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Decisione di esecuzione (UE) 2016/170 della Commissione del 5 febbraio 2016 relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Finlandia [notificata con il numero C(2016) 658] (I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio1, in particolare l'articolo 20, lettera p),

Conformemente all'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ai fini della classificazione delle carcasse di suino il tenore di carne magra dev'essere valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione e sono autorizzati unicamente metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione dovrebbe essere subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. La relativa tolleranza è definita all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione2.

Con decisione 96/550/CE della Commissione3 è stato autorizzato l'impiego di tre metodi di classificazione delle carcasse di suino in Finlandia.

La Finlandia ha chiesto alla Commissione di autorizzare la sostituzione della formula di stima del tenore di carne magra usata nel metodo «Hennessy Grading Probe 4 (HGP 4)», nonché di autorizzare un nuovo metodo «AutoFOM III», che dovrebbe sostituire l'attuale metodo «Autofom» di classificazione delle carcasse di suino sul suo territorio. La Finlandia ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando nel protocollo di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 i principi su cui si basano le nuove formule, l'esito della prova di sezionamento e le equazioni usate per la stima del tenore di carne magra. La Finlandia ha inoltre chiesto alla Commissione di non includere il metodo «Intrascope/Optical Probe» nella presente decisione, in quanto non è più usato.

Dall'esame della richiesta presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione della nuova formula e del nuovo metodo di classificazione indicati. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale formula e metodo di classificazione in Finlandia.

Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione dovrebbero essere consentite soltanto se espressamente autorizzate da una decisione di esecuzione della Commissione.

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno adottare una nuova decisione. È pertanto opportuno abrogare la decisione 96/550/CE.

In considerazione delle esigenze tecniche legate all'introduzione di nuovi metodi e di nuove formule, è opportuno che i metodi di classificazione delle carcasse di suino autorizzati dalla presente decisione si applichino a decorrere dal 1o febbraio 2016.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Per la classificazione delle carcasse di suino conformemente all'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in Finlandia è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:

  1. a) l'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 4 (HGP4)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte I dell'allegato;

  2. b) l'apparecchio denominato «AutoFOM III» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte II dell'allegato.

Art. 2

Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione autorizzati sono consentite soltanto se espressamente autorizzate con decisione della Commissione.

Art. 3

La decisione 96/550/CE è abrogata.

Art. 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o febbraio 2016.

Art. 5

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016 Per la Commissione Phil Hogan Membro della Commissione