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ALLEGATO

Testo vigente

Il CONSIGLIO DEI GOVERNATORI della BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI,

1. l'articolo 7, paragrafo 3, lettera h), dello Statuto, ai sensi del quale il Consiglio dei governatori approva il Regolamento interno della Banca; 2. l'articolo 11, paragrafo 1, dello Statuto, in base al quale, su proposta del Consiglio di amministrazione, il Consiglio dei governatori nomina i membri del Comitato direttivo; 3. l'articolo 11, paragrafo 2, dello Statuto, conformemente al quale il Consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata, può dichiarare dimissionari d'ufficio i membri del Comitato direttivo.

CONSIDERANDO CHE la Banca desidera potenziare il ruolo del proprio Comitato di etica e di conformità e rafforzare le norme interne per quanto concerne la nomina e l'eventuale sospensione dei membri del Comitato direttivo della Banca;

CONSIDERANDO CHE occorre rafforzare il ruolo del Comitato di etica e di conformità dando a tale organo la possibilità di formulare pareri su qualunque questione di carattere etico riguardante un membro del Comitato direttivo o del Consiglio di amministrazione;

CONSIDERANDO CHE il Consiglio dei governatori, che ai sensi dello Statuto è l'organo preposto a decretare le dimissioni d'ufficio dei membri del Comitato direttivo della Banca, può altresì decidere di sospendere temporaneamente un membro del Comitato direttivo;

CONSIDERANDO CHE una delega di questo potere di sospendere i membri del Comitato direttivo in circostanze specifiche e definite e per una durata limitata è auspicabile per consentire alla Banca di reagire rapidamente di fronte a situazioni eccezionali; il meccanismo proposto prevede che tale delega sia conferita al presidente della Banca con l'accordo del presidente del Consiglio dei governatori ovvero, nei casi riguardanti il presidente della Banca, al presidente del Consiglio dei governatori;

CONSIDERANDO CHE qualunque decisione di sospensione sarà preceduta da una consultazione del Comitato di etica e di conformità;

CONSIDERANDO CHE le procedure pertinenti applicabili sono definite in un nuovo articolo 23.ter del Regolamento interno della Banca;

CONSIDERANDO CHE nel quadro stabilito dalle suddette norme, l'adozione di ulteriori norme di attuazione per le procedure di sospensione e dimissione d'ufficio è delegata al Consiglio di amministrazione;

CONSIDERANDO CHE le suddette norme dovrebbero essere votate a maggioranza qualificata dal Consiglio dei governatori alla luce dell'articolo 11, paragrafo 2, dello Statuto;

CONSIDERANDO CHE al fine di sostenere il Consiglio dei governatori della Banca nelle decisioni riguardanti la nomina dei membri del Comitato direttivo viene istituito un Comitato consultivo ad hoc per le nomine con l'incarico di fornire pareri non vincolanti;

CONSIDERANDO CHE per agevolare il processo decisionale riguardo a dette nomine e rispondere agli sviluppi recenti in materia di migliori prassi bancarie occorrerebbe introdurre nel Regolamento interno della Banca alcuni criteri da applicare nella decisione di nomina;

CONSIDERANDO CHE si rendono necessarie alcune modifiche tecniche all'articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento interno per assicurare l'ordinato funzionamento dei vari Comitati istituiti in seno al Consiglio di amministrazione, quali il Comitato per la politica riguardante il rischio di credito;

HA DECISO, a maggioranza qualificata, quanto segue:

  • 1. l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento interno della Banca sono modificati in virtù della presente decisione e due nuovi articoli 23.bis e 23.ter sono inseriti nel Regolamento interno della Banca come indicato nel Documento 16/01;

  • 2. il Regolamento interno modificato entra in vigore 120 giorni dopo la data di adozione della presente decisione ovvero il 1o settembre 2016, se quest'ultima data è successiva.

  • 3. il Regolamento interno modificato sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

  • Per il Consiglio dei governatori: Il presidente H.-J. Schelling Il segretario K. Trömel