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Decisione di esecuzione (UE) 2016/542 del Consiglio del 15 febbraio 2016 sulla concessione di assistenza finanziaria a breve termine dell'Unione alla Grecia (2015/1181)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria2, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

La Grecia ha chiesto nuova assistenza finanziaria da parte del meccanismo europeo di stabilità (MES) e vi è un accordo in linea di principio per fornire l'assistenza richiesta.

In attesa del varo di tale assistenza la Grecia necessita tuttavia di un finanziamento ponte che permetta di preservare l'integrità della zona euro, di preservare la stabilità finanziaria e di scongiurare un ulteriore inadempimento degli obblighi di rimborso da parte della Grecia. In considerazione delle gravi perturbazioni economiche e finanziarie causate da circostanze eccezionali che sfuggono al controllo del governo, il 15 luglio 2015 la Grecia ha ufficialmente chiesto all'Unione un'assistenza finanziaria urgente per salvaguardare la stabilità finanziaria in Grecia, nella zona euro e nell'Unione. L'assistenza prestata alla Grecia dal MES servirà a rimborsare il prestito ricevuto dalla Grecia nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF).

Il progetto di programma di aggiustamento economico e finanziario (il «programma») presentato dalla Grecia alla Commissione e al Consiglio mira ad assicurare l'adozione di una serie di riforme necessarie per migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche e il contesto normativo.

In base alla valutazione operata dalla Commissione d'intesa con la Banca centrale europea (BCE), la Grecia necessita di finanziamenti per un importo totale di 7160 milioni di EUR nell'arco del mese di luglio 2015. È opportuno stabilire modalità finanziarie dettagliate in un accordo di prestito.

È opportuno che l'assistenza finanziaria dell'Unione sia gestita dalla Commissione.

La Grecia ha presentato alla Commissione e al Consiglio il programma volto ad assicurare l'adozione di una serie di riforme necessarie per migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche e il contesto normativo. Il 15 luglio 2015 è stato raggiunto un accordo a livello di servizi tra il governo e la Commissione sul programma che costituirà l'oggetto di un memorandum d'intesa sulle condizioni specifiche di politica economica (il «memorandum d'intesa»).

Attraverso missioni e grazie alle relazioni periodiche delle autorità greche, la Commissione dovrebbe verificare periodicamente che siano soddisfatte le condizioni di politica economica cui è subordinata l'assistenza.

L'assistenza dovrebbe essere fornita per contribuire all'esito positivo dell'attuazione del programma.

Gli Stati membri della zona euro hanno comunicato il loro impegno a rimborsare congiuntamente e tempestivamente, mediante un apposito meccanismo, a ciascuno Stato membro non appartenente alla zona euro l'importo da esso pagato in termini di risorse proprie corrispondente all'uso del bilancio generale dell'Unione in caso di perdite derivanti dall'assistenza finanziaria dell'Unione nei confronti di uno Stato membro della zona euro a norma del regolamento (UE) n. 407/2010. Saranno inoltre predisposti meccanismi adeguati al fine di evitare la sovracompensazione degli Stati membri non appartenenti alla zona euro in caso di attivazione di strumenti volti a proteggere il bilancio generale dell'Unione, compreso il recupero dei crediti, ove necessario mediante compensazione dei crediti e pagamenti nel corso del tempo.

Il prestito MESF è garantito dal bilancio generale dell'Unione. In caso di mancato rimborso del prestito, la Commissione, tenendo conto di eventuali eccedenze di disponibilità liquide, può mobilitare fondi supplementari superiori ai suoi attivi per garantire il servizio del debito dell'Unione. Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio3 (il «regolamento finanziario») applicabile al bilancio generale dell'Unione e le sue regole dettagliate prevedono strumenti volti a proteggere il bilancio dell'Unione, compreso il recupero dei crediti, ove necessario mediante compensazione dei crediti e pagamenti nel corso del tempo. La Commissione applicherà tali strumenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. L'Unione mette a disposizione della Grecia un prestito per un importo massimo di 7160 milioni di EUR con una scadenza massima di tre mesi.

2. A norma della presente decisione, l'assistenza finanziaria dell'Unione è resa disponibile unicamente se agli Stati membri la cui moneta non è l'euro sono fornite garanzie reali liquide per un importo pari alla loro esposizione, conformemente a disposizioni giuridicamente vincolanti, in modo che tali garanzie siano immediatamente pagabili a essi nella misura necessaria a coprire qualsiasi passività possano subire in conseguenza di un eventuale mancato rimborso da parte della Grecia, conformemente alle modalità stabilite, dell'assistenza finanziaria ricevuta.

3. L'assistenza finanziaria è messa a disposizione immediatamente dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

4. La Commissione mette a disposizione della Grecia l'assistenza finanziaria dell'Unione in due rate.

5. L'erogazione delle rate è subordinata all'entrata in vigore dell'accordo di prestito e del memorandum d'intesa, nonché al rispetto da parte della Grecia delle pertinenti condizioni politiche, conformemente all'articolo 3.

6. Il costo del finanziamento dell'Unione è sostenuto dalla Grecia con una maggiorazione di dieci punti base.

7. Sono a carico della Grecia i costi di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 407/2010.

8. Se necessario, per finanziare in tempo il prestito, la Commissione è autorizzata a contrarre prestiti tramite collocamento privato di titoli o tramite qualsiasi altro meccanismo finanziario adeguato che le consenta di raccogliere fondi a brevissimo termine.

Art. 2

1. L'assistenza è gestita dalla Commissione in modo coerente con gli impegni della Grecia.

2. La Commissione, in consultazione con la BCE, concorda con le autorità greche le condizioni specifiche di politica economica cui è subordinata l'assistenza finanziaria secondo quanto previsto all'articolo 3. Tali condizioni sono fissate nel memorandum d'intesa, in linea con gli impegni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che sarà firmato dalla Commissione e dalle autorità greche. Le modalità finanziarie dettagliate sono stabilite in un accordo di prestito che sarà concluso con la Commissione.

3. La Commissione verifica periodicamente che siano soddisfatte le condizioni di politica economica cui è subordinata l'assistenza e presenta una relazione al comitato economico e finanziario. A tal fine le autorità greche cooperano pienamente con la Commissione e la BCE e mettono a loro disposizione tutte le informazioni necessarie. La Commissione tiene informato il comitato economico e finanziario di tutti gli sviluppi pertinenti.

Art. 3

1. È approvato il programma di aggiustamento economico e finanziario (il «programma») elaborato dalle autorità greche.

2. L'erogazione dell'assistenza è subordinata al fatto che la Grecia:

  1. i) adotti le misure citate nel programma, con termine per l'adozione fissato al 15 luglio 2015;

  2. ii) prenda iniziative inequivocabili per predisporre l'attuazione delle altre condizioni politiche elencate nel programma;

  3. iii) ottenga dai membri del MES, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, l'accordo in linea di principio per fornire assistenza finanziaria alla Grecia.

3. La Grecia adotta tempestivamente le misure indicate di seguito.

Regime dell'IVA

Adozione entro il 15 luglio 2015 della normativa di riforma del regime dell'IVA. La riforma mira a un aumento netto del gettito pari all'1 % del PIL su base annua tramite la modifica dei parametri. Il nuovo regime dell'IVA: i) unifica le aliquote in un'aliquota normale del 23 %, che si applicherà tra l'altro a ristoranti e servizi di ristorazione, in un'aliquota ridotta del 13 % per alimenti di base, energia, alberghi e acqua (escluse le acque di scarico) e in un'aliquota super ridotta del 6 % per farmaci, libri e teatro; ii) razionalizza le esenzioni per allargare la base imponibile e aumenta l'imposta sulle assicurazioni; e iii) elimina le agevolazioni di cui godono le isole, iniziando da quelle che hanno redditi maggiori e che costituiscono le mete turistiche più frequentate, ad eccezione delle isole più periferiche. La riforma deve essere completata entro fine 2016 prevedendo provvedimenti adeguati, mirati e aventi impatto neutro sul bilancio per compensare gli abitanti che versano in stato di maggior bisogno. Le nuove aliquote dell'IVA per alberghi e isole sono applicate a partire dal 1o ottobre 2015.

Pensioni

Adozione di norme che bloccano fino al 2021, in termini nominali, il limite mensile della pensione contributiva garantita,

adozione di norme in base alle quali coloro che andranno in pensione dopo l'entrata in vigore della pertinente normativa greca riceveranno la pensione di base, la pensione contributiva garantita e la pensione sociale solo al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria stabilita dalla legge, attualmente fissata a 67 anni,

adozione di norme che innalzano dal 4 % al 6 % in media i contributi sanitari a carico dei pensionati e che li estendono alle pensioni complementari,

adozione di uno strumento giuridico atto a imporre a tutti i fondi pensione di applicare integralmente la legge 3863/2010 alle nuove domande di pensionamento presentate a partire dal 1o gennaio 2015.

Governance statistica

Adozione di norme che rafforzano la governance dell'Autorità statistica ellenica (ELSTAT). Le norme riguardano: i) il ruolo e la struttura degli organi consultivi del sistema statistico ellenico (ELSS), compresa la trasformazione del consiglio dell'ELSS in comitato consultivo dell'ELSS, nonché il ruolo del comitato consultivo sulle buone pratiche (GPAC); ii) la procedura di selezione del presidente dell'ELSTAT per assicurare che sia scelta una personalità di elevatissimo profilo professionale mediante procedure e criteri di selezione trasparenti; iii) l'adeguata partecipazione dell'ELSTAT all'elaborazione delle proposte legislative o di altre proposte giuridiche inerenti a questioni statistiche; iv) altri aspetti che influiscono sull'indipendenza dell'ELSTAT, tra cui autonomia finanziaria, conferimento a ELSTAT del potere di ridistribuire i posti permanenti esistenti, di assumere personale ove necessario e di assumere personale scientifico specializzato, e classificazione dell'istituto tra gli organi di politica di bilancio nella recente legge 4270/2014; ruolo e poteri della Banca di Grecia in materia statistica per allinearli alla normativa dell'Unione.

Attuazione del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria

La Grecia attua entro il 15 luglio 2015 le pertinenti disposizioni del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance.

Art. 4

Ai fini della gestione dell'assistenza finanziaria dell'Unione, la Grecia apre un conto speciale presso la Banca di Grecia.

Art. 5

Gli effetti della presente decisione decorrono dalla notificazione.

Art. 6

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Art. 7

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2016 Per il Consiglio Il presidente M.H.P. van Dam