Decisione di esecuzione (UE) 2016/254 del Consiglio del 12 febbraio 2016 relativa all'avvio in Lettonia dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera1, in particolare l'articolo 33,
visto il parere del Parlamento europeo2,
A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati a detta trasmissione.
L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI3 del Consiglio dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui sopra relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal competente gruppo di lavoro del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.
La Lettonia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sullo scambio di dati di immatricolazione dei veicoli.
La Lettonia ha effettuato con successo un'esperienza pilota con i Paesi Bassi.
Una visita di valutazione ha avuto luogo in Lettonia e il gruppo di valutazione lituano/olandese ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.
È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati di immatricolazione dei veicoli.
L'8 ottobre 2015, il Consiglio ha concluso che la Lettonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.
Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli, la Lettonia dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.
La Danimarca è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.
L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.
Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto non partecipa all'adozione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Ai fini della consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli, la Lettonia può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 24 febbraio 2016.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La presente decisione si applica conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016 Per il Consiglio Il presidente J.R.V.A. Dijsselbloem