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Decisione (UE) 2016/204 del Consiglio del 12 febbraio 2016 relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE (banda ultralarga)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo1, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

L'accordo sullo Spazio economico europeo2 («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione).

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/702/UE della Commissione3. Rispetto all'UE, in Islanda e in Norvegia la densità di collegamenti radio in prossimità degli aeroporti e l'intensità del loro impiego sono più elevate. Al fine di evitare interferenze dannose per i collegamenti radio degli operatori di telefonia mobile, è opportuno esentare l'Islanda e la Norvegia dall'obbligo di autorizzare l'uso della banda di frequenza 6,0-8,5 GHz da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga a bordo di aeromobili.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE.

La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi pertanto sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016 Per il Consiglio Il presidente J.R.V.A. Dijsselbloem