963 dall'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura — FAO — e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità — OMS –, con l'obiettivo di sviluppare l'elaborazione di standard alimentari internazionali omogenei e codici di pratica atti a proteggere la salute dei consumatori, garantendo l'applicazione di pratiche leali nel commercio dei prodotti alimentari).
Inoltre, il Codex Alimentarius rappresenta un'importante base sia per la legislazione alimentare, ossia le disposizioni legislative e amministrative sui prodotti alimentari in generale, sia per la sicurezza alimentare in particolare, a livello comunitario e nazionale. In quanto norma internazionale più importante della legislazione alimentare, il Codex Alimentarius deve essere considerato proprio dal punto di vista della sicurezza alimentare e della tutela dei consumatori da parte delle autorità legislative per sviluppare o adeguare il diritto alimentare7.
Un'attività economica della VDM, nel senso di un'offerta di servizi su un determinato mercato, non si configura perciò nemmeno in questo caso, non per ultimo in quanto per una siffatta attività economica relativa alla normalizzazione e alla standardizzazione effettuata nell'interesse generale e in particolare nell'interesse dei consumatori non esiste un mercato8.
Un ulteriore ambito delle attività della VDM consiste nel fornire informazioni generali sul latte e sull'allevamento del bestiame da latte, diffondendo al contempo in forma comprensibile conoscenze scientifiche e nuovi metodi relativi a questo settore. Nel far ciò, la VDM elabora pareri, guide e documenti di orientamento sul tema, al fine di informare in modo facilmente comprensibile tutti i soggetti interessati, inclusi i consumatori, su questioni quali ad esempio le migliori tecniche disponibili per la protezione ambientale, le buone pratiche agricole, il consumo idrico, le emissioni di CO2 e il benessere degli animali nell'allevamento del bestiame da latte, oppure i sistemi di alimentazione per la produzione lattiera. A tale settore di attività affluisce circa il 35 % dei fondi provenienti dal prelievo sul latte, ricevuti dalla VDM.
Neanche tale attività è da intendersi come economica in quanto non consiste nella prestazione di servizi specifici in concorrenza con altri fornitori. Proprio perché non vengono eseguite attività specifiche in favore delle imprese del settore lattiero-caseario bensì piuttosto di qualsiasi soggetto terzo interessato, ossia della collettività, relativamente a tematiche inerenti il settore del latte e dell'allevamento del bestiame da latte, si tratta di un'offerta fornita a titolo gratuito dalla VDM e che non potrebbe essere fornita da un terzo a titolo oneroso. Solamente per determinate pubblicazioni viene richiesto il pagamento di somme di entità modesta.
Inoltre, la VDM sostiene gli scienziati di università statali, in particolare i giovani ricercatori, rimborsando loro previa richiesta una parte delle spese di viaggio per partecipare a manifestazioni relative allo studio scientifico del latte. Poiché in questo caso si tratta del sostegno a privati in un settore non economico, anche in questo caso non sono soddisfatti i requisiti per l'esistenza di un aiuto di Stato.
Per di più, due dipendenti della VDM hanno tenuto lezioni presso la Fachhochschule (scuola tecnica superiore) Hannover; anche in questo caso, non si può considerare tale attività come un'attività economica. In questo settore (sostegno ai giovani ricercatori e alle lezioni dei collaboratori della VDM) è stato impiegato in totale circa il 5 % dei fondi ricevuti dalla VDM e provenienti dal prelievo sul latte.
Nella misura in cui le spese per l'attività della VDM all'interno nell'IDF e la sua funzione di comitato nazionale tedesco all'interno dell'IDF siano state finanziate con i fondi del prelievo sul latte, ad esempio i pareri su questioni internazionali, tale attività fa parte della funzione di consulente della VDM nei confronti di organismi pubblici oppure dell'attività di normalizzazione o di trasmissione delle informazioni generali. Per il resto, la mera partecipazione dei rappresentanti della VDM alle sedute dell'IDF costituisce una semplice attività associativa e non un'attività economica. In questo caso, l'aspetto principale dell'attività all'interno dell'IDF consiste nel contribuire alla normalizzazione internazionale (Codex Alimentarius, ISO, CEN) e alla trasmissione generica di informazioni generali.
Non sussistono inoltre aiuti ad imprese del settore lattiero-caseario. Se gli organismi statali si avvalgono della consulenza della VDM nella fase preparatoria o durante l'iter legislativo o di elaborazione di altre norme, stabilendo di corrispondere alla VDM un contributo obbligatorio al fine di garantirne l'indipendenza, in questo caso non si configura alcun vantaggio statale nei confronti delle imprese che vengono obbligate mediante tale contributo a finanziare il reperimento di informazioni da parte degli organismi statali.
Lo stesso vale per la normalizzazione attuata nell'interesse generale e per il sostegno agli studiosi universitari, soprattutto ai giovani ricercatori. In fin dei conti, anche nel caso della trasmissione delle informazioni non si ottiene un vantaggio specifico per le imprese del settore lattiero-caseario. La trasmissione delle informazioni serve infatti da un lato a sensibilizzare la collettività su temi relativi allo studio scientifico del latte, dall'altro a diffondere la conoscenza sulle prescrizioni, le norme e gli standard vigenti, nonché sui progressi in campo tecnologico, al fine di garantire il mantenimento di standard qualitativi e ambientali elevati nell'interesse generale. Gli eventuali vantaggi che le imprese del settore lattiero-caseario dovessero trarre dalle misure della VDM sono vantaggi riflessi indiretti non misurabili che non sarebbero sufficienti a trasformare tali misure attuate con altre finalità in aiuti di Stato. Inoltre, a questo riguardo — laddove si presumesse l'esistenza di un aiuto in favore del settore lattiero-caseario — è escluso anche il recupero di aiuti di Stato, poiché non è possibile appurare, nemmeno parzialmente, quali imprese abbiano tratto vantaggio e in quale misura dalle misure, tanto più che gli effetti positivi non sarebbero affatto circoscritti alle imprese del settore lattiero-caseario tedesche bensì porterebbero in ogni caso beneficio anche ad imprese straniere, qualora queste operino in Germania, ovvero qualora le attività, come quelle poste in essere nell'ambito della normalizzazione internazionale e nel Codex Alimentarius, producessero comunque effetti a livello internazionale.
Se invece, contrariamente a quanto testé argomentato, si dovesse considerare come aiuti di Stato l'utilizzo delle risorse provenienti dal prelievo sul latte ed erogate alla VDM in virtù delle misure BW 6, BY 9, HE 5, NI 10, NW 9, RP8, SL 6 e TH 6, tali aiuti sarebbero in ogni caso compatibili con le norme secondarie pertinenti.
Se contrariamente al parere rappresentato in questa sede si dovessero considerare come aiuti di Stato alle imprese del settore lattiero-caseario le attività di consulenza fornite dalla VDM, si tratterebbe di assistenza tecnica consentita ai sensi dell'articolo 14 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo per il periodo 2000-20069 (in appresso: «orientamenti comunitari 2000-2006»), rispettivamente della sezione IV.K. degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-201310 (in appresso: «orientamenti 2007-2013»).
Per il periodo 2001-2006 la VDM ha continuato a sostenere che le misure riguardavano esclusivamente il latte quale prodotto di cui all'allegato I. Secondo quanto asserito dalla VDM, le misure avevano per oggetto la diffusione di conoscenze scientifiche, in particolare dei progressi in campo tecnologico e delle best practice su cui devono basarsi le norme e gli standard che la VDM contribuisce a sviluppare o su cui fornisce consulenza, o che devono essere incorporati in nuove proposte legislative. Pertanto, le azioni poste in essere dalla VDM in quest'ambito fanno costantemente riferimento a nuovi metodi ai sensi dell'articolo 14.1 degli orientamenti comunitari 2000-2006. Anche l'attività della VDM nel settore della normalizzazione e della standardizzazione è da classificare come assistenza tecnica in quanto consiste nel definire e diffondere conoscenze scientifiche.
Indipendentemente da ciò, la diffusione di conoscenze scientifiche e di informazioni fattuali generiche (ai sensi della sezione IV.K. degli orientamenti 2007-2013) deve essere considerata come ammessa anche sotto l'aspetto del campo di applicazione temporale degli orientamenti comunitari, riconducendo tale attività al concetto di servizi di consulenza o di istruzione e formazione11.
Una diversa interpretazione dei regolamenti porterebbe del resto anche ad una incongruenza rispetto alle misure pubblicitarie che incidono sul funzionamento del mercato in modo molto più efficace. Tali misure sarebbero state ammesse anche prima del 2007 a norma degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in tale allegato (2001/C-252/03) (gli «orientamenti in materia di pubblicità»). In quanto prodotto eccedentario, il latte soddisfa i criteri positivi necessari per una pubblicità.
Ciò significa che gli Stati membri possono finanziare al 100 % con aiuti di Stato pubblicità generiche nel settore lattiero-caseario, ossia senza riferimenti all'origine o ad imprese, senza ulteriori limitazioni. Gli Stati membri si sono avvalsi ampiamente di questa opportunità12. Pertanto, se nel periodo dal 2001 al 2006 è stata ammessa senza alcuna limitazione una pubblicità generica per il latte e i prodotti lattiero-caseari, non ci sarebbe motivo per sottoporre alle disposizioni più rigorose relative agli aiuti di Stato le informazioni fattuali generiche o la diffusione di conoscenze scientifiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari, le quali hanno un effetto molto meno marcato sul funzionamento del mercato.
Né il diritto sostanziale in materia di aiuti di Stato né la Commissione in fase di elaborazione degli orientamenti comunitari possono aver inteso che una campagna pubblicitaria finanziata dallo Stato con il messaggio «Bevete più latte» venisse considerata come aiuto alla pubblicità ammesso e che contemporaneamente un'altra campagna che informi in modo oggettivo il consumatore sul valore nutrizionale e l'importanza del latte per l'alimentazione dei bambini fosse trattata come aiuto non ammesso.
Sono soddisfatte anche le restanti condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006. Poiché si tratta di misure generali e imparziali rispetto alle imprese, ne consegue automaticamente che non siano limitate a determinati gruppi (punto 14.2). Come illustrato in precedenza, un'assegnazione finanziaria precisa delle misure alle singole imprese è impossibile per via dell'assenza di un riferimento diretto alle imprese. A causa delle risorse relativamente esigue erogate in questo settore e della moltitudine di imprese del settore lattiero-caseario, le soglie previste dal punto 14.3 non sono state minimamente raggiunte.
In considerazione del periodo a partire dal 2007, la VDM ha spiegato che le corrispondenti misure poste in essere dall'associazione devono essere intese come attività di diffusione delle conoscenze scientifiche in forma generalmente comprensibile e come informazioni fattuali generiche fornite ai sensi della sezione IV.K. degli orientamenti 2007-2013, in combinato disposto con l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1857/2006. La limitazione alle PMI non potrebbe essere applicata in questo caso, poiché in caso di informazioni fattuali generiche e senza riferimenti specifici alle imprese non è possibile limitare la diffusione delle informazioni alle piccole e medie imprese già solo per via dell'assenza di riferimenti specifici alle imprese. Inoltre, anche in questa sede occorre tener presente che gli orientamenti non possono essere applicati in modo contraddittorio. Ad esempio, anche in questo caso non è possibile che si possa ritenere ammissibile il sovvenzionamento al 100 % di una pubblicità generica del latte e dei prodotti lattiero-caseari (concernente quindi prodotti agricoli) — cfr. punto 157 degli orientamenti 2007-2013) e contemporaneamente sottoporre a requisiti più rigorosi le informazioni fattuali generiche o la diffusione di conoscenze scientifiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari, le quali incidono sulla concorrenza in misura notevolmente inferiore. In caso contrario, gli Stati membri sarebbero addirittura tenuti ad adoperarsi affinché un'informazione fattuale generica o la diffusione di conoscenze scientifiche venisse legata ad un'esortazione all'acquisto al fine di trasformare tali azioni in una campagna pubblicitaria sicuramente ammissibile.
In considerazione delle argomentazioni testé illustrate, la VDM ha invitato la Commissione a rivedere le proprie ipotesi circa la caratteristica di impresa della VDM e dell'ammissibilità della sua attività agli aiuti di Stato. Per via della complessità del procedimento, la VDM si è inoltre riservata di fornire ulteriori osservazioni nel corso dello stesso.
Osservazioni delle altre parti interessate
Tra il 6 e il 10 febbraio 2014 la Commissione ha ricevuto in totale sei lettere da parti interessate che hanno preso posizione sulle misure in esame eseguite dalla VDM.
Con lettera del 7 febbraio 2014, la Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft e.V. (associazione delle aziende lattiero-casearie della Baviera) ha affermato che lo scambio internazionale di esperienze attraverso la VDM in materia di tutela preventiva dei consumatori è favorito da nuove conoscenze attinte da altri Paesi ed è altamente apprezzato. Non vengono perciò avvantaggiate le singole imprese.
Nelle sue osservazioni del 6 febbraio 2014, la Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft e.V. ha fatto riferimento alle osservazioni della VDM, corroborando la posizione di quest'ultima.
Nelle proprie osservazioni del 6 febbraio 2014, il laboratorio Milchprüfring Baden- Württemberg e.V. ha asserito che la VDM appartiene agli organismi del Land Baden-Württemberg che hanno beneficiato dei fondi provenienti dal prelievo. Tutti gli organismi menzionati nelle osservazioni hanno attuato misure a favore del settore lattiero-caseario, come previsto all'articolo 22 della Milch- und Fettgesetz (legge sul latte e sulle materie grasse). L'allocazione delle risorse provenienti dal prelievo è limitata all'importo necessario per l'attuazione delle misure.
Nelle sue osservazioni del 10 febbraio 2014, il sindacato professionale del settore lattiero-caseario del Land Renania-Palatinato Milchwirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz e.V. ha presentato le stesse argomentazioni già formulate dalla Germania nelle proprie osservazioni del 20 settembre 2013.
Nelle osservazioni del 6 febbraio 2014, l'associazione di settore del Land Baden-Württemberg Milchwirtschaftliche Verein Baden-Württemberg e.V. ha fatto proprie le affermazioni formulate dal Milchprüfring Baden-Württemberg e.V. (cfr. considerando 79).
Nella lettera del 7 febbraio 2014, l'associazione delle aziende lattiero-casearie del Niedersachsen Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen е. V. (LVN), pur non prendendo direttamente posizione in materia di controlli della qualità del latte, ha tuttavia negato, in linea di massima, l'esistenza di un aiuto di Stato ai sensi della MFG per tutte le sottomisure.
Più specificamente, la LVN ha affermato che le misure finanziate mediante prelievo sul latte non gravano sul bilancio dello Stato, che lo Stato non ha il potere di disporre sui fondi provenienti dal prelievo e che non esercita alcun controllo sull'aliquota del prelievo, né sul contenuto delle misure. Pertanto, i contributi in questione non sono imputabili allo Stato. Inoltre, lo Stato non controlla l'importo dei contributi, né è coinvolto nella LVN a livello organizzativo.
La LVN ha altresì puntualizzato che non è soggetta a verifica da parte di organi statali ma dalla camera dell'agricoltura di Hannover (Landwirtschaftskammer Hannover), la quale è un organismo autodisciplinato di diritto pubblico e conseguentemente non è organo di pubblica amministrazione diretta.
In un'ulteriore osservazione dell'8 luglio 2014, la LVN ha fatto riferimento, tra l'altro, alla decisione della Commissione sul caso Val'Hor13. In tale occasione, la Commissione ha riconosciuto che né il potere dello Stato di riconoscere un'organizzazione interprofessionale né il suo sostegno normativo per l'applicazione di «partecipazioni» di settore (in quel caso attraverso la possibilità di un accordo interprofessionale) consentono di concludere che le azioni svolte dall'organizzazione interprofessionale siano imputabili allo Stato. Il fatto che una partecipazione statale ai sistemi di finanziamento parafiscali comporti che le agevolazioni siano imputabili allo Stato in qualità di «aiuti di Stato» dipende dalle circostanze dei singoli casi e dalla valutazione generale da fare al riguardo. Per verificare se si configuri un aiuto di Stato è determinante valutare i seguenti aspetti, definiti dalla giurisprudenza:
Chi decide sull'applicazione e l'utilizzo dei fondi?
Qualora la decisione sia affidata a un organismo di diritto privato, come si estrinseca l'influenza da parte dello Stato?
Con quali fondi vengono finanziati i contributi?
Quale tipo di misure viene finanziato?
Nei confronti di quali soggetti viene effettuato il prelievo?
A chi spetta l'iniziativa della misura?
Tramite il proprio rappresentante legale, la LVN ha esaminato la situazione giuridica negli altri Länder ed è giunta alla conclusione che i criteri messi a punto dalla giurisprudenza per individuare l'esistenza di un aiuto di Stato non sono soddisfatti e che alla MFG debba pertanto essere negato il carattere di aiuto di Stato.
Secondo la LVN, sono le associazioni a livello del Land a decidere in modo determinante sull'applicazione del prelievo nei confronti delle aziende lattiero-casearie. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, prima frase, della MFG, il prelievo può essere applicato solo previa consultazione con le associazioni a livello del Land. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, seconda frase, della MFG, per applicare il prelievo è necessario che vi sia una domanda da parte dell'associazione del Land.
Nei Länder Bassa Sassonia e Turingia, le modalità di applicazione e l'aliquota del prelievo vengono disciplinate rispettivamente da un apposito regolamento (Umlageerhebungsverordnung — UmlErhVO) che è stato adottato «previa consultazione» con la rispettiva associazione del Land.
La rispettiva associazione del Land controlla inoltre l'utilizzo dei fondi provenienti dal prelievo che devono essere gestiti separatamente (cfr. articolo 22, paragrafo 3, prima frase, della MFG) e che in certi casi vengono fatti affluire ad un conto distinto della relativa associazione (cfr. al riguardo l'articolo 3, paragrafo 1, dell'UmlErhVO della Turingia). Pertanto, le associazioni dei Länder elaborano le proposte per l'utilizzo dei fondi sotto la propria responsabilità professionale. Ad esempio, in Turingia, ciò avviene sulla base delle domande presentate all'associazione Landesvereinigung Thüringer Milch (LVTM) dai propri membri (cfr. punto 6.3 della Thüringer Arbeitsrichtlinie).
Le proposte di utilizzo elaborate dalle associazioni dei Länder vengono certamente «fissate» da un organismo statale (come stabiliscono il punto 6.2 della direttiva di applicazione della Bassa Sassonia e l'articolo 4 del Thüringer UmlErhVO in Turingia), ovvero «approvate», rispettivamente «concesse» (in Renania settentrionale-Vestfalia e in Baviera). Ciò non è tuttavia sufficiente per dimostrare l'esistenza di un influsso determinante da parte dello Stato, poiché il criterio determinante per la «verifica» da parte dello Stato è fornito esclusivamente dai requisiti formulati nell'articolo 22, paragrafo 2, della MFG. Pertanto, analogamente a quanto emerso nella causa Doux Élevage14, i regolamenti pertinenti applicabili non trasferiscono agli organismi statali il potere di controllare o influenzare la distribuzione dei fondi.
Inoltre, i fondi provenienti dal prelievo vengono effettivamente utilizzati in tutti i Länder secondo le proposte di utilizzo formulate dalle associazioni dei Länder. Questo fatto è già di per sé sufficiente per contraddire l'ipotesi che, indipendentemente dalla specificità giuridica concreta, i fondi provenienti dal prelievo vengano imputati allo Stato15.
Secondo la LVN, lo statuto delle rispettive associazioni dei Länder è puramente di diritto privato. Conformemente ai propri regolamenti, le associazioni dei Länder si intendono quali associazioni di tutela per i propri membri che provengono esclusivamente dal settore lattiero-caseario (inclusi i rappresentanti dei consumatori).
Ai sensi dell'articolo 14 della MFG, le associazioni dei Länder sono organizzazioni «volontarie» che riuniscono sia i soggetti operanti nel settore lattiero-caseario sia i consumatori per rappresentarne congiuntamente gli interessi economici.
Le associazioni dei Länder si differenziano dall'associazione professionale degli ottici Hoofdbedrijfschap Ambachte, parte coinvolta nella causa Pearle, cui è stata affidata l'acquisizione e l'erogazione di un contributo obbligatorio per azioni pubblicitarie. Sebbene detta associazione professionale sia un ente di diritto pubblico, la Corte ha negato l'esistenza di un aiuto di Stato in quanto le azioni pubblicitarie non sono state finanziate da fondi messi a disposizione da un organismo pubblico, bensì da diritti riscossi dalle aziende del settore16.
Le associazioni dei Länder, quali gli organismi operanti nell'ambito della riscossione e dell'utilizzo del prelievo sul latte, sono diverse anche dai comitati agricoli di cui alla causa Plans de Campagne, i quali non hanno partecipato alla fissazione delle misure e che non disponevano di alcun margine di manovra nell'applicazione delle misure stesse17.
Le associazioni dei Länder sono organismi non statali, puramente privati, che decidono autonomamente e sotto la loro propria responsabilità l'aliquota del prelievo sul latte e il relativo utilizzo.
Inoltre, il vantaggio del settore lattiero-caseario non costituisce un onere per il bilancio statale poiché il prelievo sul latte è applicato nei confronti degli operatori del settore e conseguentemente non sussiste un onere selettivo a compensazione di tale «vantaggio» selettivo. Manca perciò l'effetto del vantaggio e la distorsione della concorrenza, poiché i «vantaggi» delle aziende lattiero-casearie e dei produttori del latte vengono completamente compensati dall'onere rappresentato dal prelievo.
Nella causa Vent de Colère, la Corte ha confermato il carattere statale di un sistema tributario poiché a seguito di una modifica legislativa, gli oneri non sono più compensati — come secondo la normativa anteriore — solamente con i contributi degli operatori nel settore di appartenenza (nel caso in questione: il settore energetico), ma anche con i contributi di tutti gli utenti finali di energia elettrica residenti nel paese18.
Inoltre, ai sensi della LVN non si configura un aiuto di Stato qualora si tratti di operazioni «a carattere collettivo», eseguite nell'interesse di un determinato settore e finanziate dai contributi versati dai soggetti appartenenti al settore.
Le misure contestate servono nel loro complesso a promuovere il «prodotto latte» e conseguentemente difendere gli interessi collettivi del settore lattiero-caseario. Tali misure proteggono in parte anche gli interessi dei consumatori, poiché le due finalità sono inscindibili per via della congruenza esistente tra gli interessi.
Il ruolo dello Stato è circoscritto alla realizzazione di un meccanismo di compensazione legale reso disponibile al settore lattiero-caseario attraverso la MFG; mediante tale meccanismo gli operatori del settore, che beneficiano «naturalmente» delle misure eseguite a sostegno del «prodotto latte», versano contributi proporzionali alle spese. In tal modo, come nelle cause Pearle, Doux Elevages e nel caso VaľHor, lo Stato funge unicamente da strumento per rendere vincolante il meccanismo di compensazione di natura privata e realizzarne l'equità degli oneri19.
L'iniziativa del prelievo trae origine dalle associazioni dei Länder e perciò dal settore privato. Pertanto, ai sensi dell'articolo 22 della MFG, il prelievo viene applicato «previa consultazione» con le associazioni dei Länder. Queste ultime, a loro volta, non rappresentano il prodotto di requisiti fissati dallo Stato, bensì sono organizzazioni «volontarie» di soggetti operanti nel settore lattiero-caseario (articolo 14 della MFG). La situazione è chiaramente documentata per quanto concerne il Land Turingia, in cui la Landesvereinigung (associazione del Land) è stata riconosciuta solo nel 1999. Su richiesta dell'associazione degli agricoltori della Turingia, il ministero competente ha «compiuto i necessari passi formali dal punto di vista amministrativo» al fine di poter applicare il prelievo nei confronti delle aziende lattiero-casearie e dei centri di raccolta del latte. Ciò dimostra induttivamente che il prelievo sul latte è un meccanismo di compensazione puramente privato, in cui lo Stato funge esclusivamente da «strumento» per rendere vincolante l'obbligo di versamento del prelievo stesso20.
In un documento di sintesi, la LVN ha indicato gli aspetti in comune e le differenze esistenti a suo parere tra diverse cause da un lato e la MFG dall'altro.
Nel caso VaľHor (decisione 2014/416/UE) (esito: nessun aiuto di Stato), come per il prelievo sul latte, i fondi vengono riscossi e concessi sostanzialmente da parte di un'organizzazione interprofessionale privata e riconosciuta dallo Stato, costituita su base volontaria; con i contributi dei soggetti appartenenti all'organizzazione vengono finanziate operazioni a carattere collettivo a favore del settore; la possibilità prevista per legge di un riconoscimento statale dell'organizzazione interprofessionale privata non comporta di per sé l'accettazione di un controllo da parte dello Stato; lo Stato non può utilizzare effettivamente i fondi per sostenere determinate aziende; infine, l'organizzazione interprofessionale decide autonomamente sull'utilizzo dei fondi.
Nella causa Vent de Colère (C-262/12) (esito: aiuto di Stato), diversamente dal caso del prelievo sul latte, l'aliquota del contributo viene definita unilateralmente mediante decreto ministeriale e senza la partecipazione da parte dei privati; esiste una garanzia statale; i fondi vengono gestiti da un organismo pubblico ed esistono meccanismi sanzionatori statali.
Nella causa Doux Élevage (C-677/11) (esito: nessun aiuto di Stato), come per il prelievo sul latte, i fondi vengono sostanzialmente riscossi e concessi da parte di un'organizzazione interprofessionale privata e riconosciuta dallo Stato, costituita su base volontaria; la possibilità prevista per legge di un riconoscimento statale dell'organizzazione interprofessionale privata non comporta di per sé l'accettazione di un controllo da parte dello Stato; i fondi provengono totalmente dai contributi versati dagli operatori economici; lo Stato non può utilizzare effettivamente i fondi per sostenere determinate aziende; infine, l'organizzazione interprofessionale decide autonomamente sull'utilizzo dei fondi.
Nella causa Plans de Compagne (T-139/09) (esito: aiuti di Stato), diversamente dal caso del prelievo sul latte, un'autorità decide l'aliquota dei contributi; l'importo dei contributi viene integrato da fondi statali; le misure vengono definite dallo Stato (timbro dell'organismo statale di controllo ecc.); i comitati di settore non partecipano alla fissazione delle misure e non hanno alcun margine di manovra nell'applicazione delle misure stesse; e infine, un delegato del ministro partecipa alle sedute dei comitati.
Nella causa Pearle (C-345/02) (esito: nessun aiuto di Stato), come per il prelievo sul latte, i fondi vengono impiegati esclusivamente per le finalità del rispettivo settore economico; un'associazione di un determinato settore economico ha fatto richiesta ad un organismo pubblico di riscuotere contributi al fine di attuare determinate misure in favore di detto settore e, diversamente dal caso del prelievo sul latte, un'associazione professionale di diritto pubblico (e non privata) è coinvolta in modo determinante nella riscossione e nell'utilizzo del contributo obbligatorio; pertanto, il caso Pearle appare più problematico rispetto al prelievo sul latte.
Osservazioni della Germania del 3 dicembre 2014
In un primo momento, la Germania non si è espressa sulle osservazioni presentate dalle parti interessate nel febbraio 2014. Con lettera del 3 dicembre 2014, la Germania ha preso posizione sull'osservazione integrativa della LVN dell'8 luglio 2014 come segue:
Nell'intervenire in sede di procedimento formale sul prelievo sul latte ai sensi della MFG, i Länder federali interessati hanno definito finora due aspetti fondamentali, illustrando, da un lato, la conformità delle azioni realizzate con i requisiti specifici della normativa sugli aiuti di Stato (in particolare dal punto di vista della compatibilità delle azioni con i requisiti fissati dal regolamento di esenzione per il settore agricolo e con il quadro normativo vigente per il settore agricolo), nonché, dall'altro lato, affrontando la domanda dell'eventuale esistenza di un vantaggio rilevante per la normativa sugli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
Le osservazioni della LVN dell'8 luglio 2014, nonché l'attuale prassi decisionale dei tribunali comunitari e della Commissione europea, impongono ulteriori considerazioni fondamentali sulla questione se in questo caso sussista la fattispecie di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e in particolare se si tratti di aiuti concessi «mediante risorse statali».
Le osservazioni della LVN dell'8 luglio 2014, così come l'esame delle predette decisioni, fanno ritenere quanto meno dubbio che in questo caso si configurino aiuti concessi «mediante risorse statali», per cui la riscossione e l'utilizzo del prelievo sul latte non si qualifica come aiuto di Stato. Tale posizione si giustifica come segue:
Come emerge dal caso Val'Hor (decisione 2014/416/UE) e dalla causa Doux Élevage (C-677/11), le azioni finanziate e attuate da organizzazioni interprofessionali private non si qualificano come aiuti di Stato. Le associazioni dei Länder per il settore lattiero-caseario presenti nei singoli Länder sono organizzazioni che potrebbero essere assimilate alle organizzazioni menzionate nelle decisioni citate. Gli organismi pubblici non sono mai Stati membri di queste associazioni dei Länder. Essi partecipano alle sedute senza diritto di voto, in qualità di osservatori esterni. La partecipazione dell'organismo statale nell'ambito della liquidazione dei prelievi sul latte, rispettivamente del controllo sull'osservanza delle condizioni giuridiche prescritte dalla MFG, non cambia la peculiarità delle associazioni dei Länder quali autorità preposte alla selezione delle misure.
Di fatto, le rispettive associazioni dei Länder controllano il gettito del prelievo e l'utilizzo dei fondi raccolti con esso. Lo Stato non esercita materialmente un'influenza per via dell'«esame» o della «fissazione» delle proposte delle associazioni dei Länder da parte degli organismi pubblici, in quanto questi ultimi operano solo nell'ambito di quanto disposto all'articolo 22, paragrafo 2, della MFG e il controllo viene eseguito al fine di verificare se sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 22 della MFG. I fondi raccolti con il prelievo vengono impiegati secondo le proposte di utilizzo delle associazioni dei Länder, il che fa ritenere chiaramente che non si tratti di fondi concessi dallo Stato, in conformità alla sentenza della Corte del 16 maggio 2002 relativa alla causa Stardust Marine (C-482/99).
Le associazioni dei Länder sono organizzazioni puramente private. Inoltre, le associazioni dei Länder controllano il prelievo sul latte e il suo utilizzo; tutto ciò fa pertanto ritenere in modo conclusivo che il prelievo sul latte, rispetto alla suddetta causa, non possa essere qualificato come aiuto di Stato.
Contro l'ipotesi dell'aiuto di Stato vi è poi il fatto che i fondi provenienti dal prelievo sul latte siano fondi esclusivamente privati. Si tratta di fondi che provengono dal patrimonio delle aziende private assoggettate al prelievo. Nel caso del prelievo sul latte non esiste un sovvenzionamento o una garanzia statale, diversamente da quanto avviene nelle cause C-262/12 (Vent de Colère) e T-139/09 (Plans de Campagne), in cui l'esistenza di un aiuto di Stato viene confermata proprio per questo motivo.
Inoltre, nel caso del prelievo sul latte, si tratta di un'operazione a carattere collettivo riguardante l'intero settore, il che, in linea con la normativa vigente [decisione 2014/416/UE (Val'Hor) e C-677/11 (Doux Élevage)], fa ritenere che non sussista un aiuto di Stato.
Parimenti, è dubbio che esista un vantaggio, elemento assolutamente indispensabile per poter ipotizzare l'esistenza di un aiuto di Stato. Ciò si spiega col fatto che i vantaggi attribuiti alle aziende lattiero-casearie e ai produttori di latte vengono interamente compensati o «neutralizzati» dai prelievi riscossi dalle aziende lattiero-casearie e indirettamente anche dai produttori di latte. Tale tesi trova conferma anche nella decisione della Corte del 19 dicembre 2013 (C-262/12; Vent de Colère) in cui si stabilisce l'esistenza dell'aiuto di Stato, poiché nella fattispecie in oggetto gli oneri sono riscossi non solo nei confronti dei soggetti appartenenti al settore, ma anche nei confronti di tutti gli utenti di energia elettrica residenti nel paese.
Da questi aspetti che emergono in parte anche da un nuovo riesame del sistema dei prelievi sul latte, confermando al contempo le posizioni precedenti dei Länder interessati, si deve concludere che sussistono dubbi sul fatto che il sistema dei prelievi sul latte possa considerarsi aiuto di Stato. Sarà la Commissione europea a dover accertare se in questo caso si configuri un aiuto di Stato e, in particolare, se sia soddisfatto il criterio dell'utilizzo di «risorse statali».
3. VALUTAZIONE
Sottomisure che non costituiscono aiuto di Stato
Sostegno agli scienziati
Relativamente al sostegno agli scienziati (cfr. considerando 61), la Commissione rileva che ne beneficiano privati. La Commissione presume inoltre che tali scienziati effettuavano attività indipendente di ricerca e sviluppo per ampliare le conoscenze e la comprensione ai sensi del punto 19 della comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale21. In questo caso, la Commissione presume l'esistenza di un'attività non economica.
Solo chi svolge attività economiche è da considerarsi come impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Di conseguenza, il sostegno concesso agli scienziati nell'ambito di questa sottomisura non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
Lezioni presso la Fachhochschule Hannover
Relativamente alle lezioni tenute da collaboratori della VDM presso la Fachhochschule Hannover (cfr. considerando 62), la Commissione afferma che i corsi di studio presso le scuole tecniche superiori pubbliche rientrano nel settore dell'istruzione pubblica statale.
La giurisprudenza dell'Unione ha stabilito che l'istruzione pubblica organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato può essere considerata un'attività non economica. A tale riguardo, la Corte di giustizia ha precisato che: «istituendo e mantenendo un tale sistema di pubblica istruzione, finanziato in generale dal bilancio pubblico e non dagli alunni o dai loro genitori, lo Stato non intendeva svolgere attività lucrative, bensì assolveva i propri compiti in campo sociale, culturale ed educativo nei confronti dei propri cittadini»22.
Le lezioni in esame fanno parte del piano di studi di una scuola tecnica superiore pubblica. L'istruzione pubblica organizzata da questa scuola tecnica superiore è da considerarsi come attività non economica (cfr. considerando 123). D'altro canto, per quanto concerne l'attività d'insegnamento, la Commissione presume che quest'ultima venga svolta a titolo di attività secondaria; pertanto, essa non costituisce attività economica23. Se non si configura un'attività economica non sussiste alcun vantaggio per le imprese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Conseguentemente non si tratta di aiuto ai sensi della suddetta norma.
Sottomisure che costituiscono aiuto di Stato
Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
Aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali
Sulla base delle informazioni esistenti e in particolare delle osservazioni presentate dalle parti interessate e dalle autorità tedesche, occorre verificare se i fondi provenienti dal prelievo sul latte siano qualificabili come risorse statali a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
Secondo la giurisprudenza costante non è ragionevole distinguere tra i casi in cui gli aiuti siano concessi direttamente dallo Stato e quelli in cui gli aiuti vengano concessi da un soggetto pubblico o privato, designato o istituito a tal fine da tale Stato24. Per qualificarsi come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, i vantaggi devono essere innanzitutto concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e secondariamente devono essere imputabili allo Stato25.
In considerazione delle misure descritte nella sezione 2 della presente decisione, vale il principio secondo cui gli aiuti vengono concessi sulla base delle legislazioni dei Länder, il cui quadro giuridico è costituito a sua volta dalla MFG.
Più specificamente, l'articolo 22, paragrafo 1, prima frase, della MFG prevede che i governi dei Länder, previa consultazione con le associazioni nazionali o gli organismi professionali, insieme con le aziende lattiero-casearie, i centri di raccolta del latte e della crema di latte, possano riscuotere fino a 0,1 cent per kg di latte conferito, al fine di favorire il settore lattiero-caseario. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, seconda frase, della MFG, i governi dei Länder, su richiesta delle associazioni nazionali o degli organismi professionali possono riscuotere congiuntamente prelievi per un importo fino a 0,2 cent per kg di latte conferito, qualora i prelievi previsti alla prima frase dello stesso articolo non siano sufficienti per l'assolvimento dei propri compiti.
I governi dei Länder riscuotono il prelievo sul latte «previa consultazione» con le rispettive organizzazioni nazionali. La consultazione costituisce tuttavia una forma di partecipazione decisamente più attenuata rispetto all'intesa. Mentre il termine «intesa» significa che l'adozione di un atto giuridico presupponga necessariamente (per essere legittimo) il consenso di un altro organismo (ad esempio un organo legislativo, un'autorità), una decisione da prendere previa «consultazione» con un altro organismo non dipende, in ultima analisi, dal consenso manifestato o meno da quest'ultimo. Nel diritto amministrativo si ricorre occasionalmente ad una siffatta differenziazione delle forme di partecipazione26. Poiché l'articolo 22, paragrafo 1, prima frase, della MFG prevede la consultazione quale forma di partecipazione, il potere di riscuotere il prelievo, nonché la decisione al riguardo spetta ai governi dei Länder27. Per contro, le associazioni nazionali vengono «coinvolte» esclusivamente nella preparazione ed attuazione tecnica delle misure da adottare ai sensi dell'articolo 22 (articolo 14, paragrafo 1, della MFG) e sono assoggettate a tal fine alla supervisione dell'autorità superiore (articolo 14, paragrafi 2 e 4, della MFG).
La base giuridica per l'applicazione di un prelievo sul latte nei singoli Länder è costituita, di conseguenza, dai regolamenti dei Länder che disciplinano i dettagli dell'applicazione del prelievo, tra cui l'aliquota28. In tal modo, è lo Stato (rappresentato dal rispettivo governo del Land) a disciplinare l'applicazione del prelievo. Come stabilito nel precedente considerando 130, ciò non osta al fatto che i regolamenti siano stati emessi previa consultazione con la rispettiva associazione nazionale del settore lattiero-caseario.
Nel presente caso, il prelievo viene applicato nei confronti di aziende private. Il gettito di tale prelievo affluisce nel bilancio nazionale e viene successivamente utilizzato per finanziare le diverse misure di sostegno, con una gestione a parte a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, prima frase, della MFG. Ai sensi dell'articolo 23 dei rispettivi regolamenti finanziari (cfr. punto 19), le spese e gli stanziamenti d'impegno per prestazioni nei confronti di autorità esterne rispetto all'amministrazione nazionale, finalizzati a realizzare determinati obiettivi (contributi) possono essere stabiliti solo se il Land ha un interesse significativo alla realizzazione da parte di tali autorità che non potrebbe essere realizzato, ovvero non verrebbe realizzato adeguatamente, senza il ricorso a tali contributi. Tale disposizione implica l'interesse da parte dello Stato alla realizzazione delle misure. Il fatto che in Turingia i prelievi dovuti siano da versare sul conto fiduciario «Milchumlage» (prelievo sul latte) della Landesvereinigung Thüringer Milch e. V. (considerando 89, articolo 3, paragrafo 1, dell'UmlErhVO della Turingia), non contrasta con questo interesse da parte dello Stato. Anche in Turingia sono inclusi nel conteggio gli importi dei prelievi arretrati e gli interessi in base alle disposizioni dell'Abgabenordnung (codice tributario tedesco) e alle relative norme di attuazione (articolo 3, paragrafo 4, dell'UmlErhVO della Turingia). Inoltre, proprio per via della natura del conto fiduciario, il titolare non può disporre liberamente degli importi disponibili, bensì solo nell'ambito delle prescrizioni vigenti che nel caso in esame sono state fissate dallo Stato.
In risposta alle argomentazioni delle parti interessate e della Germania, la Commissione rileva quanto segue:
Relativamente all'affermazione della LVN, secondo cui sono le associazioni a livello di Land a decidere in modo determinante sull'applicazione del prelievo nei confronti delle aziende lattiero-casearie (considerando da 83 a 87 e 91), la Commissione sottolinea che a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, della MFG, e quindi per legge, la federazione ha conferito il potere di applicare un prelievo sul latte ai governi dei Länder. La disposizione definisce, tra l'altro, che il prelievo sul latte può ammontare di norma sino a 0,1 cent al kg e che su domanda presentata dall'associazione nazionale o congiuntamente insieme con gli organismi professionali, i governi dei Länder possono applicare prelievi sino a 0,2 cent per kg di latte conferito.
Inoltre, all'articolo 22, paragrafo 2, numeri dall'1 al 6, la MFG definisce le finalità per le quali è possibile utilizzare i fondi provenienti dal prelievo sul latte.
Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, terza frase, della MFG, le associazioni nazionali o gli organismi professionali devono essere semplicemente consultati prima dell'utilizzo dei fondi.
Ne risulta che lo Stato (a livello federale), pur riconoscendo alle associazioni a livello di Land determinati diritti di partecipazione, ha fissato al contempo un chiaro quadro giuridico fissando l'aliquota dei prelievi sul latte e l'utilizzo dei fondi, in merito al quale i rispettivi governi dei Länder (o in caso di delega, le autorità supreme del Land) sono chiamati a decidere. Ad esempio, non sarebbe possibile che su richiesta delle associazioni dei Länder l'aliquota del prelievo superasse il tetto di 0,2 cent al kg o che i fondi venissero utilizzati per altre finalità rispetto a quelle elencate nell'articolo 22, paragrafo 2, numeri da 1 a 6, della MFG. Inoltre, l'obbligo di consultazione definito in merito all'utilizzo (articolo 22, paragrafo 3, terza frase, della MFG) non comporta in alcun modo l'obbligo di conformarsi alle osservazioni dei soggetti consultati. La decisione definitiva sull'utilizzo dei fondi spetta alle rispettive autorità del Land, ossia, in ultima analisi, allo Stato.
Questo aspetto costituisce una differenza sostanziale rispetto alla causa Doux Élevage, citata dalla LVN. La riscossione del prelievo sul latte e il corrispondente utilizzo dei fondi vengono disciplinati dallo Stato su due livelli: a livello federale e a livello di Länder. In Germania, il legislatore non ha fissato solamente il potere di riscossione da parte del governo del Land, ma ha anche delimitato mediante legge federale la libertà di disporre, a livello nazionale, dei fondi raccolti con i prelievi. Le associazioni dei Länder non possono neanche chiedere, ad esempio nel corso della procedura, di modificare gli obiettivi della sovvenzione fissati dall'articolo 22, paragrafo 2, numeri da 1 a 6, della MFG. Una siffatta limitazione da parte dello Stato era assente nelle fattispecie che erano alla base del caso Val'Hor e della causa Doux Élevage.
La MFG non può nemmeno essere intesa come un semplice strumento per attuare interessi puramente economici di un'organizzazione interprofessionale. Infatti, sebbene l'articolo 14 della MFG stabilisca che nelle associazioni debbano essere rappresentati gli organismi professionali del settore agricolo, delle aziende lattiero-casearie e del commercio di prodotti lattiero-caseari, qualora tali soggetti desiderino parteciparvi, è altresì vero che negli organi dell'associazione deve essere assicurata la rappresentanza dei consumatori in misura adeguata. Mediante queste condizioni relative alla partecipazione e alla rappresentanza, il legislatore (ossia lo Stato) si assicura che il perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico menzionati nella MFG avvenga assicurando al contempo una rappresentanza completa di tutti gli interessi che vada oltre la semplice promozione di un determinato settore.
Al contrario di quanto avviene nella causa Doux Élevage, le finalità di promozione formulate nella MFG non sono neanche quelle fissate e introdotte dalle stesse organizzazioni interprofessionali29. In particolare, le finalità formulate nell'articolo 22, paragrafo 2, n. 1 («Promozione e mantenimento della qualità sulla base delle prescrizioni ai sensi dell'articolo 10 della presente legge o dell'articolo 37 della Milchgesetz del 31 luglio 1930» (Reichsgesetzbl. I pag. 421)] e n. 2 («Miglioramento delle condizioni igieniche nella fase di raccolta, conferimento, trattamento e trasformazione e commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari») presentano — diversamente dalla causa Doux Élevage — caratteristiche che sono parte integrante di una politica definita dalle autorità statali30 e che rimandano a funzioni di autorità pubblica, le quali, a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, della MFG, non possono essere trasferite a priori alle associazioni dei Länder. Nella misura in cui la Germania si richiama per il caso in esame all'articolo 22, paragrafo 2, n. 6, della MFG, già dalla formulazione della legge si evince che si tratta «di compiti affidati in base alla normativa sul latte e sulle materie grasse» — e perciò non di compiti fissati dallo stesso VDM.
Parimenti, a differenza della causa Doux Élevage, in caso di mancato versamento dei prelievi sul latte dovuti, non si avvia un normale procedimento civile o commerciale31. Infatti, l'articolo 23, paragrafo 2, della MFG stabilisce che l'applicazione dei prelievi possa avvenire secondo le disposizioni dell'Abgabenordnung (codice tributario tedesco) e delle relative norme di attuazione. I Länder interessati hanno definito nei rispettivi regolamenti sui versamenti dei prelievi sul latte un versamento corrispondente in base alle disposizioni dell'Abgabenordnung e delle relative norme di attuazione32. Nel sistema giuridico tedesco, l'Abgabenordnung è una normativa di diritto pubblico. In Germania i crediti istituzionali vengono eseguiti mediante procedimento amministrativo; i crediti civili vengono invece eseguiti mediante procedimento giurisdizionale. Rispetto al procedimento giurisdizionale, il procedimento amministrativo rappresenta il metodo di esecuzione più efficace in quanto i poteri pubblici possono creare autonomamente un titolo esecutivo emanando un atto amministrativo33, che nel caso di crediti civili potrebbe essere ottenuto soltanto per via giudiziaria34. Ciò induce a ritenere che lo Stato miri ad ottenere un'applicazione (ed eventuale riscossione) quanto più efficace e completa dei prelievi dovuti, al fine di garantire l'attuazione tempestiva degli obiettivi statali finanziati con i fondi provenienti dal prelievo.
L'affermazione della LVN, secondo cui i fondi provenienti dal prelievo sul latte non sarebbero risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, è così confutata.
Ne consegue che il gettito dei prelievi in esame è da considerarsi assoggettato al controllo pubblico35 e che le azioni finanziate mediante tale gettito sono state concesse mediante risorse statali e sono perciò imputabili allo Stato.
Vantaggio selettivo/imprese
La VDM è un organismo che effettua prestazioni in favore delle imprese del settore lattiero-caseario, in particolare delle aziende lattiero-casearie.
La Germania e la VDM contestano che quest'ultima offra prestazioni su un determinato mercato in qualità di impresa. In particolare si rimanda all'attività di associazione svolta dalla VDM, la quale solo in casi eccezionali è stata valutata dalla giurisprudenza come attività imprenditoriale (cfr. considerando 39 e 49).
Nella sentenza T-193/02 Piau contro Commissione, citata dalla Germania, è stato stabilito che un'associazione, vale a dire la FIFA, svolgeva un'attività economica. Viceversa, la Germania non ha potuto far riferimento ad alcuna giurisprudenza che affermasse esplicitamente il contrario, ossia che un'associazione non svolge (necessariamente) alcuna attività economica ovvero che l'attività di associazione in quanto tale è sottratta al controllo degli aiuti di Stato.
È pacifico che la VDM svolge attività nell'interesse e a beneficio dei propri membri. Questa osservazione corrisponde a quanto la VDM ritiene siano i propri compiti, come si evince da svariate affermazioni contenute nel suo sito Internet circa l'area delle attività svolte, come ad esempio: «Der VDM vertritt im IDF die Interessen der Milchbranche» (La VDM rappresenta all'interno dell'IDF gli interessi del settore lattiero-caseario), «Wahrnehmung und Förderung der Interessen der Milchwirtschaft» (Tutela e promozione degli interessi del settore lattiero-caseario), «Interessenvertretung im Gesetzgebungsprozess gegenüber den Ministerien» (Rappresentanza degli interessi nel processo legislativo nei confronti dei ministeri). Analogamente, anche la LVN presume che le misure contestate servissero nel loro complesso a promuovere il «prodotto latte» e conseguentemente difendere gli interessi collettivi del settore lattiero-caseario (cfr. sopra i considerando 99-100).
La Commissione insiste nel ritenere che le attività svolte dalla VDM mostrassero le caratteristiche delle prestazioni di servizi. Tali prestazioni di servizi vanno a beneficio delle aziende lattiero-casearie dei Länder in cui viene applicato il prelievo sul latte.
Diverse attività tra quelle menzionate dalla stessa VDM nel proprio sito Internet hanno le caratteristiche di prestazioni di servizi, nel senso che il loro scopo consiste nel rappresentare gli interessi delle aziende lattiero-casearie e dei produttori del latte nei confronti delle autorità tedesche, del legislatore e all'interno degli organismi internazionali36.
Lo svolgimento di tali prestazioni di servizi torna a vantaggio delle aziende lattiero-casearie interessate, consentendo di sostenere queste ultime nell'esercizio delle loro attività principali, ossia la produzione e la vendita del latte e dei prodotti lattiero-caseari, che costituiscono indubbiamente attività economiche.
Funzioni quali «l'attività di consulenza nei confronti degli organismi statali», «la partecipazione alla normalizzazione e alla standardizzazione», nonché «la trasmissione di informazioni generali», vengono svolte dalla VDM nell'interesse e per conto dei propri membri, sono direttamente collegate alla loro attività economica e sgravano le aziende lattiero-caseario dall'incombenza — e dai relativi costi — di dover prendere esse stesse iniziative in tal senso, al fine di creare in tal modo un ambiente (di mercato) favorevole per le vendite. Tra i membri della VDM vi sono, tra gli altri, il Milchindustrie-Verband e.V. (associazione tedesca dell'industria lattiero-casearia tedesca — MIV) e il Deutsche Bauernverband e.V. (associazione degli agricoltori tedeschi — DBV). A loro volta, fanno parte del MIV in qualità di membri le aziende lattiero-casearie tedesche, incluse quelle interessate dalla presente decisione e operanti nei Länder che applicano il prelievo sul latte.
In questo caso, «l'attività di consulenza nei confronti degli organismi statali» e «la partecipazione alla normalizzazione e alla standardizzazione» costituiscono una rappresentanza d'interessi all'interno del processo politico che mira a diverse modalità della formazione della volontà (legislazione, normalizzazione tecnica e così via). In tal modo, in ultima analisi viene condizionato il quadro giuridico delle proprie attività produttiva e commerciale. Parimenti, la misura «trasmissione di informazioni generali» torna a vantaggio delle aziende lattiero-casearie interessate, poiché fa conoscere i vantaggi del prodotto «latte» e mira perciò a promuoverne le vendite.
L'affermazione della VDM, secondo cui la sua attività ha per oggetto «la comunicazione nell'ambito del processo legislativo delle opinioni formatesi democraticamente all'interno della VDM, in virtù della propria struttura associativa», non mette in dubbio tale constatazione. E ciò in quanto la VDM rappresenta appunto non tanto interessi generali, quanto gli interessi dei propri membri, con l'obiettivo di far considerare il punto di vista del settore lattiero-caseario nel processo legislativo e di normalizzazione e conseguentemente condizionare quest'ultimo.
Per quanto concerne l'attività di «normalizzazione e standardizzazione», la VDM ha affermato di occuparsi, in rappresentanza dell'intero settore, della normalizzazione e standardizzazione, a livello nazionale e internazionale, in collaborazione con le organizzazioni di normalizzazione competenti, quali ad esempio ISO, IDF, CEN e DIN (cfr. considerando 53).
A questo riguardo, la Commissione rileva che per la normalizzazione e la standardizzazione sono competenti in via primaria le summenzionate organizzazioni di normalizzazione. In quest'ambito, la VDM non partecipa come un organismo neutrale al processo di normalizzazione (nessuna funzione di consulente indipendente), bensì apporta il punto di vista del settore lattiero-caseario.
Anche in questo caso, quindi, la Commissione giunge alla conclusione che la VDM fornisce prestazioni in qualità di associazione privata. I fruitori — se non destinatari — di tali prestazioni sono, ancora una volta, le aziende lattiero-casearie dei Länder interessati (ossia i membri delle associazioni che a loro volta sono membri della VDM), i cui interessi vengono rappresentati e difesi dalla VDM rispetto alle organizzazioni di normalizzazione.
Allo stesso modo, la trasmissione di informazioni generali (cfr. considerando 59 e 60) costituisce una prestazione. Il fatto che tali informazioni siano di natura generale o specifica è irrilevante ai fini di accertare se con la trasmissione di tali informazioni si favorisca l'attività economica del settore lattiero-caseario.
Le prestazioni in esame fornite dalla VDM favoriscono in modo selettivo determinate imprese, ossia quelle del settore inerente alla lavorazione e alla commercializzazione del latte nei Länder che applicano il prelievo sul latte. A questo proposito, la Commissione non condivide la posizione della VDM, secondo cui esso rappresenterebbe gli interessi generali in qualità di associazione dirigente. Piuttosto, nelle attività della VDM, la Commissione ravvisa una rappresentanza d'interessi di settore in favore delle aziende lattiero-casearie aderenti alla VDM in qualità di membri attraverso le associazioni nei Länder interessati.
Distorsione della concorrenza e ripercussioni sugli scambi
Secondo la giurisprudenza della Corte, il rafforzamento della posizione competitiva di un'impresa a seguito della concessione di un aiuto di Stato causa generalmente una distorsione della concorrenza nei confronti delle imprese concorrenti che non beneficiano dell'aiuto37. Ciascun aiuto concesso a un'impresa operante su un mercato in cui si svolgono operazioni commerciali all'interno dell'Unione può incidere negativamente sul commercio tra gli Stati membri38, anche qualora le imprese avvantaggiate non partecipino esse stesse al commercio intracomunitario39. Nel periodo 2001-2012, il commercio di prodotti agricoli all'interno dell'Unione ha raggiunto proporzioni considerevoli. Ad esempio, le importazioni e le esportazioni intracomunitarie della Germania relativamente ai prodotti classificati nella voce 0401 della nomenclatura combinata (latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti)40 ammontavano nel 2011 a 1200 milioni di EUR per il primo e a 957 milioni di EUR per il secondo41.
Le misure di cui alla presente decisione servono a sostenere attività relative al settore agricolo. In particolare, si tratta di attività svolte dalle aziende lattiero-casearie. In riferimento ai prodotti delle aziende lattiero-casearie, gli scambi avvengono all'interno dell'Unione, come precedentemente descritto. La Commissione ritiene pertanto che le misure in questione siano idonee ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri.
In considerazione degli scambi globali di prodotti lattiero-caseari si può perciò presumere che le sottomisure in questione abbiano l'effetto di falsare la concorrenza o minaccino di falsarla e che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri.
Aiuto esistente/nuovo aiuto
Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, del TFUE, la Commissione deve verificare costantemente gli aiuti esistenti in collaborazione con gli Stati membri. A tal fine, la Commissione può richiedere agli Stati membri di fornire tutte le informazioni necessarie per l'esame dei regimi di aiuti esistenti in tali Stati ed eventualmente proporre loro l'adozione di misure idonee.
A norma dell'articolo 1, lettera b), punto i) del regolamento (CE) n. 659/1999, il termine «aiuti esistenti» definisce tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore.
Ai sensi dell'articolo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 659/1999 qualsiasi modifica di un aiuto esistente fa sì che esso divenga automaticamente un «nuovo aiuto». A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione42, «si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune».
Secondo la giurisprudenza43 il regime iniziale viene trasformato in un regime di aiuti nuovo se il cambiamento riguarda i suoi aspetti fondamentali; non si può invece parlare di una siffatta modifica sostanziale qualora l'elemento nuovo sia chiaramente separabile dal regime iniziale.
A norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, tutti i nuovi aiuti devono essere comunicati alla Commissione europea e non possono essere eseguiti prima che essa li abbia approvati (divieto di esecuzione).
Ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 sono considerati illegali i nuovi aiuti attuati in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
Ad eccezione della MFG stessa (la quale è semplicemente una legge quadro e una norma di autorizzazione e non costituisce la base giuridica delle misure in esame), le autorità tedesche non hanno fornito informazioni atte a documentare l'esistenza di una base giuridica adottata nel 1958, la quale sarebbe tutt'ora applicabile nei suoi termini originari e per il periodo in esame. Ciò vale già di per sé per i regolamenti sull'applicazione dei prelievi sul latte che disciplinano la base di finanziamento degli aiuti in esame (ad esempio, i regolamenti applicabili nel Land Baden-Württemberg e in Baviera del 2004 (Baden-Württemberg) e del 2007 (Baviera), cfr. considerando dal 21 al 22), ma anche per i regolamenti finanziari dei Länder, i quali costituiscono la base giuridica per l'utilizzo del prelievo sul latte e che, relativamente alla finalità d'uso, devono agire entro i limiti fissati dall'articolo 22, paragrafo 2, della MFG. Successivamente, in base a questi riferimenti, le autorità del Land approvano l'utilizzo dei fondi per il rispettivo esercizio mediante notifica di utilizzo.
Le misure in oggetto sono perciò nuovi aiuti soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Tuttavia, poiché la Germania non ha mai notificato, in alcun momento, il regolamento sugli aiuti in esame, questo è illegale (articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999).
Valutazione della compatibilità
Norme applicabili
A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono essere considerati come compatibili con il mercato interno, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
In base alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi44, gli aiuti di Stato illegali ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 devono essere valutati conformemente alle norme vigenti al momento della concessione dell'aiuto.
A decorrere dal 1o gennaio 2000, per il settore agrario si applicano quadri normativi speciali. Gli aiuti concessi tra il 28 novembre 2001 e il 31 dicembre 2006 (in appresso: «periodo 2001-2006») vengono esaminati alla luce della disciplina comunitaria per il periodo 2000-2006.
Gli aiuti concessi a decorrere dal 1o gennaio 2007 (in appresso: «periodo a decorrere dal 2007») vengono esaminati alla luce degli orientamenti 2007-2013.
Prima sottomisura (periodo 2001-2006): «attività di consulenza nei confronti degli organismi statali» e «normalizzazione e standardizzazione»
In considerazione di un'eventuale compatibilità con il mercato interno degli aiuti destinati ad agevolare l'attività di consulenza nei confronti degli organismi statali (cfr. considerando 51 e 52) e l'attività della VDM nell'ambito della normalizzazione e standardizzazione (cfr. i considerando dal 53 al 58), la VDM ha rimandato alle disposizioni sulla fornitura di assistenza tecnica (considerando 67 e 68).
La fornitura di assistenza tecnica è disciplinata nella sezione 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006. Ai sensi del punto 14.1, 3 trattino degli orientamenti comunitari 2000-2006, in linea di principio, si considerano compatibili con il mercato interno gli onorari di consulenti. Nel caso delle aziende lattiero-casearie, si tratta di imprese del settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Gli aiuti in favore di questo settore ricadono, tra l'altro, nel campo di applicazione degli orientamenti comunitari 2000-2006 (punto 2.1 degli orientamenti comunitari 2000-2006). Lo scopo delle disposizioni di cui al punto 14.1, 3 trattino consiste nel dichiarare compatibili con il mercato i finanziamenti che mirano direttamente a migliorare la trasformazione dei prodotti agricoli mediante la trasmissione delle conoscenze necessarie a tal fine. I servizi di consulenza forniti dalla VDM erano tuttavia rivolti ad organismi pubblici. I membri della VDM, tra cui figurano le aziende lattiero-casearie dei Länder che applicano il prelievo sul latte, erano invece soltanto fruitori e perciò beneficiari dell'aiuto in modo indiretto. La Commissione rileva che non è possibile dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti in esame ai sensi della sezione 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006.
Analogamente, le attività della VDM nell'ambito della normalizzazione e standardizzazione mirano a fornire consulenza agli organismi statali (o riconosciuti dallo stato), la quale, in ultima analisi, ha lo scopo di rappresentare gli interessi dei membri della VDM. In fin dei conti, la normalizzazione e la standardizzazione rientrano tra le competenze degli organismi statali, i quali — soprattutto a livello internazionale — attuano in ambito legislativo o amministrativo le norme e gli standard elaborati. Un'associazione come la VDM può agire esclusivamente in qualità di consulente sulle relative procedure (negoziazioni all'interno di organismi internazionali, legislazione). Per questi motivi è esclusa la compatibilità con il mercato interno ai sensi della sezione 14 degli orientamenti 2000-2006.
La compatibilità con il mercato interno non solo non sussiste ai sensi delle disposizioni menzionate dalle parti interessate ma non si configura neanche in base ad altre normative (e d'altronde, la Germania non ha invocato altre norme relative alla compatibilità). La Commissione giunge pertanto alla conclusione che gli aiuti concessi alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione nel periodo 2001-2006 non sono compatibili con il mercato interno.
Prima sottomisura (periodo a decorrere dal 2007): «Attività di consulenza nei confronti degli organismi statali» e «normalizzazione e standardizzazione»
Nel periodo a decorrere dal 2007 le disposizioni sulla compatibilità con il mercato interno sulle prestazioni di assistenza tecnica sono cambiate.
Le prestazioni di assistenza tecnica sono disciplinate nella sezione IV.K degli orientamenti 2007-2013. Gli aiuti sono andati a beneficio delle aziende lattiero-casearie dei Länder in cui viene applicato il prelievo sul latte. Nel caso delle aziende lattiero-casearie, si tratta di imprese del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (cfr. considerando 175).
Relativamente agli aiuti concessi in favore delle aziende di commercializzazione e trasformazione, il punto 105 degli orientamenti 2007-2013, in combinato disposto con l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione45, costituisce una delle prescrizioni che possono motivare la compatibilità con il mercato interno. Per il periodo a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione46, il punto 105 è da intendersi quale riferimento agli articoli 26 e 27 di detto regolamento.
Sia l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001, sia gli articoli 26 e 27 del regolamento (CE) n. 800/2008 si riferiscono a prestazioni sotto forma di consulenze. Tuttavia, nel caso in esame, le aziende lattiero-casearie ritengono che non si tratti di consulenze, bensì, come già illustrato nei considerando dal 175 al 177, di una rappresentanza d'interessi.
Del resto, la compatibilità con il mercato interno non sussiste neanche in base ad altre normative rispetto a quelle menzionate dalle parti interessate (e d'altronde, la Germania non ha invocato altre norme relative alla compatibilità). Pertanto, le funzioni svolte dalla VDM nei settori «attività di consulenza nei confronti degli organismi statali», nonché «normalizzazione e standardizzazione», nel periodo 2007-2013 non sono compatibili con il mercato interno.
La Commissione è giunta perciò alla conclusione che gli aiuti concessi alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione nel periodo a decorrere dal 2007 non sono compatibili con il mercato interno.
Seconda sottomisura (periodo 2001-2006): trasmissione di informazioni generali
Una compatibilità con il mercato interno degli aiuti concessi per la trasmissione di informazioni generali (considerando 59 e 60) potrebbe probabilmente configurarsi in base alle disposizioni sulle prestazioni di assistenza tecnica.
Come già illustrato in precedenza al considerando 175, le prestazioni di assistenza tecnica sono disciplinate nella sezione 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006.
Le disposizioni di cui alla sezione 14 si applicano, tra l'altro, agli aiuti concessi per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (cfr. considerando 175).
La Commissione presume che la misura abbia contribuito alla redditività economica del settore nel lungo termine con ripercussioni minime sulla concorrenza (punto 14.1, seconda frase degli orientamenti comunitari 2000-2006).
L'aiuto è stato concesso per coprire le spese sostenute per la diffusione di informazioni generali.
Le spese ammissibili nell'ambito delle prestazioni di assistenza tecnica sono elencate tassativamente nei cinque trattini del punto 14.1 degli orientamenti comunitari 2000-2006. La trasmissione delle informazioni in esame può essere considerata come misura per la diffusione di nuovi metodi nel senso del quinto trattino. Il testo del quinto trattino consente un'interpretazione in senso lato del concetto di «diffusione di nuove tecniche». La precisazione «quali progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti dimostrativi» non va intesa come limitazione, bensì esclusivamente a titolo esemplificativo in conformità alla formulazione («quali»). Pertanto, la trasmissione di informazioni generali, in particolare la pubblicazione di conoscenze scientifiche nonché di informazioni fattuali generiche sul latte in forma generalmente comprensibile, può essere considerata assimilabile alla diffusione di nuove tecniche. La disposizione sulla compatibilità di cui al punto 14.1 ha effettivamente lo scopo di consentire il finanziamento di tali misure, quali quelle relative al presente caso, volte ad informare i beneficiari circa le nuove tecniche in diversi settori rilevanti per l'agricoltura, come ad esempio le buone pratiche agricole o il benessere degli animali nell'allevamento del bestiame da latte (cfr. considerando 59).
La Commissione presume che, in linea di principio, gli aiuti fossero a disposizione di tutti i soggetti «ammissibili» della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti (punto 14.2, prima frase degli orientamenti comunitari 2000-2006), ossia che i beneficiari potessero trarre vantaggio senza alcuna limitazione dalla trasmissione delle informazioni.
La Germania ha assicurato che nel periodo 2001-2006, l'importo totale dell'aiuto di 100000 EUR per ciascun beneficiario è stato erogato per non oltre tre anni. Laddove le imprese rientranti nel campo di applicazione della definizione di piccole e medie imprese47 stabilita dalla Commissione abbiano ricevuto un importo maggiore di 100000 EUR, l'aliquota massima di aiuto autorizzata non ha superato il 50 % dei costi ammissibili. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto sono stati considerati come beneficiari i soggetti che si sono avvalsi di tali servizi, ossia le aziende lattiero-casearie dei Länder che applicavano il prelievo sul latte.
La Commissione conclude che gli aiuti valutati in questa sezione hanno soddisfatto le pertinenti condizioni degli orientamenti comunitari 2000-2006 e che erano perciò compatibili con il mercato interno nel periodo 2001-2006.
Seconda sottomisura (periodo a decorrere dal 2007): trasmissione di informazioni generali
Come nel caso del periodo precedente, per gli aiuti relativi alle attività di trasmissione di informazioni generali si applicano le disposizioni in materia di prestazioni di assistenza tecnica.
Le prestazioni di assistenza tecnica sono disciplinate nella sezione IV.K degli orientamenti 2007-2013. Gli aiuti sono andati a beneficio delle aziende lattiero-casearie dei Länder in cui viene applicato il prelievo sul latte. Nel caso delle aziende lattiero-casearie, si tratta di imprese del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (cfr. considerando 175).
Gli orientamenti 2007-2013 stabiliscono innanzitutto che la Commissione non autorizza la concessione di aiuti di Stato a favore di grandi imprese (punto 106 degli orientamenti 2007-2013), escludendo così una dichiarazione di compatibilità per le grandi imprese. Resta da verificare se gli aiuti concessi alle piccole e medie imprese siano compatibili con il mercato interno. Pertanto, la valutazione della compatibilità illustrata di seguito sarà circoscritta agli aiuti concessi alle piccole e medie imprese.
Relativamente agli aiuti concessi alle aziende lattiero-casearie, ossia alle imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione, il punto 105 degli orientamenti 2007-2013 rinvia alle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001. Per il periodo a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 800/2008, questa prescrizione è da intendersi come riferimento agli articoli 26 e 27 di detto regolamento.
Nessuna delle citate prescrizioni dei regolamenti (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 800/2008 prevedeva la diffusione di informazioni generali.
La Commissione non può neanche riconoscere altre prescrizioni del diritto unionale che prevedano eventualmente la compatibilità con il mercato interno per gli aiuti concessi alle imprese operanti nel settore della trasformazione e della commercializzazione (e d'altronde, la Germania non ha invocato altre norme relative alla compatibilità).
La Commissione conclude che gli aiuti concessi alle imprese di trasformazione e commercializzazione, ossia alle aziende lattiero-casearie, per il periodo a decorrere dal 2007, erano incompatibili con il mercato interno.
Prelievi parafiscali
Poiché gli aiuti di Stato sono stati finanziati mediante un prelievo parafiscale (cfr. considerando dal 13 al 17), la Commissione deve esaminare sia le misure sovvenzionate, sia la loro modalità di finanziamento. Se la modalità di finanziamento degli aiuti, soprattutto mediante contributi obbligatori, costituisce parte integrante delle misure di aiuto, ai fini della valutazione della misura la Commissione deve tener conto anche della modalità di finanziamento di detto aiuto48.
Affinché una tassa o parte di essa possa considerarsi parte integrante di un aiuto, deve necessariamente sussistere un vincolo di destinazione tra la tassa e l'aiuto in forza della normativa nazionale pertinente, nel senso che il gettito della tassa venga necessariamente destinato al finanziamento dell'aiuto49. Il gettito della tassa deve inoltre influenzare direttamente l'entità dell'aiuto50.
Entrambi i criteri sono da applicare all'intero periodo in esame.
Il primo criterio sembra essere soddisfatto poiché ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, della MFG i Länder hanno la possibilità di applicare i prelievi parafiscali in questione. Allo stesso tempo, l'articolo 22, paragrafi 2 e 2 bis, della MFG stabiliscono nel dettaglio quali misure possono essere finanziate con le entrate provenienti dal prelievo. La Commissione rileva perciò che le entrate provenienti dal prelievo sono destinate ad una voce precisa e che possono essere utilizzate solo per finalità concretamente sancite dalla legge. Alla luce della decisione positiva, nonché della presente decisione, la Commissione presume che le misure di sostegno eseguite in quest'ambito siano costituite prevalentemente da aiuti. Inoltre, a causa della loro finalità è escluso che i fondi provenienti dal prelievo vengano erogati per altri compiti di pertinenza statale non contemplati dall'articolo 22, paragrafi 2 e 2 bis, della MFG.
Relativamente alla questione se il gettito del prelievo influenzi direttamente l'entità dell'aiuto, occorre far riferimento all'articolo 22, paragrafo 3, della MFG, in base al quale le entrate provenienti dal prelievo devono essere tenute separate e non possono essere utilizzate per le spese amministrative delle autorità del Land. Secondo le informazioni fornite dalla Germania, le misure esaminate dalla presente decisione non sono finanziate da altre risorse statali a parte quelle provenienti dal prelievo sul latte. Ciò porta la Commissione a concludere che, di fatto, il gettito del prelievo influenzi direttamente l'entità dell'aiuto.
Nel caso in cui i prelievi possano essere considerati parte integrante dell'aiuto, la Commissione deve valutare se esista una situazione discriminatoria tra i prodotti importati e quelli nazionali51, ovvero tra i prodotti nazionali esportati e i prodotti nazionali commercializzati sul mercato interno52.
Il prelievo sul latte non viene riscosso sulle importazioni. Di conseguenza, le misure di aiuto concesse in relazione alla MFG non hanno svantaggiato i prodotti importati.
Inoltre, il prelievo sul latte potrebbe essere considerato come la riscossione di un'imposizione interna discriminatoria in violazione dell'articolo 110 del TFUE, qualora l'importo del prelievo sul latte dovuto per i prodotti fabbricati e trasformati nel territorio nazionale venga compensato solo in parte dai vantaggi derivanti dall'utilizzo delle entrate provenienti dal suddetto prelievo, determinando così uno svantaggio per i prodotti nazionali esportati. Le autorità tedesche hanno dichiarato che in base alle loro informazioni le imprese esportatrici di prodotti lattiero-caseari non hanno subito vantaggi dall'applicazione del prelievo. Tuttavia, la Germania assicura che se in futuro un'impresa esportatrice di prodotti lattiero-caseari dovesse dimostrare di essere stata svantaggiata dall'applicazione del prelievo, gli importi del prelievo da essa versati le verranno rimborsati. Su questa base, la Commissione presume che sia da escludere la presenza di una discriminazione.
La Commissione rileva perciò che il prelievo non viola le disposizioni di cui all'articolo 110 del TFUE53.
Occorre altresì verificare se l'applicazione del prelievo sul latte contrasti o meno con gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo. Al riguardo è necessario appurare se i prelievi sul latte influenzino i prezzi dei prodotti finiti nazionali e se ciò determini una situazione discriminatoria da parte dei prodotti nazionali nei confronti dei prodotti importati.54 In questo contesto, la Commissione rileva che il prezzo del latte venduto al dettaglio in Germania ammonta ad non meno di 0,45 EUR al litro. Il prelievo sul latte non supera l'importo di 0,0015 EUR al kg e rappresenta perciò solo una minima parte del prezzo di vendita. La Commissione conclude perciò che l'applicazione del prelievo sul latte non è in contrasto con gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati interessata.
Conclusioni
Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, i poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di dieci anni. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999, «qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione nei confronti dell'aiuto illegale interrompe il periodo limite».
Dopo aver ricevuto dalla Germania la relazione annuale del 2010 sugli aiuti di Stato nel settore agricolo, la Commissione ha richiesto alle autorità tedesche ulteriori informazioni sulla normativa con lettera del 28 novembre 2011. Questa azione della Commissione ha avuto l'effetto di interrompere il periodo limite. Pertanto, la presente decisione fa riferimento al periodo a decorrere dal 28 novembre 2001, in conformità al periodo limite di dieci anni menzionato nel considerando precedente.
La Commissione rileva che la Germania ha concesso aiuti di Stato illegalmente in violazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. Tali aiuti sono andati a beneficio delle aziende di tutta la Germania operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione del latte. Gli aiuti sono in parte compatibili (considerando 192) e in parte incompatibili con il mercato interno (considerando 177, 183 e 199).
Ai fini del recupero degli aiuti incompatibili con il mercato interno, la Commissione ritiene opportuno procedere come segue: le somme versate alla VDM e provenienti dal prelievo sul latte per le misure eseguite dovrebbero essere ripartite tra le aziende lattiero-casearie in proporzione agli importi del prelievo sul latte versati da dette aziende, al fine di determinare gli aiuti da recuperare. La Commissione è disponibile a valutare insieme con la Germania altre modalità di ripartizione delle risorse in esame tra i beneficiari dell'aiuto,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il sostegno finanziario accordato dalla Germania agli scienziati attraverso il Verband der Milchwirtschaft e.V. non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
Il sostegno finanziario accordato dalla Germania in relazione alle lezioni tenute presso la Fachhochschule Hannover attraverso il Verband der Milchwirtschaft e.V. non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
Il sostegno finanziario concesso dalla Germania in relazione all'attività di trasmissione di informazioni generali e all'attività di consulenza nei confronti degli organismi statali e in materia di normalizzazione e standardizzazione, svolta dal Verband der Milchwirtschaft e.V. costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
Art. 2
Gli aiuti concessi illegalmente dalla Germania in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, relativi all'attività di trasmissione di informazioni generali, svolta dal Verband der Milchwirtschaft e.V. nel periodo compreso tra il 28 novembre 2001 e il 31 dicembre 2006, sono compatibili con il mercato interno.
Art. 3
Gli aiuti concessi illegalmente dalla Germania in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE in relazione all'attività di consulenza svolta dal Verband der Milchwirtschaft e.V. nei confronti di organismi statali e relativa alla normalizzazione e standardizzazione sono incompatibili con il mercato interno.
Gli aiuti concessi illegalmente dalla Germania in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE in relazione all'attività di trasmissione di informazioni generali, svolta dal Verband der Milchwirtschaft e.V. nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2007, sono incompatibili con il mercato interno.
Art. 4
1. La Germania recupera dai beneficiari gli aiuti incompatibili con il mercato interno concessi a norma del regime di aiuti di cui all'articolo 3.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso percentuale di interesse conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e al regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione55 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
4. La Germania annulla tutti i pagamenti in corso dell'aiuto a norma del regime di aiuti di cui all'articolo 3 con effetto dalla data di adozione della presente decisione.
Art. 5
1. Il recupero degli aiuti concessi nell'ambito del regime di cui all'articolo 3 deve essere immediato ed effettivo.
2. La Germania garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Art. 6
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
a) l'elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel quadro del regime di cui all'articolo 3 e l'importo complessivo degli aiuti ricevuti da ciascuno di loro a norma del regime;
b) l'importo complessivo (capitale e interessi) che dev'essere recuperato presso ciascun beneficiario;
c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
d) la documentazione attestante che è stato ingiunto ai beneficiari di restituire gli aiuti.
2. La Germania informa la Commissione dei progressi compiuti in seguito alle misure adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi nel quadro del regime di cui all'articolo 3. La Germania fornisce immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, informazioni sulle misure adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. La Germania fornisce altresì informazioni dettagliate riguardo all'ammontare degli aiuti rimborsati e degli interessi pagati dai beneficiari.