Decisione (UE) 2016/634 della Commissione del 21 gennaio 2016 relativa all’aiuto di Stato SA.25338 (2014/C) (ex E 3/2008 ed ex CP 115/2004) al quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione — Esenzione dall’imposta sulle società per le imprese pubbliche [notificata con il numero C(2016) 167] (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni, ai sensi dei suddetti articoli1, e tenuto conto di tali osservazioni,
1. PROCEDIMENTO
Nel 1997 i servizi della Commissione hanno avviato un’indagine sulle norme fiscali specifiche applicabili alle imprese pubbliche negli Stati membri. In risposta al questionario della Commissione, con lettera del 23 gennaio1998 le autorità neerlandesi hanno fornito informazioni sulla legge neerlandese relativa all’imposta sul reddito delle società (Wet Vennootschapsbelasting 1969 — «Wet Vpb 1969»).
Il 2 luglio 2004 i servizi della Commissione hanno avviato una procedura d’ufficio, registrata con il numero CP 115/2004, nei riguardi dell’esenzione dall’imposta sulle società per le imprese pubbliche neerlandesi prevista dalla Wet Vpb 1969. Il 9 luglio 2004, il 22 novembre 2004, il 29 giugno 2006 e il 2 luglio 2007 hanno trasmesso richieste di informazioni, alle quali le autorità neerlandesi hanno risposto in data 3 settembre 2004, 4 aprile 2005, 26 settembre 2006, 13 dicembre 2006, 22 gennaio 2007 e 27 luglio 2007.
Con lettera del 9 luglio 2008 («lettera ex articolo 17»), i servizi della Commissione hanno avviato la procedura di cooperazione di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio2 («regolamento di procedura»). Essi hanno comunicato alle autorità neerlandesi il parere preliminare secondo cui l’esenzione dall’imposta sulle società per le imprese pubbliche prevista dalla Wet Vpb 1969 sembrava costituire un aiuto di Stato incompatibile ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») e le hanno invitate a presentare osservazioni conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
Nel settembre 2010, dopo l’invio della lettera ex articolo 17, la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante l’esenzione dall’imposta sulle società per le imprese pubbliche prevista dalla Wet Vpb 1969. La denuncia riguardava un aeroporto provinciale, un’entità costituita in società per azioni (NV), che non sarebbe stato soggetto all’imposta sul reddito delle società. Il denunciante sosteneva che, poiché la situazione di diritto e di fatto era paragonabile a quella del caso Schiphol3, l’aeroporto avrebbe dovuto essere incluso nell’elenco delle imprese pubbliche indirette soggette a imposta di cui all’articolo 2, paragrafo 7, della Wet Vpb 1969. I servizi della Commissione hanno associato la denuncia al caso di cui già si occupavano nell’ambito della procedura di cooperazione.
PROPOSTA DI OPPORTUNE MISURE
Il 2 maggio 2013 la Commissione ha adottato una decisione in cui proponeva opportune misure ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di procedura, finalizzate ad abolire l’esenzione dall’imposta sulle società per le imprese pubbliche prevista dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), dall’articolo 2, paragrafo 3, e dall’articolo 2, paragrafo 7, della Wet Vpb 1969, al fine di assicurare che alle imprese pubbliche che esercitano un’attività economica ai sensi del diritto dell’Unione sia applicato lo stesso regime fiscale vigente per le imprese private.
Le autorità neerlandesi sono state invitate a comunicare alla Commissione per iscritto, entro un mese, l’accettazione incondizionata e inequivocabile delle opportune misure proposte, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di procedura.
Con lettera del 24 maggio 2013 le autorità neerlandesi hanno comunicato alla Commissione quanto segue: «Fatta salva l’approvazione del parlamento, il governo neerlandese intende adottare entro diciotto mesi una legge volta a garantire che le imprese pubbliche che esercitano un’attività economica siano soggette all’imposta sulle società allo stesso modo delle imprese private. Tale legge entrerà in vigore entro l’esercizio fiscale successivo. In pratica, ciò significa che la legge sarà in vigore il 1o gennaio 2015 e avrà effetto dal 1o gennaio 2016».
La Commissione ha ritenuto che la dichiarazione contenuta nella lettera non costituisse un’accettazione incondizionata, in quanto indicava soltanto l’intenzione condizionata di adottare la legge.
Con lettera dell’11 marzo 2014, la Commissione ha richiamato l’attenzione sul carattere condizionale dell’accettazione e ha invitato le autorità neerlandesi a comunicare ai servizi della Commissione, entro tre settimane dal ricevimento della lettera, se i Paesi Bassi accettavano incondizionatamente e inequivocabilmente le opportune misure. I Paesi Bassi non hanno risposto a tale lettera.
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE
Con lettera del 9 luglio 2014 la Commissione ha notificato ai Paesi Bassi la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE in relazione alla misura di aiuto («decisione di avviare il procedimento»).
La decisione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea4. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura.
Dopo aver concesso una proroga del termine iniziale fissato al 27 luglio 2014, la Commissione ha ricevuto le osservazioni dei Paesi Bassi con lettera del 10 settembre 2014. La Commissione ha ricevuto osservazioni congiunte anche dai terzi interessati, presentate mediante lettera del 19 settembre 2014, e le ha inoltrate ai Paesi Bassi invitandoli a presentare commenti con lettera datata 3 ottobre 2014. La risposta dei Paesi Bassi è pervenuta mediante lettera del 3 novembre 2014.
LEGGE DI MODERNIZZAZIONE DELL’IMPOSTA SULLE SOCIETÀ DOVUTA DALLE IMPRESE PUBBLICHE
Il 14 aprile 2014 le autorità neerlandesi hanno avviato una consultazione pubblica su un progetto di proposta legislativa volto a modificare la Wet Vpb 1969. La proposta mirava a modernizzare l’imposta sulle società dovuta dalle imprese pubbliche, al fine di assicurare la parità di condizioni fra le imprese pubbliche e private nell’ambito della legge relativa all’imposta sulle società.
Il 16 settembre 2014 la proposta legislativa è stata presentata al parlamento neerlandese. Il 26 maggio 2015 la prima camera ha approvato la proposta e il 4 giugno 2015 è stata promulgata la nuova legge, la cosiddetta Wet Modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen («Wet Vpb 2015»). Quest’ultima mira ad assoggettare le imprese pubbliche all’imposta sulle società allo stesso modo delle imprese private e si applica per la prima volta nell’esercizio finanziario che comincia il 1o gennaio 2016 o dopo tale data. Le autorità neerlandesi non hanno notificato alla Commissione la nuova legge ai sensi dell’articolo 108 del TFUE.
La Wet Vpb 2015 prevede tuttavia alcune eccezioni:
a) mantiene espressamente l’esenzione dall’imposta sulle società per alcune imprese pubbliche, in particolare sei imprese che gestiscono porti marittimi pubblici neerlandesi, cioè Groningen Seaports NV, Havenbedrijf Amsterdam NV, Havenbedrijf Rotterdam NV, Havenschap Moerdijk, NV Port of Den Helder e Zeeland Seaports NV. Beneficiano dell’esenzione anche gli organismi le cui attività consistono principalmente nella gestione, nello sviluppo o nell’esercizio di un porto marittimo. Per questi porti marittimi neerlandesi l’esenzione dall’imposta sulle società resta in vigore fino a una data che sarà stabilita dalle autorità neerlandesi mediante regio decreto5;
b) l’esenzione è concessa anche agli enti che svolgono attività di insegnamento o di ricerca, purché soddisfino determinate condizioni6.
Il 27 agosto 2015 si è tenuta una riunione tra i servizi della Commissione e le autorità neerlandesi. Con lettera del 10 settembre 2015, le autorità neerlandesi hanno spiegato i motivi che, a loro parere, giustificavano un periodo transitorio per assoggettare i porti marittimi neerlandesi all’imposta sulle società.
La presente decisione non riguarda soltanto l’esenzione dall’imposta sulle società per le imprese pubbliche in vigore alla data della decisione di avviare il procedimento di indagine formale, cioè il 9 luglio 2014, ma tiene anche conto delle modifiche apportate dalla Wet Vpb 2015 all’esenzione dall’imposta sulle società per le imprese pubbliche neerlandesi, prevista dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), dall’articolo 2, paragrafo 3 e dall’articolo 2, paragrafo 7, della Wet Vpb 1969. La presente decisione non pregiudica la valutazione di eventuali altre possibili modifiche apportate alla Wet Vpb 1969, che esulano dall’ambito della presente indagine. In particolare, la presente decisione non valuta le esenzioni di cui agli articoli 5 e 6 della Wet Vpb 1969 e relative modifiche. La presente decisione si limita all’esenzione dall’imposta sulle società per le imprese pubbliche prevista dall’articolo 2, paragrafi 1, 3 e 7, della Wet Vpb 19697.
2. DESCRIZIONE DELLA MISURA
2.1. La legge neerlandese relativa all’imposta sulle società
Conformemente alla Wet Vpb 1969, le imprese nei Paesi Bassi sono soggette all’imposta sul reddito delle società.
La Wet Vpb 1969, senza le modifiche apportate dalla nuova legge all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), all’articolo 2, paragrafo 3, e all’articolo 2, paragrafo 7, prevede regimi fiscali diversi per le imprese private e le imprese pubbliche. Le imprese private sono soggette all’imposta sulle società nel quadro del regime generale. Le persone giuridiche di diritto privato costituite per condurre un’attività economica, come le società per azioni (NV) e le società a responsabilità limitata (BV), sono integralmente assoggettate all’imposta sulle società per la totalità del loro reddito. Le fondazioni (stichtingen) e le associazioni (verenigingen) sono soggette all’imposta sulle società nella misura in cui gestiscono un’impresa (articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della Wet Vpb 1969). La gestione di un’impresa (het drijven van een onderneming) è definita all’articolo 4 della Wet Vpb 1969 come un’attività esercitata in concorrenza con altre imprese.
La Wet Vpb 2015 mira a sopprimere l’esenzione dall’imposta sulle società per la maggior parte delle imprese pubbliche a talune condizioni. A tal fine, essa modifica l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), l’articolo 2, paragrafo 3, e l’articolo 2, paragrafo 7, della Wet Vpb 1969 in modo da assoggettarle all’imposta. Tuttavia le nuove disposizioni mantengono l’esenzione dall’imposta sulle società per i porti marittimi e per gli istituti di istruzione e di ricerca che soddisfano determinate condizioni (cfr. il punto 15).
2.2. Esenzione per le imprese pubbliche ai sensi della Wet Vpb 1969
Le imprese pubbliche sono soggette a norme particolari in materia di imposta sulle società, stabilite dall’articolo 2, paragrafi 1, 3 e 7 della Wet Vpb 19698.
La Wet Vpb 1969 opera una distinzione fra imprese pubbliche dirette e indirette. Un’impresa pubblica diretta (direct overheidsbedrijf) fa parte di una persona giuridica di diritto pubblico (publiekrechtelijke rechtspersoon). Per esempio, le agenzie comunali di sviluppo immobiliare e i servizi municipali di raccolta dei rifiuti sono imprese pubbliche dirette.
Un’impresa pubblica indiretta è un’organizzazione (di solito una società per azioni, una società a responsabilità limitata o una fondazione) di diritto privato, ma controllata da un ente pubblico. Ciò avviene quando a) gli unici azionisti dell’impresa sono enti pubblici neerlandesi o b) nel caso di altre entità di diritto privato il cui capitale non sia ripartito in azioni (fondazioni e associazioni), i direttori possono essere nominati e revocati soltanto da enti pubblici e, in caso di liquidazione, le attività sono assegnate esclusivamente a enti pubblici.
Secondo l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della Wet Vpb 1969, le imprese che fanno parte di persone giuridiche di diritto pubblico (ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen) sono soggette all’imposta sulle società soltanto se figurano nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3. Questo elenco esaustivo comprende:
a) le aziende agricole (landbouwbedrijven);
b) le imprese industriali (nijverheidsbedrijven), a meno che forniscano esclusivamente o quasi esclusivamente acqua9;
c) le imprese minerarie;
d) le imprese commerciali (handelsbedrijven) che non trattano esclusivamente o quasi esclusivamente beni immobiliari o diritti connessi a beni immobiliari10;
e) le imprese di trasporto, fatta eccezione per le imprese che svolgono esclusivamente o quasi esclusivamente attività di trasporto passeggeri a livello comunale;
f) gli istituti di credito edilizio (bouwkassen).
L’elenco di imprese di cui all’articolo 2, paragrafo 3, è rimasto sostanzialmente inalterato dal 1969, anno in cui è stata introdotta la Wet Vpb, che ha ripreso le norme in materia di imposta sulle società in vigore dal 1956. In particolare, non comprende le imprese pubbliche che forniscono servizi. Per esempio, le imprese pubbliche attive nel settore della gestione dei rifiuti o della ristorazione, gli istituti di credito comunali, i porti, gli aeroporti e Holland Casino, la fondazione che gestisce i casinò, sono esenti dall’imposta sulle società ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g)11.
Le imprese pubbliche dirette e indirette sono soggette all’imposta sul reddito delle società soltanto se soddisfano i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 3, della Wet Vpb 1969. In altre parole, le imprese pubbliche sia dirette sia indirette sono soggette all’imposta sulle società soltanto se figurano nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della Wet Vpb 1969.
A parte le imprese pubbliche indirette di cui all’articolo 2, paragrafo 3, alcune imprese pubbliche indirette sono state assoggettate all’imposta sulle società sulla base di una valutazione caso per caso. L’elenco completo di tali imprese figura all’articolo 2, paragrafo 7, della Wet Vpb 1969 e comprende:
a) het Nederlands Meetinstituut NV;
b) de NV Nederlands Inkoopcentrum (NIC);
c) de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij;
d) de Koninklijke Nederlandse Munt NV;
e) corganismi in cui una persona giuridica che possiede un’impresa di distribuzione ai sensi della legge sulla distribuzione di energia (Wet energiedistributie) sia un azionista e organismi che con una persona giuridica di questo tipo costituiscono un gruppo ai sensi dell’articolo 24b, tomo 2, del codice civile (Burgerlijk Wetboek), nella misura in cui l’organismo svolga attività che la persona giuridica azionista non può svolgere direttamente ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della legge sulla distribuzione di energia, a meno che l’organismo fornisca esclusivamente o quasi esclusivamente acqua;
f) organismi che esercitano un’attività industriale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino, della Wet Vpb 1969, fatta eccezione per gli organismi che forniscono esclusivamente o quasi esclusivamente acqua;
g) NOB Holding NV;
h) de NV Luchthaven Schiphol;
i) de NV KLIQ;
j) de NV Bank Nederlandse Gemeenten;
k) de Nederlandse Waterschapsbank NV;
l) Fortis Bank (Nederland) NV;
m) ASR Nederland NV;
n) ABN AMRO Group NV;
o) de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV;
p) Ultra Centrifuge Nederland NV;
q) SNS REAAL NV;
e qualsiasi organismo in cui le imprese summenzionate siano azioniste e qualsiasi organismo i cui dirigenti siano nominati e revocati dalle imprese summenzionate, fatta eccezione per gli organismi che forniscono esclusivamente o quasi esclusivamente acqua.
L’elenco viene aggiornato periodicamente e alcune imprese pubbliche indirette sono state aggiunte, altrimenti non sarebbero soggette alla tassa sul reddito delle società, in quanto non incluse nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della Wet Vpb 1969. Per esempio, sono state aggiunte le società seguenti:
a) NOB Holding NV (1999);
b) Weerbureau HWS BV (2002);
c) Luchthaven Schiphol NV (2002) — in risposta alla decisione della Commissione del 3 luglio 2001 che proponeva opportune misure nel caso E45/2000;
d) KLIQ NV (2002);
e) Bank Nederlands Gemeenten (2005);
f) Nederlandse Waterschapsbank NV (2005);
g) ABN AMRO Group NV e SNS REAAL NV, in seguito alla loro nazionalizzazione.
Le imprese pubbliche indirette che non figurano nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 7, della Wet Vpb 1969 e non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, non sono tenute a versare l’imposta sulle società. Esempi di tali imprese sono: De Nederlandse Bank NV, Havenbedrijf Rotterdam NV, NV Luchthaven Maastricht, Twinning Holding BV, NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, NV Industriebank LIOF, NV Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV e Holland Casino12.
2.3. Esenzione per le imprese pubbliche ai sensi della Wet Vpb 2015
In linea di principio, la Wet Vpb 2015 mira ad assoggettare le imprese pubbliche all’imposta sulle società allo stesso modo delle imprese private. In particolare, essa modifica l’articolo 2 della Wet Vpb 1969 al fine di assoggettare all’imposta sulle società le persone giuridiche di diritto pubblico che gestiscono un’impresa e le imprese gestite dallo Stato.
Come già spiegato al punto 15, la Wet Vpb 2015 prevede tuttavia alcune deroghe:
a) la Wet Vpb 2015 inserisce un nuovo articolo 6c nella Wet Vpb 1969. La disposizione mantiene espressamente l’esenzione dall’imposta sulle società per alcuni porti marittimi neerlandesi e per gli organismi le cui attività consistono principalmente nella gestione, nello sviluppo o nell’esercizio di un porto marittimo, purché siano soddisfatte determinate condizioni13;
b) la Wet Vpb 2015 inserisce nella Wet Vpb 1969 anche un nuovo articolo 6b. La disposizione esenta gli enti di istruzione o gli enti che svolgono attività di ricerca, purché il costo dell’istruzione o della ricerca sia coperto mediante risorse pubbliche, tasse universitarie imposte per legge o tasse universitarie di cui al capo 7, titolo 3, paragrafo 2, della legge sull’istruzione superiore e la ricerca scientifica, tasse scolastiche del tipo indicato all’articolo 3 della legge sulle tasse scolastiche e di iscrizione ai corsi, pagamenti esteri che per natura e scopo equivalgono a tasse universitarie e tasse scolastiche, o pagamenti da parte di istituzioni di interesse generale per i quali non è richiesta alcuna controprestazione contrattuale.
3. OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI
La Commissione ha ricevuto osservazioni presentate congiuntamente da sei terzi interessati, cioè sei operatori di porti marittimi neerlandesi: Groningen Seaports NV, Havenbedrijf Amsterdam NV, Havenbedrijf Rotterdam NV, Havenschap Moerdijk, Port of Den Helder NV e Zeeland Seaports NV («porti marittimi interessati»).
Secondo i porti marittimi interessati, la decisione di avviare il procedimento sarebbe illegittima, in quanto i Paesi Bassi hanno accettato incondizionatamente le opportune misure e si sono impegnati ad adottare una legge entro diciotto mesi per garantire che le imprese pubbliche siano soggette all’imposta sulle società allo stesso modo delle imprese private. Poiché la mancata accettazione delle opportune misure proposte dalla Commissione costituisce un presupposto per avviare il procedimento di indagine formale, detta decisione non avrebbe dovuto essere adottata. I porti marittimi interessati sostengono inoltre che la Commissione, astenendosi dal motivare la propria decisione, avrebbe violato un principio fondamentale del diritto dell’Unione, codificato nell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Secondo i porti marittimi interessati, i porti marittimi neerlandesi sono in concorrenza diretta con altri porti marittimi europei, in particolare quelli nell’area Amburgo-Le Havre, che beneficiano di varie forme di sostegno pubblico. Il fatto che l’indagine della Commissione sulla tassazione dei porti in Europa sia avanzata a velocità differenti e sia stata avviata in momenti diversi nei vari paesi comporta il rischio di concedere un vantaggio concorrenziale ai porti degli Stati membri in cui l’indagine è ancora a uno stadio iniziale. Ciò è in contrasto con il principio della parità di trattamento e con il divieto di discriminazioni basate sulla nazionalità. I porti marittimi neerlandesi interessati dichiarano di essere disposti a conformarsi alle norme in materia di aiuti di Stato, ma solo alla condizione rigorosa che sia assicurata la parità di condizioni fra tutti i porti marittimi di tutti i paesi europei.
I porti marittimi interessati affermano che a tutti i porti marittimi nei Paesi Bassi si applica la stessa legislazione neerlandese vigente in materia di imposta sulle società. Pertanto l’esenzione fiscale applicabile ai porti non conferisce un vantaggio selettivo, non è discriminatoria e non falsa la concorrenza a livello nazionale.
Secondo i porti marittimi interessati, esistono notevoli differenze in termini di ammontare del sostegno pubblico concesso ai vari porti marittimi nell’area Amburgo-Le Havre. L’esenzione fiscale non determina un trattamento preferenziale dei porti marittimi neerlandesi ma, al massimo, una posizione un po’ meno svantaggiata di detti porti rispetto ad altri porti marittimi europei. Né il regime fiscale oggetto della presente decisione né la nuova legge causano dunque una distorsione della concorrenza a livello europeo.
4. OSSERVAZIONI DEI PAESI BASSI
I Paesi Bassi hanno presentato osservazioni con lettera del 10 settembre 2014. Le autorità neerlandesi hanno proposto soltanto argomenti procedurali e non hanno formulato osservazioni sulla valutazione sostanziale dell’aiuto di Stato contenuta nella decisione di avviare il procedimento. I Paesi Bassi sostengono che le autorità neerlandesi hanno accettato le opportune misure conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
Secondo i Paesi Bassi, il regolamento di procedura non prescrive espressamente che le opportune misure siano accettate «incondizionatamente» e «inequivocabilmente» e non esclude una riserva relativa alla necessità di ottenere l’approvazione del parlamento. A prescindere da se tale riserva sia menzionata o no nella lettera di accettazione, una proposta del governo che definisce le opportune misure deve essere adottata dal parlamento. Le autorità neerlandesi rimandano all’articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, in virtù del quale l’Unione europea rispetta la struttura fondamentale e costituzionale degli Stati membri.
Secondo le autorità neerlandesi, la Commissione avrebbe potrebbe trarre la conclusione che le opportune misure non fossero state (di fatto) accettate solo dopo che il progetto di legge del governo fosse stato presentato al parlamento o in caso di mancata approvazione del progetto da parte del parlamento. Soltanto in quel momento l’avvio del procedimento di indagine formale poteva essere motivato, ma, secondo le autorità neerlandesi non era questa la situazione alla data del 9 luglio 2014.
A parere delle autorità neerlandesi, la Commissione non ha formalmente indicato di non considerare la risposta dei Paesi Bassi un’accettazione delle opportune misure. Le autorità neerlandesi ritengono che la lettera trasmessa dalla Commissione l’11 marzo 2014 non sia una lettera formale ai fini del presente procedimento. Era firmata dal vicedirettore generale e indirizzata al vicedirettore generale dell’imposizione fiscale in seno al ministero delle Finanze neerlandese. Non è stata inviata tramite il canale ufficiale della Rappresentanza permanente, bensì per posta elettronica.
In sostanza, le autorità neerlandesi osservano che, a loro parere, l’auspicata parità di condizioni a livello europeo attualmente non esiste. Le autorità neerlandesi affermano inoltre che la posizione dei porti marittimi neerlandesi rispetto a quelli negli Stati membri vicini riveste importanza capitale.
Le autorità neerlandesi ritengono di avere accettato le opportune misure del 2 maggio 2013 e di stare adottando i provvedimenti necessari. Non vedono pertanto alcun motivo per rispondere in termini sostanziali alla valutazione della Commissione contenuta nella decisione di avviare il procedimento.
Le osservazioni dei terzi interessati sono state trasmesse ai Paesi Bassi il 3 ottobre 2014. Le autorità neerlandesi hanno risposto con lettera del 3 novembre 2014. Esse condividono il parere dei porti marittimi interessati secondo cui i Paesi Bassi hanno accettato le opportune misure. Sottoscrivono anche il parere dei porti marittimi interessati secondo cui la parità di condizioni per i porti in Europa è indispensabile e ritengono che attualmente non esista un piano di parità fra i porti europei. Le autorità neerlandesi non hanno commentato le osservazioni sostanziali dei terzi interessati sulla valutazione dell’aiuto di Stato.
Nella lettera datata 10 settembre 2015, i Paesi Bassi osservano che, qualora il mantenimento dell’esenzione dall’imposta sulle società per i porti marittimi interessati sia considerato un aiuto di Stato incompatibile, per l’abolizione della misura sarebbe giustificato un periodo transitorio. Sostengono che non sarebbe possibile assoggettare i porti marittimi pubblici neerlandesi all’imposta sulle società entro il 1o gennaio 2016. Per motivare la necessità di un periodo transitorio propongono tre argomenti.
Innanzitutto, stabilire un bilancio iniziale dei porti marittimi interessati a fini fiscali sarebbe un’operazione molto lunga e complessa. Nel bilancio a fini contabili le attività e le passività sono valutate al costo storico, ma a fini fiscali sono valutate all’equo valore di mercato. Determinare l’equo valore di mercato delle attività e delle passività è un’operazione complicata e dispendiosa in termini di tempo. Ciò è dovuto al fatto che le attività dei porti marittimi sono per la maggior parte attività non negoziabili, oggetto di un complesso sistema di rapporti patrimoniali e diritti di utilizzo fra diverse entità giuridiche. Il problema della valutazione potrebbe riguardare, per esempio, attività quali le banchine, le strade, le vie navigabili, le ferrovie, le darsene, gli edifici adibiti a funzioni specifiche o i posti di ormeggio. I porti attualmente tenuti a versare l’imposta sulle società — piccoli porti turistici e porti di pesca — non si possono usare come parametro di riferimento, in quanto le loro attività differiscono notevolmente da quelle dei porti marittimi più grandi, che si occupano perlopiù di trasbordo di merci o di gestione di infrastrutture.
In secondo luogo, i Paesi Bassi affermano che non esiste una chiara distinzione fra attività economiche e attività non economiche dei porti e che la Commissione dovrebbe fornire ulteriori orientamenti al riguardo. Per le autorità neerlandesi e i porti marittimi è difficile stabilire quali attività portuali debbano essere classificate come attività economiche o non economiche. Non esiste inoltre una linea coerente da parte della Commissione né certezza a livello europeo in merito a quali attività portuali debbano essere considerate attività economiche e quali debbano essere considerate compiti pubblici.
In terzo luogo, le autorità neerlandesi ritengono essenziale che la Commissione garantisca la parità di condizioni per i porti in concorrenza. Non vi è concorrenza leale fra i porti marittimi europei, esse chiedono pertanto alla Commissione di garantire che tutti i porti in Europa siano tenuti a versare l’imposta sulle società, o almeno quelli in concorrenza con i porti marittimi neerlandesi.
Le autorità neerlandesi propongono infine che la data in cui l’esenzione dall’imposta sulle società per i porti marittimi neerlandesi cesserà di avere effetto, per regio decreto, sia il 1o gennaio 2017. I porti marittimi sarebbero assoggettati all’imposta sulle società a decorrere dal primo giorno dell’esercizio fiscale avente inizio dopo il 1o gennaio 2017. In pratica, ciò significa che i porti marittimi neerlandesi sarebbero tenuti a versare l’imposta sulle società a decorrere dal 1o gennaio 2018.
5. MOTIVAZIONI PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE
Sia le autorità neerlandesi sia i terzi interessati sostengono che la Commissione non era legittimata ad avviare il procedimento di indagine formale. La Commissione non condivide tale parere. La Commissione era pienamente legittimata, se non addirittura tenuta, ad avviare il procedimento di indagine formale, poiché i Paesi Bassi non hanno accettato le opportune misure conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di procedura e i problemi di concorrenza descritti nella decisione in cui propone opportune misure non sono stati interamente risolti.
Dal momento che le autorità neerlandesi hanno condizionato la loro accettazione all’approvazione del parlamento e che la lettera delle autorità neerlandesi del 24 maggio 2013 comunica un’intenzione e non un impegno, tale lettera non costituisce un’accettazione incondizionata e inequivocabile ai fini dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
L’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di procedura stabilisce che, se lo Stato membro interessato rifiuta di attuare le opportune misure proposte e la Commissione, dopo aver esaminato gli argomenti dello Stato membro, continua a ritenere necessaria tale attuazione, la Commissione avvia il procedimento di indagine formale.
Inoltre, dal progetto di proposta legislativa risultava chiaro che i Paesi Bassi non intendevano abolire l’esenzione dall’imposta sulle società per tutte le imprese pubbliche. Di conseguenza la Commissione disponeva di chiare indicazioni del fatto che i Paesi Bassi non avrebbero pienamente allineato la legge alle norme in materia di aiuti di Stato.
Per quanto riguarda l’argomento proposto dai Paesi Bassi, secondo cui la Commissione non li avrebbe correttamente informati di non considerare la risposta un’accettazione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la Commissione fa notare che la sua lettera dell’11 marzo 2014 è stata trasmessa all’autorità nazionale competente, è stata effettivamente ricevuta da tale autorità ed è stata discussa tra la Commissione e le autorità neerlandesi. I Paesi Bassi erano perfettamente a conoscenza della valutazione della Commissione e non possono addurre argomenti puramente formali riguardanti il destinatario della lettera.
La Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale perché temeva che l’esenzione dall’imposta sulle società concessa alle imprese pubbliche che esercitano un’attività economica potesse conferire loro un vantaggio rispetto ad altre imprese soggette all’imposta sulle società nei Paesi Bassi. Le imprese pubbliche e le imprese private si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga per quanto riguarda l’obiettivo della legge neerlandese relativa all’imposta sulle società, cioè assoggettare le imprese all’imposta sul loro reddito.
6. ESISTENZA DELL’AIUTO DI STATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1, TFUE
L’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE stabilisce che sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
6.1. Imprese
Conformemente alla giurisprudenza consolidata, «la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento»14. Al fine di stabilire se un’entità si configuri come impresa, il fatto che sia senza scopo di lucro non è determinante15. Costituisce attività economica qualunque attività che consista nell’offrire beni o servizi su un mercato. Anche un’entità senza scopo di lucro può offrire beni e servizi su un mercato16.
Le autorità neerlandesi non hanno contestato il fatto che le imprese pubbliche, compresi i porti pubblici, oltre ad adempiere ai loro compiti abituali di autorità pubbliche, possono offrire beni e servizi sul mercato. Le autorità neerlandesi hanno riconosciuto che sempre più spesso le imprese pubbliche svolgono attività economiche. Inoltre i terzi interessati hanno espressamente riconosciuto che negli ultimi anni le attività portuali si sono evolute in attività economiche a tutti gli effetti. Le imprese pubbliche che esercitano un’attività economica si possono pertanto qualificare come imprese ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
Per quanto riguarda l’esenzione per gli istituti di istruzione o gli istituti che svolgono attività di ricerca, di cui all’articolo 6(b) della Wet Vpb, modificato dalla Wet Vpb 2015, ai punti da 26 a 28 della comunicazione sui servizi di interesse economico generale17 si afferma che, secondo la giurisprudenza consolidata, «l’istruzione pubblica organizzata nell’ambito del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato può essere considerata un’attività non economica». Il fatto che possa essere richiesto un contributo sotto forma di tasse scolastiche o di iscrizione non altera il carattere non economico del servizio. L’articolo 6b della Wet Vpb 1969 prevede chiaramente che le spese di istruzione o di ricerca devono essere finanziate mediante risorse pubbliche o tasse scolastiche previste dalla legge. Pertanto, considerato il carattere non economico dei servizi di istruzione o di ricerca, gli istituti di istruzione non devono essere qualificati come imprese ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
Per quanto riguarda gli istituti di ricerca, il punto 29 della comunicazione sui servizi di interesse economico generale precisa che le attività di ricerca condotte nelle università e le principali attività degli organismi di ricerca non rientrano nell’ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.
6.2. Uso di risorse statali
Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, l’aiuto deve essere concesso da uno Stato membro o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma. Una diminuzione delle entrate fiscali equivale al consumo di risorse statali sotto forma di spese fiscali.
Come ha statuito la Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa Banco Exterior de España, un provvedimento mediante il quale le pubbliche autorità accordino a determinate imprese un’esenzione fiscale che, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato, collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri soggetti tributari passivi, è concessa «mediante risorse statali» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE18.
Esentando le imprese pubbliche che esercitano un’attività economica, compresi i porti pubblici, dall’imposta sulle società, le autorità neerlandesi rinunciano a entrate che costituiscono risorse statali. La Commissione è quindi del parere che l’esenzione dall’imposta sulle società per le imprese pubbliche neerlandesi prevista dalla Wet Vpb 1969 comporti una diminuzione di risorse statali e di conseguenza sia concessa dallo Stato mediante risorse statali. Analogamente, il mantenimento dell’esenzione dall’imposta sulle società per alcuni porti marittimi neerlandesi nella Wet Vpb 2015 comporta una diminuzione di risorse statali ed è quindi concessa dallo Stato mediante risorse statali. Questa osservazione non è stata contestata né dalle autorità neerlandesi né dai terzi interessati.
6.3. Esistenza di un vantaggio
La misura deve inoltre conferire al beneficiario un vantaggio finanziario. La nozione di vantaggio non comprende soltanto prestazioni positive, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa19.
Le autorità neerlandesi non hanno contestato il fatto che il mantenimento dell’esenzione dall’imposta sulle società per alcune imprese pubbliche conferisca a tali imprese un vantaggio economico.
Ai sensi della Wet Vpb 1969, le imprese pubbliche sono generalmente dispensate dall’imposta sulle società, mentre le imprese private sono generalmente soggette a detta imposta. Le imprese pubbliche che esercitano un’attività economica beneficiano pertanto di un chiaro vantaggio fiscale. La Commissione fa notare che la nuova legge (Wet Vpb 2015) mantiene espressamente l’esenzione dall’imposta sulle società per alcuni porti marittimi neerlandesi, che continueranno quindi a beneficiare del vantaggio fiscale. L’esenzione fiscale riduce gli oneri generalmente inclusi nei costi di funzionamento di un’impresa che svolge un’attività economica. Di conseguenza, essa conferisce a tali imprese pubbliche un vantaggio economico rispetto alle imprese soggette all’imposta neerlandese sulle società, che non beneficiano di questo vantaggio fiscale.
6.4. Distorsione della concorrenza ed effetto sugli scambi
Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, una misura costituisce un aiuto di Stato se incide sugli scambi tra Stati membri e falsa o minaccia di falsare la concorrenza. Nel caso in esame le imprese pubbliche che svolgono attività economiche e sono ammesse a beneficiare dell’esenzione fiscale possono partecipare agli scambi all’interno dell’Unione. I porti marittimi pubblici, che continuano a beneficiare dell’esenzione fiscale ai sensi della Wet Vpb 1969 — anche in seguito alla modifica introdotta dalla Wet Vpb 2015 — sono chiaramente imprese pubbliche che partecipano agli scambi tra Stati membri. Di conseguenza, la Wet Vpb 1969, che prevede un’esenzione fiscale per le imprese pubbliche, incide inevitabilmente sugli scambi tra Stati membri e falsa o minaccia di falsare la concorrenza. Analogamente, il mantenimento nella Wet Vpb 2015 dell’esenzione dall’imposta sulle società per i porti marittimi interessati incide sugli scambi tra Stati membri e falsa o minaccia di falsare la concorrenza.
Secondo i porti marittimi interessati, né il regime fiscale oggetto della presente decisione né la nuova legge causano una distorsione della concorrenza a livello europeo. I porti marittimi interessati sostengono che i porti marittimi nell’area Amburgo — Le Havre beneficiano di varie forme di sostegno pubblico. Pertanto, a loro parere, l’esenzione fiscale non determina un trattamento preferenziale dei porti marittimi neerlandesi ma, al massimo, una posizione un po’ meno svantaggiata di detti porti rispetto ad altri porti marittimi europei.
La Commissione non concorda con l’argomento dei terzi interessati. Si ritiene che una misura concessa da uno Stato falsi o minacci di falsare la concorrenza quando essa può influire positivamente sulla posizione concorrenziale del beneficiario rispetto ad altre imprese con le quali il beneficiario è in concorrenza20. È dunque sufficiente che l’aiuto consenta al beneficiario di mantenere una posizione concorrenziale più forte di quella in cui si troverebbe se l’aiuto non fosse stato concesso. Pertanto, il fatto che alcuni porti marittimi a livello europeo possano beneficiare di aiuti di Stato non significa che la concorrenza non sia falsata da un’esenzione dall’imposta sulle società per le imprese pubbliche in generale e per i porti pubblici in particolare.
6.5. Selettività
Per essere considerata un aiuto di Stato, una misura deve essere selettiva21, nel senso che deve favorire determinate imprese o la produzione di determinati beni. Secondo la giurisprudenza consolidata22, la selettività materiale di una misura deve essere valutata in tre fasi: innanzitutto è necessario individuare il regime comune o «normale» («sistema di riferimento») applicabile nello Stato membro interessato. È in relazione a questo regime fiscale comune o «normale» che occorre, in secondo luogo, accertare se i vantaggi fiscali apportati dalla misura in questione possano essere selettivi. A tal fine si deve dimostrare che la misura deroga a tale regime ordinario, in quanto opera una differenziazione tra operatori economici che, alla luce dell’obiettivo perseguito dal regime, si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga. In terzo luogo, se tale deroga sussiste, è necessario esaminare se essa risulti dalla natura o dalla struttura generale del sistema tributario e se possa essere giustificata dalla natura o dalla struttura generale di tale sistema. In questo contesto, spetta allo Stato membro dimostrare che il trattamento fiscale differenziato discende direttamente dai principi basilari o informatori di detto sistema23.
Sistema di riferimento
Nel caso in esame, il sistema di riferimento dovrebbe essere il sistema neerlandese di tassazione delle imprese previsto dalla Wet Vpb 1969. Da tale legge consegue che, conformemente alle norme generali, le imprese stabilite nei Paesi Bassi sono tenute a versare l’imposta sulle società per il loro reddito.
Per quanto riguarda l’esenzione dall’imposta sulle società per i porti marittimi interessati prevista dalla Wet Vpb 2015, anche in questo caso il sistema di riferimento dovrebbe essere il sistema neerlandese di tassazione delle imprese previsto dalla Wet Vpb 2015. Anche da questa legge consegue che, conformemente alle norme generali, le imprese stabilite nei Paesi Bassi sono tenute a versare l’imposta sulle società per il loro reddito.
Deroga al sistema di riferimento
Conformemente alla Wet VPB 1969, le imprese pubbliche, a differenza di quelle private, sono, in linea di principio, esentate dall’imposta sulle società. Le imprese pubbliche sono tenute a versare l’imposta soltanto se figurano nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3 o 7, della Wet Vpb 1969.
L’elenco di imprese di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della Wet Vpb 1969 non viene modificato dal 1956. L’elenco non tiene conto del fatto che, dal 1956, le imprese pubbliche, dirette e indirette, sempre più spesso offrono beni e servizi sul mercato in concorrenza con imprese private soggette all’imposta sulle società. In particolare, è presente una discrepanza tra le imprese menzionate nell’articolo 2, paragrafo 3, della Wet Vpb 1969 e soggette all’imposta e la nozione di «attività economica» ai sensi del diritto dell’Unione. La legge neerlandese attuale dispensa un numero considerevole di imprese pubbliche che esercitano un’attività economica dall’imposta, mentre, alla luce dell’obiettivo della legge relativa all’imposta sulle società, esse si trovano nella stessa situazione di fatto e di diritto delle imprese private.
Il fatto che le autorità neerlandesi abbiano deciso, in base a una valutazione caso per caso, di assoggettare un numero limitato di imprese pubbliche indirette all’imposta sulle società non elimina il carattere selettivo del regime fiscale in vigore. Le autorità neerlandesi riconoscono che tale valutazione caso per caso non garantisce che tutte le imprese pubbliche che esercitano un’attività economica siano assoggettate all’imposta sulle società. La legge attuale favorisce chiaramente le imprese pubbliche che esercitano un’attività economica e che non figurano nell’elenco.
Un gran numero di imprese pubbliche che esercitano un’attività economica è quindi dispensato dall’imposta sulle società. La Commissione osserva che tale esenzione fiscale resterà applicabile anche in base alla nuova legge, in particolare ai porti marittimi interessati. Ciò costituisce una deroga al sistema generale dell’imposta sulle società applicabile nei Paesi Bassi e conferisce un vantaggio selettivo alle imprese pubbliche che svolgono attività economiche.
Ai sensi della Wet Vpb 2015, le imprese pubbliche sono, in linea di principio, soggette all’imposta sulle società. Tuttavia la legge esenta alcuni porti marittimi pubblici dall’imposta sulle società. La Wet Vpb 2015 dispensa i porti marittimi interessati dall’imposta, sebbene essi si trovino nella stessa situazione di fatto e di diritto di altre imprese di proprietà privata o pubblica, alla luce dell’obiettivo della legge relativa all’imposta sulle società, cioè assoggettare le imprese all’imposta sul loro reddito.
Le autorità neerlandesi non hanno contestato il fatto che l’esenzione dall’imposta sulle società conferisca alle imprese pubbliche un vantaggio selettivo. Invece i porti marittimi interessati, che sono i beneficiari del mantenimento dell’esenzione dall’imposta sulle società, contestano l’esistenza di un vantaggio selettivo. Affermano che l’attuale legge neerlandese relativa all’imposta sulle società si applica allo stesso modo a tutti i porti marittimi dei Paesi Bassi. Pertanto l’esenzione dall’imposta sulle società applicabile ai porti non conferisce un vantaggio selettivo.
La Commissione non concorda con questo argomento. Ai sensi del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato, la selettività deve essere valutata sulla base di un confronto all’interno di uno Stato membro fra imprese che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga, alla luce degli obiettivi della legge fiscale interessata. Le imprese che realizzano un reddito e beneficiano di un’esenzione dall’imposta sulle società, come i porti marittimi interessati, godono chiaramente di un vantaggio selettivo rispetto alle imprese attive nello stesso settore e in altri settori. Alla luce dell’obiettivo della legge relativa all’imposta sulle società, i due gruppi si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga.
In mancanza di armonizzazione delle imposte dirette, la situazione fiscale dei porti nei diversi Stati membri sarà sempre in certa misura differente. Per esempio, nei diversi Stati membri si applicano diverse aliquote dell’imposta sulle società. Secondo una costante giurisprudenza, uno Stato membro non può giustificare il mantenimento di un’esenzione fiscale che costituisce un aiuto di Stato facendo riferimento ad altri Stati membri in cui possono essere in vigore misure analoghe24.
Giustificazione in base alla logica del sistema
Poiché ritiene che l’esenzione fiscale in questione sia selettiva a priori, la Commissione deve stabilire, conformemente alla giurisprudenza europea, se tale esenzione possa essere giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema in cui si inserisce. Una misura in deroga rispetto all’applicazione del sistema tributario generale può essere giustificata qualora lo Stato membro possa dimostrare che tale misura discende direttamente dai principi informatori o basilari del proprio sistema tributario.
L’esistenza di esenzioni analoghe per le imprese pubbliche in altri Stati membri o l’assenza di condizioni omogenee a livello europeo non giustificano la mancata attuazione della decisione della Commissione che propone opportune misure nei riguardi dei porti marittimi. Ai sensi del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato, le imprese che, alla luce dell’obiettivo del sistema tributario di uno Stato membro, si trovano in una situazione di diritto e di fatto analoga, dovrebbero essere trattate in modo identico all’interno di tale Stato membro. La valutazione della selettività ai sensi del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato si basa pertanto su un confronto all’interno di uno Stato membro25. In mancanza di armonizzazione delle imposte dirette a livello europeo, la situazione fiscale dei porti nei diversi Stati membri sarà sempre in certa misura differente.
Le autorità neerlandesi non hanno avanzato argomenti atti a giustificare l’esenzione in base alla logica del sistema neerlandese dell’imposta sulle società, né la Commissione è stata in grado di individuare alcuna giustificazione in proposito. La logica del sistema dell’imposta sulle società è tassare i redditi. Riservare alle imprese pubbliche, compresi i porti marittimi pubblici, che esercitano un’attività economica un trattamento più favorevole rispetto alle imprese private non rientra in questa logica.
6.6. Conclusione
La Commissione conclude pertanto che l’esenzione dall’imposta sulle società per le imprese pubbliche prevista dalla Wet Vpb 1969 determina un trattamento fiscale differenziato tra imprese pubbliche e imprese private che esercitano un’attività economica. Questo trattamento differenziato è imputabile allo Stato e concesso mediante risorse statali. Conferisce a tali imprese pubbliche un vantaggio selettivo che non può essere giustificato dalla natura e dalla struttura generale del sistema neerlandese dell’imposta sulle società. Inoltre il trattamento più favorevole falsa la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Di conseguenza, l’esenzione fiscale concessa alle imprese pubbliche costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE26.
La Commissione riconosce che le modifiche introdotte dalla Wet Vpb 2015 sopprimono l’esenzione dall’imposta sulle società per la maggior parte delle imprese pubbliche neerlandesi, che inizialmente non erano soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), dell’articolo 2, paragrafo 3, e dell’articolo 2, paragrafo 7, della Wet Vpb 1969, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2016. Tuttavia la Wet Vpb 2015 mantiene l’esenzione dall’imposta sulle società per alcuni porti marittimi pubblici che esercitano un’attività economica. Questo trattamento differenziato è imputabile allo Stato e concesso mediante risorse statali. Conferisce a tali imprese pubbliche un vantaggio selettivo che non può essere giustificato dalla natura e dalla struttura generale del sistema neerlandese dell’imposta sulle società. Inoltre il trattamento più favorevole falsa la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Pertanto, l’esenzione fiscale concessa ai porti marittimi interessati costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
7. COMPATIBILITÀ
7.1. Articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE
Poiché il regime fiscale in esame costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, è necessario esaminarne la compatibilità con il mercato interno alla luce delle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE.
Le autorità neerlandesi non hanno proposto argomenti in merito all’applicabilità delle deroghe di cui all’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE all’esenzione generale dall’imposta sulle società concessa alle imprese pubbliche.
La Commissione ritiene che nessuna delle deroghe di cui all’articolo 107, paragrafo 2, del TFUE sia applicabile, in quanto la misura in esame non è destinata a conseguire gli obiettivi elencati in detta disposizione. In particolare, la misura non sembra collegata a un aiuto a carattere sociale concesso ai singoli consumatori, a un aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o eventi eccezionali o a un aiuto concesso all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania.
L’articolo 107, paragrafo 3, del TFUE indica inoltre che possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo di determinate regioni, b) gli aiuti destinati ad alcuni importanti progetti di comune interesse europeo, c) gli aiuti destinati allo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura le conservazione del patrimonio, e) gli aiuti determinati con decisione del Consiglio.
Riguardo alla possibile applicazione delle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a) ed e), del TFUE, la Commissione osserva che l’esenzione fiscale per le imprese pubbliche neerlandesi costituisce un aiuto al funzionamento ed è concessa senza operare una distinzione in base agli obiettivi perseguiti dalle imprese in questione. Di conseguenza la Commissione ritiene che le deroghe di cui all’articolo 107, paragrafo 3, del TFUE in generale non siano applicabili. Inoltre le autorità neerlandesi non hanno fornito informazioni atte a dimostrare che tali deroghe siano applicabili in alcuni casi specifici. Alla luce di quanto precede, la Commissione è giunta alla conclusione che nessuno dei motivi di compatibilità di cui all’articolo 107, paragrafo 3, del TFUE sia applicabile.
7.2. Articolo 106, paragrafo 2, del TFUE
Oltre ai motivi di cui all’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE, un aiuto può essere compatibile anche a norma dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE, qualora il beneficiario sia stato incaricato dallo Stato della gestione di servizi di interesse economico generale.
Le autorità neerlandesi non hanno fornito informazioni dalle quali si possa trarre la conclusione che l’esenzione dall’imposta sulle società per (determinate) imprese pubbliche possa essere giustificata ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE. A questo proposito la Commissione osserva che, in ogni caso, nella fattispecie l’esenzione dall’imposta sulle società per le imprese pubbliche neerlandesi è concessa senza operare una distinzione in base agli obiettivi perseguiti dalle imprese in questione. Le autorità neerlandesi non hanno peraltro fornito informazioni che consentano di applicare l’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE a casi specifici. Di conseguenza la Commissione è giunta alla conclusione che l’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE non sia applicabile.
8. PERIODO TRANSITORIO PER I PORTI MARITTIMI INTERESSATI
Quando la Commissione adotta una decisione definitiva concernente un aiuto di Stato esistente e conclude che l’aiuto non è compatibile con il mercato interno, la misura deve essere abolita o modificata il più rapidamente possibile. A questo stadio del procedimento, in linea di principio non si dovrebbe concedere allo Stato membro un periodo transitorio. In ogni caso, nella fattispecie non sussiste alcuna circostanza eccezionale che possa giustificare la concessione di un periodo transitorio. Gli argomenti proposti dai Paesi Bassi non si possono considerare circostanze eccezionali.
Per quanto riguarda l’argomento secondo cui la distinzione tra attività economiche e non economiche non sarebbe abbastanza chiara per i porti, la Commissione osserva che anche le imprese pubbliche diverse dai porti devono stabilire quale sia un’attività economica e quale sia un compito pubblico e a tal fine non è stato concesso alcun periodo transitorio. Inoltre la Commissione ha già adottato più di venti decisioni sui porti, che forniscono sufficienti orientamenti riguardo alle circostanze in cui le attività portuali costituiscono attività economiche27.
Analogamente, l’argomento relativo alla necessità di garantire la parità di condizioni a livello europeo non giustifica un periodo transitorio. Come spiegato al punto 82, sotto il profilo degli aiuti di Stato, un’esenzione fiscale per i porti pubblici non può essere giustificata dall’esistenza di misure analoghe in alcuni altri Stati membri o dall’assenza di condizioni omogenee a livello europeo. In mancanza di armonizzazione delle imposte dirette a livello europeo, la situazione fiscale dei porti pubblici può presentare alcune differenze fra gli Stati membri. Pertanto l’attuazione delle opportune misure contenute nella decisione della Commissione del 2 maggio 2013 non dovrebbe essere condizionata alla tassazione dei porti pubblici in altri Stati membri.
Per quanto riguarda l’argomento dei Paesi Bassi secondo cui assoggettare i porti all’imposta sulle società potrebbe essere un’operazione lunga e complessa, la Commissione osserva che le caratteristiche specifiche dei porti non sembrano sostanzialmente diverse da quelle degli aeroporti e che l’aeroporto di Schiphol è stato assoggettato all’imposta sulle società sei mesi dopo l’adozione della decisione della Commissione che propone opportune misure28. In ogni caso, qualora le caratteristiche particolari delle attività detenute dai porti e la struttura della proprietà di tali attività rendano difficile stabilire un bilancio iniziale a fini fiscali, questi problemi possono esseri discussi con le autorità fiscali anche dopo che le entità sono state assoggettate all’imposta. Inoltre, considerato che il prossimo esercizio fiscale per i porti marittimi interessati nei Paesi Bassi comincia il 1o gennaio 2017, essi avranno il tempo per prepararsi alla nuova situazione. La Commissione ritiene pertanto che gli argomenti riguardanti la fattibilità amministrativa addotti dai Paesi Bassi non giustifichino un periodo transitorio per i porti marittimi interessati.
9. AIUTO ESISTENTE
Avendo constatato che l’esenzione dall’imposta sulle società per le imprese pubbliche costituisce un aiuto di Stato incompatibile, la Commissione deve stabilire se le misure costituiscano un aiuto nuovo o esistente.
Secondo la definizione di cui all’articolo 1, lettera b), del regolamento di procedura, un aiuto esistente è una misura esistente prima dell’entrata in vigore del trattato CE nei Paesi Bassi, una misura precedentemente autorizzata, una misura considerata un aiuto esistente ai sensi dell’articolo 15 del regolamento di procedura, o una misura che al momento della sua attuazione non costituiva un aiuto, ma lo è diventata a causa dell’evoluzione del mercato interno. Ogni aiuto non rientrante nella definizione di aiuto esistente deve considerarsi un nuovo aiuto ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento di procedura.
Le autorità neerlandesi hanno osservato che, qualora l’esenzione fiscale per le imprese prevista dalla Wet Vpb 1969 sia un aiuto, essa costituisce un aiuto esistente.
La Commissione condivide questa posizione. Dalle informazioni fornite dalle autorità neerlandesi risulta che il contenuto essenziale dell’esenzione fiscale per le imprese pubbliche prevista dalla Wet Vpb 1969, stabilita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), e all’articolo 2, paragrafo 3, della Wet Vpb 1969, esisteva prima dell’entrata in vigore del trattato CE nei Paesi Bassi. La Wet Vpb 1969, introdotta nel 1969, ha ripreso le disposizioni già presenti nel codice fiscale del 1956 (antecedente all’entrata in vigore del trattato CE), e in seguito non sono state previste nuove deroghe.
La Wet Vpb 2015 ha soppresso l’esenzione dall’imposta sulle società per le imprese pubbliche prevista dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), dall’articolo 2, paragrafo 3, e dall’articolo 2, paragrafo 7, della Wet Vpb 1969 con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2016, ma ha espressamente mantenuto l’esenzione dall’imposta sulle società per alcuni porti marittimi pubblici neerlandesi. La Commissione osserva che, per quanto riguarda queste imprese pubbliche, la nuova legge non ha sostanzialmente modificato l’esenzione dall’imposta sulle società esistente. Non ha introdotto nuovi elementi di aiuto e non ha aumentato il numero di beneficiari. La Commissione conclude pertanto che il mantenimento dell’esenzione dall’imposta sulle società per i porti marittimi interessati conserva il carattere di aiuto esistente.
10. CONCLUSIONE
L’esenzione dall’imposta sulle società per alcuni porti marittimi pubblici neerlandesi costituisce un aiuto di Stato incompatibile.
La Commissione prende atto del fatto che la nuova legge, la Wet Vpb 2015, che modifica la Wet Vpb 1969, ha soppresso l’esenzione dall’imposta sulle società per le imprese pubbliche con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2016.
L’esenzione dall’imposta sulle società è stata mantenuta nella Wet Vpb 2015 per alcuni porti marittimi pubblici neerlandesi. I Paesi Bassi devono sopprimere tale esenzione entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione e il regime dell’imposta sulle società così modificato deve essere applicato al più tardi a decorrere dall’esercizio fiscale successivo all’adozione della presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’esenzione dall’imposta sulle società in favore di Groningen Seaports NV, Havenbedrijf Amsterdam NV, Havenbedrijf Rotterdam NV, Havenschap Moerdijk, NV Port of Den Helder e Zeeland Seaports NV, per quanto riguarda le attività economiche dei porti marittimi interessati, costituisce un aiuto di Stato ed è incompatibile con il mercato interno.
Art. 2
I Paesi Bassi sopprimono l’esenzione dall’imposta sulle società per i porti marittimi di cui all’articolo 1 entro due mesi dalla data della notifica della presente decisione e il regime dell’imposta sulle società così modificato si applica al più tardi a decorrere dall’esercizio fiscale successivo all’adozione della presente decisione.
Art. 3
Entro due mesi dalla data della notifica della presente decisione, i Paesi Bassi informano la Commissione dei provvedimenti adottati per conformarvisi.
Art. 4
Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2016 Per la Commissione Margrethe Vestager Membro della Commissione