Decisione di esecuzione (UE) 2016/175 della Commissione dell'8 febbraio 2016 concernente una misura adottata dalla Spagna a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio volta a vietare l'immissione sul mercato di un tipo di idropulitrice [notificata con il numero C(2016) 670] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE1, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
Secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/42/CE, la Spagna ha informato la Commissione di una misura volta a vietare l'immissione sul mercato di un'idropulitrice del tipo Parkside PHD 100 B2, fabbricata da Grizzly Gartengeräte GmbH & Co. KG, Germania e distribuita da Lidl Supermercados, S.A.U., Spagna.
Il motivo della misura è la non conformità dell'idropulitrice ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE.
All'allegato I, sezione 1.5.1 («Energia elettrica»), la direttiva 2006/42/CE prescrive che la macchina, se alimentata con energia elettrica, sia progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire o da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti all'energia elettrica. All'allegato I, sezione 1.5.2 («Elettricità statica»), la direttiva 2006/42/CE prescrive che la macchina sia progettata e costruita in modo da evitare o da ridurre la formazione di cariche elettrostatiche potenzialmente pericolose e/o sia munita di mezzi che consentano di scaricarle.
La dichiarazione di conformità CE dell'idropulitrice rilasciata dal fabbricante fa riferimento, tra l'altro, alla norma armonizzata EN 60335-2-67:2009 «Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — parte 2-67: Norme particolari per apparecchi per il trattamento e per la pulizia dei pavimenti per uso commerciale [IEC 60335-2-67:2002 (Modificata) + A1:2005 (Modificata)]».
Secondo le autorità spagnole, l'idropulitrice presenta le seguenti carenze:
il grado di protezione contro l'ingresso dannoso dell'acqua è inferiore al livello IPX7 richiesto per gli apparecchi a mano, con conseguente rischio di elettrocuzione. L'idropulitrice non è quindi conforme all'allegato I, sezioni 1.5.1 e 1.5.2, della direttiva 2006/42/CE, né al punto 6.2 della norma armonizzata EN 60335-2-67:2009 per quanto riguarda gli apparecchi a mano,
la lunghezza del cavo elettrico è inferiore a 15 m, con conseguente rischio di elettrocuzione. L'idropulitrice non è quindi conforme all'allegato I, sezioni 1.5.1 e 1.5.2, della direttiva 2006/42/CE, né al punto 25.7 della norma armonizzata EN 60335-2-67:2009 per quanto riguarda gli apparecchi a mano,
l'idropulitrice presenta un'apertura a meno di 60 mm dal pavimento, che potrebbe consentire l'ingresso di liquidi verso parti sotto tensione, con conseguente rischio di elettrocuzione. L'idropulitrice non è quindi conforme all'allegato I, sezioni 1.5.1 e 1.5.2, della direttiva 2006/42/CE, né al punto 22.101 della norma armonizzata EN 60335-2-67:2009.
La Commissione ha invitato il fabbricante, Grizzly Gartengeräte GmbH & Co. KG, e il distributore, Lidl Supermercados, S.A.U., a presentare le loro osservazioni in merito alla misura adottata dalla Spagna.
Non è pervenuta alcuna risposta da parte del fabbricante. Il distributore, nella risposta ricevuta dal suo rappresentante, ha ritenuto che la macchina in questione fosse un'apparecchiatura portatile, con requisiti tecnici, grado di protezione e lunghezza del cavo elettrico inferiori ma conformi a quanto prescritto per gli apparecchi portatili, mentre le carenze rilevate dalle autorità spagnole si riferivano a prescrizioni per apparecchi a mano. Per quanto riguarda l'apertura, il distributore ha ritenuto che la prescrizione fosse soddisfatta in quanto l'idropulitrice non presentava parti attive a una distanza inferiore a 60 mm dal suolo.
Secondo la documentazione disponibile, il fatto che le autorità spagnole e il distributore abbiano preso in considerazione livelli diversi di requisiti tecnici di sicurezza era direttamente connesso alla classificazione adottata per l'idropulitrice, come apparecchio a mano o come apparecchio portatile secondo la definizione della norma armonizzata EN 60335-1 «Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — parte 1: Norme generali». Inoltre, la norma EN 60335-2-67 deve essere utilizzata in abbinamento alla norma EN 60335-1.
L'analisi degli elementi di prova forniti dalle autorità spagnole e dei documenti consegnati dal distributore ha consentito di concludere che l'idropulitrice è a duplice uso, ovvero può essere utilizzata non solo come apparecchio portatile, come dichiarato dal distributore, ma anche come apparecchio a mano, come rilevato dalle autorità spagnole. Anche se si dovesse considerare che l'idropulitrice è un apparecchio portatile, il suo impiego come apparecchio a mano potrebbe essere comunque considerato un «uso scorretto ragionevolmente prevedibile» di cui ai principi d'integrazione della sicurezza illustrati nelle sezioni 1.1.2 e 1.7.4.1 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE, che prescrivono che il fabbricante debba tenere conto dell'uso previsto e dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile della macchina. L'idropulitrice deve pertanto soddisfare in ogni caso i requisiti tecnici di sicurezza più elevati per gli apparecchi a mano.
Ne consegue che l'idropulitrice del tipo Parkside PHD 100 B2, fabbricata da Grizzly Gartengeräte GmbH & Co. KG, Germania e distribuita da LIDL Supermercados, S.A.U., Spagna non rispetta i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/42/CE. La mancanza di conformità comporta gravi rischi di lesione per gli utilizzatori. È pertanto opportuno considerare giustificata la misura adottata dalla Spagna.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La misura adottata dalla Spagna relativa al divieto di immissione sul mercato dell'idropulitrice del tipo Parkside PHD 100 B2, fabbricata da Grizzly Gartengeräte GmbH & Co. KG, Germania e distribuita da LIDL Supermercados, S.A.U., Spagna è giustificata.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2016 Per la Commissione Elżbieta Bieńkowska Membro della Commissione