Decisione (PESC) 2016/280 del Consiglio del 25 febbraio 2016 recante modifica della decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC1.
In base ad un riesame della decisione 2012/642/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti della Bielorussia fino al 28 febbraio 2017.
L'applicazione del divieto di viaggio e del congelamento dei beni dovrebbe essere mantenuta in relazione a quattro persone elencate all'allegato I della decisione 2012/642/PESC.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2012/642/PESC è così modificata:
1) in tutta la decisione, i termini «allegato I» sono sostituiti dal termine «allegato»;
2) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta modifiche dell'elenco riportato nell'allegato, ove necessario, in funzione dell'evoluzione politica in Bielorussia.»;
3) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1. La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2017. 2. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;
4) l'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente decisione;
5) l'allegato II è soppresso.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2016 Per il Consiglio Il presidente K.H.D.M. Dijkhoff