Decisione (UE) 2016/351 del Consiglio del 4 marzo 2016 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale per il commercio in merito alla richiesta della Giordania di una deroga dell'OMC relativa al periodo transitorio per la soppressione del suo programma di sovvenzioni all'esportazione
Testo vigente
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC») fissa le procedure per la concessione di deroghe relative agli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1 Ao 1 B o 1 C dell'accordo OMC e ai relativi allegati.
Il 27 luglio 2007 alla Giordania è stata concessa una proroga del periodo transiotorio previsto dall' accordo relativo alle sovvenzioni e misure compensative («accordo SMC»), ai fini della soppressione del suo programma di sovvenzioni all'esportazione, che assume la forma di esenzione totale o parziale dall'imposta sul reddito per gli utili generati da alcune esportazioni. Tale proroga era stata estera fino al 31 dicembre 2013, con un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2015, conformemente alle procedure per l'estensione delle proroghe a norma dell'articolo 27.4 dell'accordo SMC del periodo transitorio di cui all'articolo 27.2, lettera b), di detto accordo, per alcuni paesi in via di sviluppo.
In conformità all'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC, la Giordania ha presentato una richiesta di deroga, fino al 31 dicembre 2018, dall'obbligo di eliminazione progressiva di cui all'articolo 27.4 dell'accordoSMC con riguardo al su programma di sovvenzioni all'esportazione.
La concessione della deroga non avrebbe ripercussioni negative sull'economia o sugli interessi commerciali dell'Unione e sosterrebbe la Giordania nel suo sforzo per far fronte alle sfide economiche connesse alla difficile e instabile situazione politica nella regione.
È pertanto opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di consiglio generale dell'OMC per sostenere la richiesta di deroga presentata dalla Giordania,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio è quella di sostenere la richiesta di deroga della Giordania relativa alla proroga, fino al 31 dicembre 2018, del periodo transitorio per la soppressione del programma di sovvenzioni all'esportazione in conformità alle condizioni della richiesta di deroga.
Tale posizione è espressa dalla Commissione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2016 Per il Consiglio Il presidente S.A.M. Dijksma