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Decisione di esecuzione (UE) 2016/108 della Commissione del 27 gennaio 2016 che non approva il 2-butanone, perossido come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi1, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione2 definisce un elenco di principi attivi esistenti da sottoporre a valutazione in vista della loro eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. In tale elenco figura il 2-butanone, perossido.

A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha informato la Commissione che tutti i partecipanti si sono ritirati dal programma di riesame per l'utilizzo del 2-butanone, perossido nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2.

Il 2-butanone, perossido non dovrebbe pertanto essere approvato come principio attivo esistente per l'utilizzo nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il 2-butanone, perossido (numero CE 215-661-2, numero CAS 1338-23-4) non รจ approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker