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Decisione (UE) 2016/352 del Consiglio del 4 marzo 2016 che stabilisce la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 10, 34, 41, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 60, 73, 83, 94, 107, 110, 113, 118, 125, 128, 130 e 131 e la proposta di un nuovo regolamento relativo all'omologazione dei veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada (QRTV)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Ai sensi della decisione 97/836/CE del Consiglio1, l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»).

Ai sensi della decisione 2000/125/CE del Consiglio2, l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»).

La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione e ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti nuovi. Tale direttiva ha integrato i regolamenti UN nel sistema UE di omologazione o in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla normativa dell'Unione. In seguito all'adozione di tale direttiva, i regolamenti UN sono stati progressivamente incorporati nella normativa dell'Unione nel quadro dell'omologazione UE.

Alla luce dell'esperienza e dei progressi tecnici, occorre adeguare al progresso tecnico le prescrizioni relative a taluni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti UN nn. 10, 34, 41, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 60, 73, 83, 94, 107, 110, 113, 118, 125, 128, 130 e 131.

Al fine di stabilire prescrizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada (QRTV) in relazione alla loro ridotta udibilità, è opportuno adottare un nuovo regolamento UN relativo ai QRTV.

È pertanto necessario definire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nel comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e nel comitato esecutivo dell'accordo parallelo per quanto concerne l'adozione di detti atti UN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nel comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e nel comitato esecutivo dell'accordo parallelo nel periodo dal 7 all'11 marzo 2016 è quella di votare a favore delle proposte elencate nell'allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2016 Per il Consiglio Il presidente S.A.M. Dijksma