Decisione di esecuzione (UE) 2016/109 della Commissione del 27 gennaio 2016 che non approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente per l'utilizzo nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 6 e 9 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi1, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione2 definisce l'elenco dei principi attivi esistenti da sottoporre a valutazione in vista della loro eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. In tale elenco figura il PHMB (1600; 1.8).
Il PHMB (1600; 1.8) è stato sottoposto a valutazione in vista del suo utilizzo nel tipo di prodotto 1 «Igiene umana», nel tipo di prodotto 6 «Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio» e nel tipo di prodotto 9 «Preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati», quali sono definiti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
La Francia, che è stata designata autorità di valutazione competente, ha presentato le relazioni di valutazione, corredate delle sue raccomandazioni, rispettivamente in data 5 settembre 2013, 8 ottobre 2013 e 14 febbraio 2014.
Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 16 e 17 giugno 2015 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
Da tali pareri risulta che i biocidi utilizzati per i tipi di prodotto 1, 6 e 9 e contenenti PHMB (1600; 1.8) potrebbero non soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012. Per questi tipi di prodotto, gli scenari considerati nelle valutazioni dei rischi per la salute umana e nelle valutazioni dei rischi ambientali hanno individuato rischi inaccettabili.
Non è pertanto opportuno approvare il PHMB (1600; 1.8) per l'utilizzo nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 6 e 9.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il PHMB (1600; 1.8) (n. CE: n.d., n. CAS 27083-27-8 e 32289-58-0) non è approvato come principio attivo per l'utilizzo nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 6 e 9.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker