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Decisione (UE) 2016/203 del Consiglio del 12 febbraio 2016 relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE (statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo1, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

L'accordo sullo Spazio economico europeo2 («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE.

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/359 della Commissione3. Nel Liechtenstein non sono disponibili informazioni riguardanti l'assistenza diurna e i regimi di finanziamento da parte delle imprese, nonché l'assistenza ambulatoriale e diurna. È opportuno pertanto che il paese sia esentato dal fornire tali dati.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE.

La posizione dell'Unione in sede di comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016 Per il Consiglio Il presidente J.R.V.A. Dijsselbloem