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Decisione di esecuzione (UE) 2016/339 della Commissione dell'8 marzo 2016 relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 2010-2025 MHz per collegamenti video senza fili portatili o mobili e videocamere senza fili per la realizzazione di programmi ed eventi speciali [notificata con il numero C(2016) 1197] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Questo elemento non esiste alla data scelta.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea («decisione spettro radio»)1, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

Il coordinamento dell'uso delle bande di frequenza 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz e 2110-2170 MHz (denominate collettivamente «banda 2 GHz») era disciplinato dalla decisione n. 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2. Tale decisione è scaduta il 22 gennaio 2003, ma gli Stati membri continuano ad utilizzare detto spettro in modo armonizzato.

L'uso della sottobanda accoppiata 1920-1980 MHz e 2110-2170 MHz («banda terrestre 2 GHz accoppiata») è stato successivamente armonizzato dalla decisione di esecuzione 2012/688/UE della Commissione3, in linea con l'evoluzione tecnologica e il principio della neutralità della tecnologia e dei servizi.

La parte non accoppiata della banda terrestre 2 GHz, che comprende le bande di frequenza 1900-1920 MHz e 2010-2025 MHz che erano state assegnate a operatori di telefonia mobile nell'Unione, è rimasta inutilizzata dalle reti mobili per oltre dieci anni nella maggior parte degli Stati membri, con conseguente sottoutilizzo di spettro prezioso. Tale sottoutilizzo giustifica l'adozione di nuove misure di armonizzazione che garantiscano un uso effettivo ed efficiente dello spettro, in linea con gli obiettivi del programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio4. Tali misure in particolare sono intese a garantire spettro sufficiente a supportare la realizzazione di programmi ed eventi speciali (PMSE), in linea con il mercato interno e con l'obiettivo di favorire l'accesso alla cultura e al fine di consentire lo sviluppo dei servizi di protezione civile e soccorso in caso di catastrofi.

In risposta al mandato emesso dalla Commissione nel 2011 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE concernente le condizioni tecniche relative alle opzioni di armonizzazione dello spettro per i radiomicrofoni senza fili e le videocamere senza fili5, la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT») ha presentato la relazione 516, in cui ha indicato la banda di frequenza 2010-2025 MHz e altre bande di frequenza come possibile nuovo spettro per le videocamere senza fili e i collegamenti video senza fili, in attesa di ulteriori studi. La Commissione pertanto nell'ottobre 20127 ha conferito alla CEPT un ulteriore mandato per lo svolgimento di studi sulle condizioni tecniche armonizzate per le bande di frequenza 1900-1920 MHz e 2010-2025 MHz nell'UE. Di conseguenza il 6 marzo 2015 la CEPT ha presentato la relazione 528, in cui individua possibili usi alternativi per queste bande terrestri 2 GHz non accoppiate ai fini dell'attuazione delle politiche evidenziate nel programma relativo alla politica in materia di spettro radio in relazione alle attività PMSE e ai servizi di protezione civile e soccorso in caso di catastrofi.

Come indicato nelle relazioni della CEPT, le categorie dei collegamenti video senza fili portatili o mobili e delle videocamere senza fili utilizzabili per la realizzazione di programmi e negli eventi speciali («apparecchiature video PMSE») possono comprendere, tra l'altro: videocamere senza fili portatili o montate su supporti con trasmettitori integrati o con fissaggio a clip, alimentatori e antenne per il trasporto di filmati di qualità broadcast insieme a segnali audio a corto raggio, entro la linea di visibilità e al di fuori della linea di visibilità; collegamenti video portatili tramite piccoli trasmettitori, per l'utilizzo entro un raggio più ampio, in genere fino a una distanza di due chilometri, e collegamenti video mobili come i sistemi di trasmissione video con ricetrasmettitori radio installati all'interno o sopra motociclette, moto da corsa, biciclette, automobili, imbarcazioni, elicotteri, dirigibili o altri velivoli, con possibilità di utilizzo di uno o entrambi i terminali di collegamento durante gli spostamenti.

L'uso della banda di frequenza 2010-2025 MHz per i collegamenti video e le videocamere senza fili offre il vantaggio tecnico ed economico di poter usufruire della banda di frequenza 2025-2110 MHz adiacente, utilizzata anch'essa per tali collegamenti e per le videocamere senza fili in diversi Stati membri e indicata nella raccomandazione 25-10 del Consiglio europeo della ricerca9 come gamma di sintonizzazione consigliata. Poiché la relazione 52 della CEPT conferma che le apparecchiature video PMSE possono funzionare nella banda di frequenza 2010-2025 MHz in presenza delle stesse condizioni tecniche applicabili alla realizzazione di programmi ed eventi speciali nella banda 2025-2110 MHz, la disponibilità dello spettro per i collegamenti video e le videocamere senza fili si estenderebbe dalla gamma di 85 MHz fino alla gamma di 100 MHz.

Sebbene nella maggioranza degli Stati membri per svariati anni la banda di frequenza 2010-2025 MHz non sia stata assegnata agli operatori di telefonia mobile o non sia stata da essi utilizzata, in alcuni casi lo spettro è utilizzato dai servizi già presenti sul mercato; tale situazione potrebbe richiedere un approccio flessibile e accordi locali che tengano conto di fattori quali il luogo in cui lo spettro è utilizzato e le caratteristiche tecniche relative all'uso dello spettro per le apparecchiature video PMSE nella banda di frequenza 2010-2025 MHz, sia nello Stato membro in questione sia negli Stati membri limitrofi.

Inoltre, la banda di frequenza 2010-2025 MHz per le apparecchiature video PMSE dovrebbe essere disponibile e utilizzata su base non esclusiva, permettendo così agli Stati membri di autorizzare su base nazionale l'uso di tale spettro in altri tipi di applicazioni quali i servizi di protezione civile e soccorso in caso di catastrofe, i collegamenti video temporanei point-to-point o le videocamere industriali, purché tali applicazioni rispettino i parametri tecnici di cui alla presente decisione.

Condizioni armonizzate in tutta l'Unione favorirebbero la realizzazione di un mercato unico efficiente per queste applicazioni, con economie di scala e vantaggi sia per i cittadini che per l'industria dell'Unione, in linea con la direttiva riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione (direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Cosniglio)10 e la direttiva sulle apparecchiature radio (direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio)11.

Al fine di garantire anche l'uso effettivo della banda di frequenza 2010-2025 MHz nel lungo termine, gli Stati membri dovrebbero tenerne sotto controllo il suo utilizzo e comunicare le proprie constatazioni alla Commissione.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato dello spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2016 Per la Commissione Günther Oettinger Membro della Commissione