Decisione (PESC) 2016/51 del Consiglio del 18 gennaio 2016 a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC) nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell'UE»)1, che nel capitolo III contiene un elenco di misure per combattere tale proliferazione.
L'Unione sta realizzando attivamente la strategia dell'UE e le misure elencate nel capitolo III, in particolare quelle misure connesse con il rafforzamento, l'attuazione e la diffusione universale della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC).
Il 27 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/184/PESC a sostegno della BTWC, nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa2. Dall'adozione dell'azione comune 2006/184/PESC, altri sette Stati hanno aderito alla BTWC. Azione comune 2006/184/PESC, che ha cessato di produrre effetti il 26 agosto 2007.
Nel marzo 2006 il Consiglio ha adottato un piano d'azione sulle armi biologiche e tossiniche, a integrazione dell'azione comune 2006/184/PESC a sostegno della BTWC3. Il piano d'azione prevede un uso efficace delle misure miranti a rafforzare la fiducia (CBM) e del meccanismo d'indagine sul sospetto uso di armi biologiche, posto sotto l'egida del Segretario generale delle Nazioni Unite (ONU).
Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/858/PESC a sostegno della BTWC, nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa4. Dall'adozione dell'azione comune 2008/858/PESC, altri tre Stati hanno aderito alla BTWC e molti altri hanno beneficiato dell'assistenza prestata dagli esperti dell'Unione.
La sesta conferenza di revisione della BTWC ha deciso di istituire l'Unità di supporto all'attuazione (USA), con un mandato di cinque anni (2007-2011), presso la sede di Ginevra dell'Ufficio dell'ONU per gli affari del disarmo (UNODA) allo scopo di fornire supporto amministrativo per le riunioni convocate dalla sesta conferenza di revisione e sostegno all'attuazione globale e all'universalizzazione della BTWC nonché lo scambio di misure miranti a rafforzare la fiducia.
Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/429/PESC5 relativa alla posizione dell'Unione europea per la settima conferenza degli Stati parte di revisione della BTWC («settima conferenza di revisione»).
La settima conferenza di revisione della BTWC ha deciso di prorogare di altri cinque anni il mandato dell'Unità di supporto all'attuazione (2012-2016) e di estenderne i compiti affinché includano l'attuazione della decisione di costituire e gestire la banca dati per le richieste e le offerte di assistenza, facilitando il correlato scambio di informazioni tra Stati parti nonché il sostegno, ove necessario, all'attuazione delle decisioni e raccomandazioni della settima conferenza di revisione ad opera degli Stati parti.
Il 23 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/421/PESC6 a sostegno della BTWC, nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle ADM. Dall'adozione della decisione 2012/421/PESC altri sei Stati hanno aderito alla BTWC e molti altri hanno beneficiato dell'assistenza prestata dagli esperti dell'Unione.
Gli obiettivi della decisione 2011/429/PESC e della decisione 2012/421/PESC e della decisione 2012/421/PESC, in particolare quegli aspetti sui quali è stato raggiunto un consenso nella settima conferenza di revisione, dovrebbero essere perseguiti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1.
Al fine di dare attuazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e basandosi sulla positiva attuazione delle azioni comuni 2006/184/PESC e 2008/858/PESC e della decisione 2012/421/PESC del Consiglio, la presente decisione funge da strumento politico operativo per portare avanti la realizzazione degli obiettivi della decisione 2011/429/PESC e si incentra, in particolare, sugli aspetti sui quali è stato raggiunto un consenso nella settima conferenza di revisione e che sono indicati nel relativo documento finale.
La presente decisione è ispirata ai seguenti principi:
a) sfruttare al meglio l'esperienza acquisita attraverso le azioni comuni 2006/184/PESC e 2008/858/PESC e la decisione 2012/421/PESC del Consiglio;
b) riflettere sulle esigenze specifiche espresse dagli Stati parte e dagli Stati che non sono parte della BTWC riguardo ad una migliore attuazione e diffusione universale della BTWC;
c) incoraggiare l'appropriazione nazionale e regionale dei progetti al fine di assicurarne la sostenibilità a lungo termine e creare un partenariato tra l'Unione europea e parti terze nel quadro della BTWC;
d) concentrarsi sulle attività che producono risultati concreti e/o contribuiscono a una tempestiva definizione di intese comuni inerenti alla conferenza di revisione della BTWC del 2016;
e) includere indicatori misurabili di risultato, da definirsi prima dell'inizio delle attività, e includere ogniqualvolta sia possibile quelli connessi all'impatto dei programmi di sensibilizzazione e di istruzione;
f) sostenere la presidenza delle riunioni degli Stati parte in vista dell'ottava conferenza di revisione e sfruttare al meglio il mandato dell'ISU, concordato nella sesta conferenza di revisione e rinnovato ed ampliato nella settima conferenza di revisione.
2.
L'Unione europea sostiene i seguenti progetti che corrispondono a misure della strategia dell'UE:
promozione dell'adesione universale alla BTWC incoraggiando gli Stati che non sono parte della stessa a una migliore comprensione dei vantaggi derivanti dall'adesione alla BTWC e da un maggiore coinvolgimento nelle riunioni e in altre attività della BTWC;
potenziamento dell'interazione con le parti interessate non governative in materia di scienza e tecnologia nonché di biosicurezza e bioprotezione;
sviluppo delle capacità nazionali per l'attuazione della BTWC, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e in settori quali quelli di cui agli articoli VII e X, migliorando la qualità e la quantità delle dichiarazioni presentate nel quadro del sistema di misure miranti a rafforzare la fiducia al fine di aumentare la fiducia nell'osservanza della BTWC;
sostegno al programma intersessionale e ai preparativi dell'ottava conferenza di revisione;
rafforzamento del meccanismo del Segretario generale delle Nazioni Unite per le indagini sul presunto uso di armi chimiche, biologiche e tossiniche;
strumenti necessari per la sensibilizzazione, l'istruzione e il coinvolgimento.
Una descrizione particolareggiata di tali progetti figura nell'allegato.
Art. 2
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione tecnica delle attività di cui all'articolo 1 è affidata all'UNODA, che svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR stabilisce le necessarie modalità con l'UNODA.
Art. 3
1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 2340000 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con l'UNODA. L'accordo prevede che l'UNODA assicuri la visibilità del contributo dell'Unione adeguata alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedura e della data di conclusione dell'accordo.
Art. 4
L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche predisposte dall'UNODA. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
Art. 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione se l'accordo di finanziamento non è stato concluso entro tale termine.
Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2016 Per il Consiglio Il presidente F. Mogherini