Decisione (UE) 2016/272 del Consiglio del 12 febbraio 2016 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu
Testo vigente
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo1,
La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») con la Repubblica di Vanuatu.
A norma della decisione (UE) 2015/1035 del Consiglio2, l'accordo è stato sottoscritto ed è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 28 maggio 2015.
L'accordo istituisce il comitato misto di esperti per la gestione dell'accordo che adotta il proprio regolamento interno. L'Unionione è rappresentata in tale comitato misto dalla Commissione che è opportuno sia assistita dai rappresentanti degli Stati membri.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio3; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio4; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
È opportuno approvare l'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo5.
Art. 3
La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l'Unione in seno al comitato misto di esperti istituito ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016 Per il Consiglio Il presidente J.R.V.A. Dijsselbloem