Decisione (UE) 2016/807 del Consiglio del 15 marzo 2016 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale (IMO), in occasione della 40a sessione del comitato di facilitazione, della 69a sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino e della 96a sessione del comitato della sicurezza marittima, circa l'adozione di emendamenti della convenzione sulla facilitazione, dell'allegato IV della convenzione MARPOL, delle regole SOLAS II-2/13 e II-2/18, del codice dei sistemi antincendio e del codice relativo al programma di ispezioni estese del 2011
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L'azione dell'Unione nel settore del trasporto marittimo dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza marittima, proteggere l'ambiente marino e facilitare il traffico marittimo internazionale.
Il comitato di facilitazione dell'IMO (FAL), in occasione della sua 39a sessione, ha approvato emendamenti della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale del 1965 («convenzione FAL»). È previsto che tali emendamenti siano adottati nel corso della 40a sessione del FAL che si terrà nell'aprile 2016.
Il comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC) dell'IMO, in occasione della sua 68a sessione (MEPC 68), ha convenuto che erano state ricevute sufficienti notifiche a norma della regola 13 dell'allegato IV della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi («allegato IV della convenzione MARPOL»), per designare una parte del Mar Baltico zona speciale. Di conseguenza, possono essere stabilite le date effettive affinché tale designazione di cui alla regola 11.3 dell'allegato IV della convenzione MARPOL prenda effetto per tale zona speciale. L'MEPC 68 ha concluso che gli emendamenti delle regole 1 e 11 dell'allegato IV della convenzione MARPOL sarebbero necessari affinché prenda effetto la designazione di tale parte della zona speciale e che è opportuno proporre a tal fine emendamenti dell'allegato IV della convenzione MARPOL. È previsto che tali emendamenti siano adottati nel corso della 69a sessione dell'MEPC che si terrà nell'aprile 2016.
Il comitato della sicurezza marittima (MSC) dell'IMO, in occasione della sua 95a sessione, ha approvato gli emendamenti delle regole II-2/13 e II-2/18 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), del codice dei sistemi antincendio («Codice FSS») e del codice relativo al programma di ispezioni estese del 2011 («Codice ESP 2011»). È previsto che tali emendamenti siano adottati nel corso della 96a sessione dell'MSC che si terrà nel maggio 2016.
La revisione generale della convenzione FAL aggiorna le disposizioni della convenzione, tenendo conto degli sviluppi nel settore della trasmissione di informazioni e dati per via elettronica e del concetto di interfaccia unica. Essa introduce, in particolare, misure di interesse per l'Unione per quanto riguarda l'inserimento di numeri di visto negli elenchi dei passeggeri ma non negli elenchi dei membri dell'equipaggio e il diritto delle autorità di rendere obbligatorio l'uso della trasmissione elettronica dei formulari. Gli articoli 5 e 7 della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1 prevedono che le formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti situati negli Stati membri debbano essere accettate solo in formato elettronico attraverso un'interfaccia unica dal 1o giugno 2015 e che gli Stati membri debbano accettare i formulari FAL in formato cartaceo per l'adempimento delle formalità di dichiarazione fino a tale data. La direttiva 2010/65/UE prevede inoltre che le informazioni richieste conformemente agli atti giuridici dell'Unione debbano essere fornite in formato elettronico dal 1o giugno 2015. L'obbligo di includere il numero del visto, se del caso, negli elenchi dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri deriva dal punto 3.1.2 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio2.
A norma dell'articolo VIII della convenzione FAL, le parti contraenti della convenzione FAL che trovano impraticabile il soddisfacimento di qualsiasi norma di detta convenzione o che, per motivi particolari, ritengono necessario adottare diversi requisiti o procedure documentali, devono notificare tali differenze al segretario generale. Talune disposizioni di cui alla direttiva 2010/65/UE e al regolamento (CE) n. 562/2006 impongono obblighi più rigorosi rispetto alle pertinenti norme previste dalla convenzione FAL e costituiscono pertanto una differenza ai sensi dell'articolo VIII di tale convenzione, che è necessario notificare.
Gli emendamenti dell'allegato IV della convenzione MARPOL mirano a creare il quadro giuridico per attuare l'accordo raggiunto durante l'MEPC 68, secondo cui erano state ricevute notifiche sufficienti circa la disponibilità di impianti portuali di raccolta perché le disposizioni sulla zona speciale del Mar Baltico prendessero effetto e, di conseguenza, era possibile stabilire le date effettive della designazione di una parte del Mar Baltico come zona speciale, conformemente a tali notifiche. L'articolo 4 della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 prevede la disponibilità di impianti portuali di raccolta, contemplata anche dalla regola 12 bis della risoluzione MEPC.200(62) dell'IMO, ai fini della riduzione degli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, in particolare degli scarichi illeciti, da parte delle navi che utilizzano i porti nell'Unione.
Gli emendamenti della regola SOLAS II-2/13 introdurranno disposizioni per la valutazione dei percorsi di sfuggita mediante un'analisi dell'evacuazione sin dalla progettazione della nave, disposizioni che devono applicarsi alle navi ro-ro da passeggeri nuove e ad altre navi da passeggeri che trasportano più di 36 passeggeri. La direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4 si applica alle navi da passeggeri e alle unità veloci da passeggeri adibite a viaggi nazionali. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), punto i), di tale direttiva prevede che le navi da passeggeri nuove di classe A debbano essere pienamente conformi ai requisiti della convenzione SOLAS del 1974, come modificata. La direttiva 2009/45/CE prevede inoltre norme dettagliate in materia di percorsi di sfuggita nelle navi ro-ro da passeggeri di classe B, C e D, di cui all'allegato I, capitolo II, parte B, paragrafo 6-1.
Gli emendamenti della regola SOLAS II-2/18, relativa alle piazzole di atterraggio degli elicotteri sulle navi ro-ro da passeggeri nuove renderà obbligatorie le disposizioni della circolare MSC.1/Circ.1431 dell'IMO, del 31 maggio 2012, riguardante gli orientamenti per l'approvazione di impianti antincendio schiumogeni per elicotteri. L'allegato I, capitolo II-2, parte B, regola 18, della direttiva 2009/45/CE stabilisce che le navi dotate di eliponti devono essere conformi ai requisiti della regola SOLAS, a norma della modifica del 1o gennaio 2003, che dovrebbero ora essere modificati.
Il capitolo 8 riveduto del Codice FSS stabilirà che si presti particolare attenzione alle specifiche di qualità dell'acqua fornita dal fabbricante del sistema per prevenire la corrosione interna e l'ostruzione interna dei dispositivi. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), punto i), della direttiva 2009/45/CE prevede che le navi da passeggeri nuove di classe A debbano essere pienamente conformi ai requisiti della convenzione SOLAS del 1974, come modificata, che include il Codice FSS così come reso obbligatorio nel quadro di SOLAS dalla risoluzione MSC.99(73) dell'IMO. La direttiva 2009/45/CE prevede inoltre norme dettagliate in materia di estinzione degli incendi nelle navi delle classi B, C e D, di cui all'allegato I, capitolo II-2, parte A, paragrafi 4.5 e 4.8.
Il nuovo capitolo 17 del Codice FSS preciserà ulteriormente le specifiche degli impianti antincendio schiumogeni per la protezione delle strutture per elicotteri come prescritto dal capitolo II-2 della convenzione SOLAS. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), punto i), della direttiva 2009/45/CE prevede che le navi da passeggeri nuove di classe A debbano essere pienamente conformi ai requisiti della convenzione SOLAS del 1974, come modificata, che include il Codice FSS così come reso obbligatorio nel quadro di SOLAS dalla risoluzione MSC.99(73) dell'IMO. La direttiva 2009/45/CE prevede inoltre norme dettagliate in materia di requisiti speciali per le strutture per elicotteri nelle navi di classe B, C e D, di cui all'allegato I, capitolo II, parte B, paragrafo 18.
Nella misura in cui gli emendamenti delle regole SOLAS II-2/13 e II-2/18, del capitolo 8 riveduto del Codice FSS e del nuovo capitolo 17 del Codice FSS possono incidere sulle disposizioni della direttiva 2009/45/CE concernenti le navi da passeggeri e le unità veloci da passeggeri adibite a viaggi nazionali, detti emendamenti rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione.
Gli emendamenti del Codice ESP 2011 sono volti ad armonizzare l'utilizzo dei termini relativi agli organismi riconosciuti. Gli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio5 rendono obbligatoria l'applicazione del regime di valutazione delle condizioni delle navi (CAS) dell'IMO alle petroliere monoscafo di età superiore a 15 anni. Il programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere (programma potenziato di visita — ESP) indica come vada effettuata tale valutazione intensificata. Poiché il CAS utilizza il codice ESP come strumento per conseguire tale obiettivo, ogni modifica alle ispezioni ESP sarà automaticamente applicabile in forza del regolamento (UE) n. 530/2012.
L'Unione non è membro dell'IMO né parte contraente delle convenzioni e dei codici pertinenti. Occorre pertanto che il Consiglio autorizzi gli Stati membri a esprimere la posizione dell'Unione e ad accettare di essere vincolati da tali modifiche ed emendamenti, nella misura in cui essi rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 40a sessione del comitato di facilitazione dell'IMO è di acconsentire all'adozione degli emendamenti della convenzione sulla facilitazione, secondo quanto specificato al documento FAL 40/3 dell'IMO.
Art. 2
La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 69a sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO è di acconsentire all'adozione degli emendamenti delle regole 1 e 11 dell'allegato IV della convenzione MARPOL, secondo quanto specificato nell'allegato del documento MEPC 69/3/3 dell'IMO.
Art. 3
La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 96a sessione del comitato della sicurezza marittima dell'IMO è di acconsentire all'adozione dei seguenti emendamenti a:
regola SOLAS II-2/13 di cui all'allegato 14 del documento MSC 95/22/add.2 dell'IMO;
regola SOLAS II-2/18 di cui all'allegato 2 del documento SSE 2/20 dell'IMO;
capitolo 8 del Codice FSS di cui al punto 1 dell'allegato 18 del documento 95/22/add.2 dell'IMO;
capitolo 17 del Codice FSS di cui al punto 2 dell'allegato 18 del documento 95/22/add.2 dell'IMO;
codice ESP 2011 di cui all'allegato 15 del documento 95/22/add.2 dell'IMO.
Art. 4
1. La posizione da adottare a nome dell'Unione indicata negli articoli 1, 2 e 3 è espressa dagli Stati membri che sono membri dell'IMO, i quali agiscono di concerto nell'interesse dell'Unione.
2. Modifiche di minore entità delle posizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 5
Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, di essere vincolati dagli emendamenti di cui agli articoli 1, 2 e 3, nella misura in cui rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione.
Art. 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2016 Per il Consiglio Il presidente A.G. Koenders